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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26864/2026

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l TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo dellacontinuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze.

La decisione reiettivatrae origine dalla considerazione sia del notevole lasso temporale che separa traloro le varie condotte, sia del differente ambito geografico nel quale i fatti sonostati posti in essere; è stata valorizzata, infine, la differente componentesoggettiva che connota in fatti, per esser stati commessi i vari reati unitamente acorrei di volta in volta diversi.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Benini, articolando due motivi e, segnatamente, deducendo vizi ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 666 e 671 cod. proc. pen., per avere il giudicedell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione, tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo dellacontinuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze. La decisione reiettivatrae origine dalla considerazione sia del notevole lasso temporale che separa traloro le varie condotte, sia del differente ambito geografico nel quale i fatti sonostati posti in essere; è stata valorizzata, infine, la differente componentesoggettiva che connota in fatti, per esser stati commessi i vari reati unitamente acorrei di volta in volta diversi.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Benini, articolando due motivi e, segnatamente, deducendo vizi ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 666 e 671 cod. proc. pen., per avere il giudicedell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione, tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris