CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 50738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG a...%.ele i (-1%). o Ur",:•4 ‘~ •§1.\, uureo Ritenuto in atto 1. Il Tribunale di sorveglianza d Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha rilevato l'assenza di elementi favorevoli indicativi dell'avvio di un percorso di reintegrazione e recupero, dato che le note acquisite e le sopravvenienze giudiziarie per reati molto gravi, di violenza sulla persona e lesione di beni primari, dimostrano che il condannato non ha elaborato i comportamenti disfunzionali. La dichiarazione di disponibilità ad accedere ad un percorso terapeutico appare strumentale, perché fatta qualche giorno prima dell'udienza nonostante il condannato abbia commesso un reato in materia di stupefacenti già nel 2009 e sia stato destinatario l'anno scorso di una segnalazione ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha enfatizzato il dato dei procedimenti penali pendenti, finendo per violare il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, e non ha preso in considerazione gli elementi positivi favorevoli al ricorrente. Questi dispone di un domicilio idoneo, lavora stabilmente nel settore dell'edilizia, ha già intrapreso un percorso terapeutico presso il Sert della [OSCURATO:PERSONA] 7 ed è in atti la dichiarazione di disponibilità della Caritas affinché lo stesso svolga attività di volontariato per tre giorni a settimana. Ha trascurato inoltre il dato che il ricorrente ha dato prova di saper gestire, anche attraverso la misura degli arresti domiciliari, gli spazi di libertà concessi. La correttezza del comportamento tenuto in questi anni non ha trovato, in uno con i menzionati elementi positivi, considerazione alcuna. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Va anzitutto precisato che le doglianze proposte non attengono al diniego della detenzione domiciliare, pure oggetto della medesima richiesta non accolta. 2. In punto di affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale ha reso una motivazione logicamente adeguata e compiuta, rispetto alla quale il ricorso tende a sovrapporre una diversa valutazione dei dati informativi in essa considerati. Il Tribunale non ha ignorato l'esistenza di un domicilio e la disponibilità della Caritas all'impiego del ricorrente in attività di volontariato per la durata di due ore in tre giorni a settimana. Ha però ritenuto, con giudizio discrezionale, che altri elementi, di segno decisamente negativo, siano preponderanti e inducano a ritenere l'assenza di presupposti per la concessione della misura alternativa, nella misura in cui sono indicativi della mancata elaborazione del vissuto criminale, tappa necessaria per l'avviso di un percorso di reintegrazione e adesione ai valori della legalità. Ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa relativamente alla manifestata volontà di proseguire un percorso terapeutico con presa in carico del Serd per dichiarata assunzione abituale di cannabis, e ne ha dato una lettura, del tutto logica e rispondente ai dati di fatto, di rafforzamento del negativo giudizio prognostico. Sul fatto poi dell'impiego lavorativo del ricorrente il Tribunale ha correttamente rilevato che il dato non è stato documentato ma soltanto riferito dall'interessato, le cui pendenze giudiziarie non sono state enfatizzate al punto da violare il principio della presunzione di non colpevolezza ma correttamente annoverate nel complesso dei profili meritevoli di esame. 3. L'assenza di manifeste illogicità e, ancor più, di carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag