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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 16697/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15910/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 avverso il decreto n. 473/2020 RG della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositatoil 23 .0 4 .202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04.05.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato in data 05.0 8 .2020, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Lecce il riconoscimento del proprio diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto, anch’esso di equo indennizzo, nel quale egli aveva assistito la parte privat a quale difensore antistatario.

2. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, deduceva: - di aver presentato la domanda di distrazione delle spese unitamente al ricorso introduttivo del giudizio presupposto, depositato in data 06.11.2009; - che il giudizio di merito era stato definito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19.12.2011; - che stante l’inadempimento del Ministero, il professionista aveva introdotto il giudizio di ottemperanza con ricorso al TAR del 07.10.2015, accolto il 09.03.2016, cui faceva seguito un incidente di esecuzione, all’esito del quale, con provvedimento del 01.12.2017, veniva disposta la sospensione del l’ordine di pagamento rivolto al Ministero ; provvedimento confermato con ordinanza del 14.10.2019, con cui veniva rigettata l’istanza del Lojodice volta alla sostituzione del commissario ad acta; - che, secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19883/2019, la fase esecutiva doveva ritenersituttora pendente alla data della domanda di equa Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 riparazione, non essendo stato ancora soddisfatto il credito del ricorrente.

3. Il giudice monocratico dichiara va i l ricorso improponibile per tardività, siccome depositato oltre il termine semestrale ex art. 4 legge n. 89/2001, da computarsi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza resa dal TAR nel giudizio di ottemperanza o, al più, dalla data del deposito dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta, presentata il 15.11.2018.

4. Proponeva opposizione il Lojodice, insistendo nella pretesa indennitaria; si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, il qualeresisteva alla domanda.

5. All’esito, con decreto n. 473/2020 RG, la Corte d’Appello di Lecce, per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, così statuiva: a) dichiarava tempestiva la domanda indennitaria, ritenuto che era stata presentata entro il termine semestrale (tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19), decorrente dalla data del provvedimento del 14.10.2019, che aveva respinto l’istanza di sostituzione del commissario ad acta; b) dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo relativa alla fase di merito del giudizio presupposto, in quanto il ricorrente non era stato parte del procedimento di cognizione, tenutosi innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e alla Corte di Cassazione, promosso nell’esclusivo interesse della parte assistita, irrilevante essendo, a tal fine, la domanda didistrazione delle spese presentata dal Lojodice quale avvocato antistatario; c) dichiarava che il ricorrente aveva assunto la qualità di parte, con diritto di agire iure proprio per l’equa riparazione, solamente con Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 la proposizione del giudizio di ottempe ranza ; d ) accoglieva , in parte qua, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Giustizia, poiché per la (dedotta) irragionevole durata della fase esecutiva svolta nelle forme dell’ottemperanza avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze; e) dichiarava esaurito con la suddetta statuizione il rapporto giuridico processuale tra il Lojodice e il Ministero della Giustizia,concedendo termine di legge al ricorrente per la riassunzione del giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

6. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandosi atre motiv i .

7. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

8. In prossimità dell’adunanza , il ricorrente ha depositato istanza di rimessione del fascicolo alle Sezioni Unite, respinta con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 3maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ».

Il ricorrente afferma di aver proposto domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un unico giudizio presupposto, composto difase di merito ed esecutiva, domanda che era stata respinta dal giudice monocratico perché ritenuta tardivamente proposta ; afferma, ancora, di aver affidato la propria opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001 ad un unico motivo, con il quale aveva lamentato l’erroneità della statuizione di improponibilità adottata d a l giudice delegato, insistendo nelle proprie pretese; sostiene che , in assenza di impugnazione incidentale da parte del Ministero della Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 Giustizia, ed essendo stata accolta l’opposizione quanto alla tempestività della domanda, la Corte distrettuale – nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto monocratico e ad accogliere la domanda di equa riparazione per come proposta, anziché dichiararla inammissibile.

1.1. La censura è manifestamente infondata.

1.2. Fermo restando che l’affermazione della tempestività della domanda indennitaria ex art. 4 l. n. 89/2001 non vincolava in alcun modo la Corte territoriale ad accogliere anche nel merito la pretesa del ricorrente(e fermo restando che, come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato, il Ministero della Giustizia aveva contestato la legittimazione del Lojodice a chiedere l’equo indennizzo per la fase cognitiva del giudizio presupposto, cui aveva partecipato solamente in veste di difensore antistatario), costituisce consolidato insegnamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, che l'opposizione al collegio ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi (cfr. Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 20463 del 12/10/2015, Rv. 636596), cosicché, rispetto alla suddetta opposizione, non è configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno.

Ne consegue che il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di legittimazione del ricorrente (nella fattispecie,peraltro, oggetto di specifica contestazione da parte dell’amministrazione quanto alla fase cognitiva del giudizio presupposto), poiché il principio di non Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 contestazione mira a selezionare i fatti bisognosi di istruzione probatoria in un ambito dominato dalla disponibilità delle parti, al quale è estranea la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12122 del 17/05/2018, Rv. 648499).

1.3. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto disatteso.

2. Il secondo motivo è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere non validamente proposta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte del Ministero della Giustizia rispetto alla fase esecutiva svoltasi nelle forme dell’ottemperanza, trattandosi di difesa basata sul presupposto della separazione tra le fasi cognitiva ed esecutiva, laddove il Lojodice aveva prospettato, a fondamento della propria domanda, lo svolgimento di un unico giudizio presupposto, composto unitariamente di cognizione ed esecuzione, rispetto al quale l’amministrazione convenuta non avrebbe pertanto preso posizione.

In ogni caso, afferma il ricorrente, la Corte d’Appello di Lecce, una volta rilevata la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la fase di ottemperanza, avrebbe dapprima dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta P.A., e solo poi avrebbe potutodelibare la domanda come proposta dall’opponente.

2.1. La censura è infondata.

2.2. La Corte distrettuale ha infatti ritenuto il Lojodice privo di legittimazione attiva quanto all’irragionevole durata della fase Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 cognitiva del giudizio presupposto,nella quale non aveva rivestito la veste di parte, ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile la domanda indennitaria nei confronti del Ministero della Giustizia(contraddittore rispetto a tale fase processuale).

La Corte d’Appello ha invece rilevato che il Lojodice aveva effettivamente legittimazione ed interesse a dolersi della irragionevole durata della sola fase esecutiva (insuscettibile, pertanto, di essere considerata unitamente a quella di merito) e, in accoglimento dell’eccezioneritualmente formulata dall’opposto , ha dichiarato legittimato passivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Non si rileva dunque alcuna violazione dell’art. 4 L. 260/1958.

Del resto, una volta accertata la carenza di legittimazione attiva del Lojodice rispetto alla fase cognitiva, ed affermata l’impossibilità di considerare tale fase unitamente a quella esecutiva, ben poteva la Corte distrettuale definire con la declaratoria di inammissibilità la domanda proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, concedendo termine al ricorrente per costituire il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul solo segmento processuale rimasto ancora sub iudice , relativo appunto alla fase dell’ottemperanza.

N on si ravvisa , pertanto, alcuna violazione dell’art. 102 c.p.c.

3. Il terzo, articolato, motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 – 100 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio –erronea motivazione e violazione artt. 1 bis e 3, comma 1, Legge n. 89/2001 e dell’art. 6 par. 1 Convenzione Europea dei Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 Diritto dell’Uomo – omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 19883/2019». 3.1 Con il primo profilo della censura, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe travisato la propria domanda, in quanto egli non avrebbe indicato come giudizio presupposto, rispetto al vantato diritto all’equa riparazione, la causa promossa nell’interesse del proprio assistito, ma lo speciale procedimento introdotto nel proprio esclusivo interesse ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per ottenere la distrazione delle spese.

Né egli avrebbe chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un unico giudizio presupposto, la cui fase di cognizione, relativa alla domanda ex art. 93 c.p.c. proposta innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e alla Corte di Cassazione, avrebbe dovuto essere valutata unitariamente con la fase di esecuzione, avviata con il ricorso per ottemperanza innanzi al TAR del Lazio e, a dire del ricorrente, mai conclusa, con conseguente frustrazione del diritto riconosciuto in sede cognitiva.

3.2. Sotto altro aspetto, il Lojodice sostiene che la Corte distrettuale, nel negargli la qualità di parte nella fase di cognizione del giudizio presupposto, avrebbe disatteso l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’avvocato munito di procura che chiede la distrazione delle spese agisce per un diritto proprio ed autonomo, e dunque fa valere una situazione giuridica soggettiva distinta da quella del proprio assistito.

3.3. Il ricorrente lamenta, ancora, la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 dell’Uomo, ritenuto che il diritto del Lojodice alla distrazione delle spese è stato definitivamente riconosciuto sulla base di una decisione giudiziaria definitiva e vincolante, in relazione alla quale sarebbe insorto il dovere dello Stato di assicurarne l’effettiva realizzazione, cosicché la fase di merito (volta all’accertamento del diritto) e la fase esecutiva (volta alla sua effettiva realizzazione), seguendo l’insegnamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 , avrebbero dovuto essere considerate come un unicum , soggetto alla disciplina della legge n. 89/2001 per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione del ricorso per la distrazione delle spese e l’effettiva soddisfazione de l credito (ad oggi non avvenuta), con esclusione della sola parentesi temporale tra l’emissione del provvedimento definitivo della fase di merito e la data di avvio dell’esecuzione.

4. Il terzo motivo di ricorso risulta infondato sotto tutti i profili in cui è prospettato.

4.1. Non può innanzitutto trovare accoglimento la tesi del ricorrente, secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe la domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 c.p.c., nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe pertanto legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884).

Si è chiarito che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011, Rv. 616326), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale proprio della domanda giudiziale.

Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa.

Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato conquesta, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso. (cfr. Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 8562 del 26/03/2021).

In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore può far luogo non già all’impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 dell’errore materiale (cfr. Cass., Sez.

Un., sentenza n. 16037 del 07/07/2010).

L’istanza di distrazione ha dunque valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito –e ai cui tempi – resta condizionata.

Accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell’istanza di liquidazione delle spese (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022).

4.2. Il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha dunque escluso che l’avvocato antistatario possa aver diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell’anche nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio (viepiù di secondo grado), non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa “principale” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022).

Tale conclusione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non si risolve in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, “… sebbene l’art. 86 c.p.c. abiliti l’avvocato alla difesa Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente.

L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto” (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022, peraltro citata dallo stesso ricorrente).

Deve essere pertanto confermata la pronuncia della Corte d’Appello di Lecce, nella parte in cui ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal Lojodice contro il Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata della fase cognitiva del giudizio presupposto, nella quale egli non ha assunto la veste di parte.

4.3. Quanto alla fase esecutiva, nella quale il Lojodice ha agito in proprio mettendo in esecuzione la pronuncia di distrazione delle spese disposta in suo favore, il ricorrente denunciala violazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019, in ragione dei quali il giudice di merito avrebbe dovuto considerare unitariamente le fasi di merito ed esecutiva, quest’ultima ancora pendente stante il mancato soddisfacimento del credito fatto valere.

Anche tale profilo delterzo motivo di ricor so è infondato.

Si deve innanzitutto premettere che i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 si Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 riferiscono all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione e, all’esito dello stesso, lo Stato sia risultato debitore (inadempiente) dell’indennizzo Pinto.

Infatti “… il plesso normativo introdotto dalla Legge Pinto ha una sua autonomia e specificità all’interno del sistema generale delle obbligazioni in cui è parte lo Stato, inserendosi in un contesto che nasce dalla necessità di rispetto dell’art. 6, par. 1 CEDU sulla base della giurisprudenza della Corte edu.[….].

In definitiva, con specifico riferimento ai giudizi rimessi all’esame di queste Sezioni Unite, il creditore dell’indennizzo Pinto che abbia promosso un’azione esecutiva nei confronti dello Stato per ottenere la soddisfazione del proprio credito potrà pretendere il riconoscimento del diritto alla ragionevole durata del processo unitariamente considerato fino a quando non sarà divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale che ha pienamente realizzato l’interesse del creditore” (così in motivazione Cass., Sez.

Un.

Sentenza n. 19883 del 23/07/2019).

La successiva Ordinanza n. 18577/2022 di questa Corte ha ribadito in motivazione che “l’una fase e l’altra [quella cioè cognitiva e di esecuzione ndr] si saldano tra loro allorché il procedimento d’equa riparazione costituisca esso stesso il giudizio presupposto di un’ulteriore domanda di equa riparazione”.

Orbene, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ritenuto che il credito fatto valere dal Lojodice non ha natura indennitaria, ma ha ad oggetto le spese di lite liquidate con distrazione, per il pagamento delle quali egli ha introdotto il giudizio di ottemperanza, peraltro definito con provvedimento di Ric. 2021n.15910 sez.

S2 - CC . 04.05 .2023 sospensione dell’ordine di pagamento e successivo rigetto dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta.

Di talché, i principi invocati dal Lojodice, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla irragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva promosse per far valere un credito indennitario verso lo Stato , non possono trovare applicazione nel caso di specie.

5. Il ricorso è pertanto rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001.

Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cfr.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15910/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 avverso il decreto n. 473/2020 RG della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositatoil 23 .0 4 .202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04.05.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 05.0 8 .2020, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Lecce il riconoscimento del proprio diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto, anch’esso di equo indennizzo, nel quale egli aveva assistito la parte privat a quale difensore antistatario. 2. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, deduceva: - di aver presentato la domanda di distrazione delle spese unitamente al ricorso introduttivo del giudizio presupposto, depositato in data 06.11.2009; - che il giudizio di merito era stato definito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19.12.2011; - che stante l’inadempimento del Ministero, il professionista aveva introdotto il giudizio di ottemperanza con ricorso al TAR del 07.10.2015, accolto il 09.03.2016, cui faceva seguito un incidente di esecuzione, all’esito del quale, con provvedimento del 01.12.2017, veniva disposta la sospensione del l’ordine di pagamento rivolto al Ministero ; provvedimento confermato con ordinanza del 14.10.2019, con cui veniva rigettata l’istanza del Lojodice volta alla sostituzione del commissario ad acta; - che, secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19883/2019, la fase esecutiva doveva ritenersituttora pendente alla data della domanda di equa Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 riparazione, non essendo stato ancora soddisfatto il credito del ricorrente. 3. Il giudice monocratico dichiara va i l ricorso improponibile per tardività, siccome depositato oltre il termine semestrale ex art. 4 legge n. 89/2001, da computarsi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza resa dal TAR nel giudizio di ottemperanza o, al più, dalla data del deposito dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta, presentata il 15.11.2018. 4. Proponeva opposizione il Lojodice, insistendo nella pretesa indennitaria; si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, il qualeresisteva alla domanda. 5. All’esito, con decreto n. 473/2020 RG, la Corte d’Appello di Lecce, per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, così statuiva: a) dichiarava tempestiva la domanda indennitaria, ritenuto che era stata presentata entro il termine semestrale (tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19), decorrente dalla data del provvedimento del 14.10.2019, che aveva respinto l’istanza di sostituzione del commissario ad acta; b) dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo relativa alla fase di merito del giudizio presupposto, in quanto il ricorrente non era stato parte del procedimento di cognizione, tenutosi innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e alla Corte di Cassazione, promosso nell’esclusivo interesse della parte assistita, irrilevante essendo, a tal fine, la domanda didistrazione delle spese presentata dal Lojodice quale avvocato antistatario; c) dichiarava che il ricorrente aveva assunto la qualità di parte, con diritto di agire iure proprio per l’equa riparazione, solamente con Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 la proposizione del giudizio di ottempe ranza ; d ) accoglieva , in parte qua, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Giustizia, poiché per la (dedotta) irragionevole durata della fase esecutiva svolta nelle forme dell’ottemperanza avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze; e) dichiarava esaurito con la suddetta statuizione il rapporto giuridico processuale tra il Lojodice e il Ministero della Giustizia,concedendo termine di legge al ricorrente per la riassunzione del giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 6. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandosi atre motiv i . 7. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 8. In prossimità dell’adunanza , il ricorrente ha depositato istanza di rimessione del fascicolo alle Sezioni Unite, respinta con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 3maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ». Il ricorrente afferma di aver proposto domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un unico giudizio presupposto, composto difase di merito ed esecutiva, domanda che era stata respinta dal giudice monocratico perché ritenuta tardivamente proposta ; afferma, ancora, di aver affidato la propria opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001 ad un unico motivo, con il quale aveva lamentato l’erroneità della statuizione di improponibilità adottata d a l giudice delegato, insistendo nelle proprie pretese; sostiene che , in assenza di impugnazione incidentale da parte del Ministero della Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 Giustizia, ed essendo stata accolta l’opposizione quanto alla tempestività della domanda, la Corte distrettuale – nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto monocratico e ad accogliere la domanda di equa riparazione per come proposta, anziché dichiararla inammissibile. 1.1. La censura è manifestamente infondata. 1.2. Fermo restando che l’affermazione della tempestività della domanda indennitaria ex art. 4 l. n. 89/2001 non vincolava in alcun modo la Corte territoriale ad accogliere anche nel merito la pretesa del ricorrente(e fermo restando che, come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato, il Ministero della Giustizia aveva contestato la legittimazione del Lojodice a chiedere l’equo indennizzo per la fase cognitiva del giudizio presupposto, cui aveva partecipato solamente in veste di difensore antistatario), costituisce consolidato insegnamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, che l'opposizione al collegio ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi (cfr. Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 20463 del 12/10/2015, Rv. 636596), cosicché, rispetto alla suddetta opposizione, non è configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno. Ne consegue che il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di legittimazione del ricorrente (nella fattispecie,peraltro, oggetto di specifica contestazione da parte dell’amministrazione quanto alla fase cognitiva del giudizio presupposto), poiché il principio di non Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 contestazione mira a selezionare i fatti bisognosi di istruzione probatoria in un ambito dominato dalla disponibilità delle parti, al quale è estranea la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12122 del 17/05/2018, Rv. 648499). 1.3. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto disatteso. 2. Il secondo motivo è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.». Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere non validamente proposta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte del Ministero della Giustizia rispetto alla fase esecutiva svoltasi nelle forme dell’ottemperanza, trattandosi di difesa basata sul presupposto della separazione tra le fasi cognitiva ed esecutiva, laddove il Lojodice aveva prospettato, a fondamento della propria domanda, lo svolgimento di un unico giudizio presupposto, composto unitariamente di cognizione ed esecuzione, rispetto al quale l’amministrazione convenuta non avrebbe pertanto preso posizione. In ogni caso, afferma il ricorrente, la Corte d’Appello di Lecce, una volta rilevata la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la fase di ottemperanza, avrebbe dapprima dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta P.A., e solo poi avrebbe potutodelibare la domanda come proposta dall’opponente. 2.1. La censura è infondata. 2.2. La Corte distrettuale ha infatti ritenuto il Lojodice privo di legittimazione attiva quanto all’irragionevole durata della fase Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 cognitiva del giudizio presupposto,nella quale non aveva rivestito la veste di parte, ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile la domanda indennitaria nei confronti del Ministero della Giustizia(contraddittore rispetto a tale fase processuale). La Corte d’Appello ha invece rilevato che il Lojodice aveva effettivamente legittimazione ed interesse a dolersi della irragionevole durata della sola fase esecutiva (insuscettibile, pertanto, di essere considerata unitamente a quella di merito) e, in accoglimento dell’eccezioneritualmente formulata dall’opposto , ha dichiarato legittimato passivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Non si rileva dunque alcuna violazione dell’art. 4 L. 260/1958. Del resto, una volta accertata la carenza di legittimazione attiva del Lojodice rispetto alla fase cognitiva, ed affermata l’impossibilità di considerare tale fase unitamente a quella esecutiva, ben poteva la Corte distrettuale definire con la declaratoria di inammissibilità la domanda proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, concedendo termine al ricorrente per costituire il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul solo segmento processuale rimasto ancora sub iudice , relativo appunto alla fase dell’ottemperanza. N on si ravvisa , pertanto, alcuna violazione dell’art. 102 c.p.c. 3. Il terzo, articolato, motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 – 100 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio –erronea motivazione e violazione artt. 1 bis e 3, comma 1, Legge n. 89/2001 e dell’art. 6 par. 1 Convenzione Europea dei Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 Diritto dell’Uomo – omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 19883/2019». 3.1 Con il primo profilo della censura, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe travisato la propria domanda, in quanto egli non avrebbe indicato come giudizio presupposto, rispetto al vantato diritto all’equa riparazione, la causa promossa nell’interesse del proprio assistito, ma lo speciale procedimento introdotto nel proprio esclusivo interesse ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per ottenere la distrazione delle spese. Né egli avrebbe chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un unico giudizio presupposto, la cui fase di cognizione, relativa alla domanda ex art. 93 c.p.c. proposta innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e alla Corte di Cassazione, avrebbe dovuto essere valutata unitariamente con la fase di esecuzione, avviata con il ricorso per ottemperanza innanzi al TAR del Lazio e, a dire del ricorrente, mai conclusa, con conseguente frustrazione del diritto riconosciuto in sede cognitiva. 3.2. Sotto altro aspetto, il Lojodice sostiene che la Corte distrettuale, nel negargli la qualità di parte nella fase di cognizione del giudizio presupposto, avrebbe disatteso l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’avvocato munito di procura che chiede la distrazione delle spese agisce per un diritto proprio ed autonomo, e dunque fa valere una situazione giuridica soggettiva distinta da quella del proprio assistito. 3.3. Il ricorrente lamenta, ancora, la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 dell’Uomo, ritenuto che il diritto del Lojodice alla distrazione delle spese è stato definitivamente riconosciuto sulla base di una decisione giudiziaria definitiva e vincolante, in relazione alla quale sarebbe insorto il dovere dello Stato di assicurarne l’effettiva realizzazione, cosicché la fase di merito (volta all’accertamento del diritto) e la fase esecutiva (volta alla sua effettiva realizzazione), seguendo l’insegnamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 , avrebbero dovuto essere considerate come un unicum , soggetto alla disciplina della legge n. 89/2001 per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione del ricorso per la distrazione delle spese e l’effettiva soddisfazione de l credito (ad oggi non avvenuta), con esclusione della sola parentesi temporale tra l’emissione del provvedimento definitivo della fase di merito e la data di avvio dell’esecuzione. 4. Il terzo motivo di ricorso risulta infondato sotto tutti i profili in cui è prospettato. 4.1. Non può innanzitutto trovare accoglimento la tesi del ricorrente, secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe la domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 c.p.c., nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe pertanto legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884). Si è chiarito che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011, Rv. 616326), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale proprio della domanda giudiziale. Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa. Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato conquesta, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso. (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8562 del 26/03/2021). In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore può far luogo non già all’impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 dell’errore materiale (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16037 del 07/07/2010). L’istanza di distrazione ha dunque valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito –e ai cui tempi – resta condizionata. Accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell’istanza di liquidazione delle spese (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022). 4.2. Il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha dunque escluso che l’avvocato antistatario possa aver diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell’anche nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio (viepiù di secondo grado), non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa “principale” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022). Tale conclusione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non si risolve in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, “… sebbene l’art. 86 c.p.c. abiliti l’avvocato alla difesa Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente. L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto” (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022, peraltro citata dallo stesso ricorrente). Deve essere pertanto confermata la pronuncia della Corte d’Appello di Lecce, nella parte in cui ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal Lojodice contro il Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata della fase cognitiva del giudizio presupposto, nella quale egli non ha assunto la veste di parte. 4.3. Quanto alla fase esecutiva, nella quale il Lojodice ha agito in proprio mettendo in esecuzione la pronuncia di distrazione delle spese disposta in suo favore, il ricorrente denunciala violazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019, in ragione dei quali il giudice di merito avrebbe dovuto considerare unitariamente le fasi di merito ed esecutiva, quest’ultima ancora pendente stante il mancato soddisfacimento del credito fatto valere. Anche tale profilo delterzo motivo di ricor so è infondato. Si deve innanzitutto premettere che i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 si Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 riferiscono all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione e, all’esito dello stesso, lo Stato sia risultato debitore (inadempiente) dell’indennizzo Pinto. Infatti “… il plesso normativo introdotto dalla Legge Pinto ha una sua autonomia e specificità all’interno del sistema generale delle obbligazioni in cui è parte lo Stato, inserendosi in un contesto che nasce dalla necessità di rispetto dell’art. 6, par. 1 CEDU sulla base della giurisprudenza della Corte edu.[….]. In definitiva, con specifico riferimento ai giudizi rimessi all’esame di queste Sezioni Unite, il creditore dell’indennizzo Pinto che abbia promosso un’azione esecutiva nei confronti dello Stato per ottenere la soddisfazione del proprio credito potrà pretendere il riconoscimento del diritto alla ragionevole durata del processo unitariamente considerato fino a quando non sarà divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale che ha pienamente realizzato l’interesse del creditore” (così in motivazione Cass., Sez. Un. Sentenza n. 19883 del 23/07/2019). La successiva Ordinanza n. 18577/2022 di questa Corte ha ribadito in motivazione che “l’una fase e l’altra [quella cioè cognitiva e di esecuzione ndr] si saldano tra loro allorché il procedimento d’equa riparazione costituisca esso stesso il giudizio presupposto di un’ulteriore domanda di equa riparazione”. Orbene, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ritenuto che il credito fatto valere dal Lojodice non ha natura indennitaria, ma ha ad oggetto le spese di lite liquidate con distrazione, per il pagamento delle quali egli ha introdotto il giudizio di ottemperanza, peraltro definito con provvedimento di Ric. 2021n.15910 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 sospensione dell’ordine di pagamento e successivo rigetto dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta. Di talché, i principi invocati dal Lojodice, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla irragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva promosse per far valere un credito indennitario verso lo Stato , non possono trovare applicazione nel caso di specie. 5. Il ricorso è pertanto rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cfr.
Decreto Cassazione n. 16697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris