CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27713/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t n. 41384/2025 RG letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: a) meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pagina 5 della sentenza impugnata sulla configurabilità del reato cui al capo a) e sulla insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen.); b) afferenti al profilo circostanziale e alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle P.Q.[OSCURATO:PERSONA] - Sezione 23 L G 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat a lenzente