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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 07294/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 8793-2022proposto da: PEZZUTO Donato e BIVONA Enzo, rappresenti e difes i dagli [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Palermo , Sezione Quinta Penale e Misure di Prevenzione,n. 7 /20 22 , depositata il 14 febbraio 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8793/2022 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] compensi professionali

1. – Il Tribunale penale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, chiamato a pronunciarsi in ordine ai compensi finali spettanti al dott.[OSCURATO:PERSONA] e al prof. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta in qualità di amministratori giudiziari ex art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011 in favore delle società [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., emetteva decreto di liquidazione di compensi, che veniva depositato in data 15 aprile 2020.

Con tale provvedimento il Tribunale – a fronte della richiesta di euro 18.468.672,74 operata nell’ultima istanza avanzata dai ricorrenti – liquidava, a titolo di compenso finale, l’impor to di euro 105.000 ciascuno, da corrispondersi a carico dell’Erario.

Il giudice sottolineavache i ricorrenti, già durante lo svolgimento dell’attività di amministrazione giudiziaria – protrattasi dal maggio 2014 al maggio 2015 –, avevanoricevuto acconti sul compenso finale.

Il Tribunale, poi, premessa l’applicabilità al caso di specie del d.P.R. n. 117del 2015 (in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari) ai fini della quantificazione del compenso finalespettante agli istanti, sottolineava come i criteri contemplati dalla suddetta normativa potessero applicarsi solo a condizione che l’attività svolta fosse con essi compatibile.

Ciò risultava confermatodal tenore dell’art. 34, comma 3, del d.l gs. 159 del 2011, il quale prevede che, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività di impresa, l’amministratore giudiziario può esercitare i poteri altrimenti spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organisociali, senza, tuttavia, percepire ulteriori emolumenti.

Il giudice osserva va inoltre che non era occorsa formale sostituzione degli organi socialie ritenevasussistente nel caso di specie un’ipotesi di gestione indiretta ( e non diret ta, come preteso dai ricorrenti).Infine, il decreto riteneva che il criterio per quantificare il compenso finale– rappresentato dal valore dell’azienda – fosse stato erroneamente quantificato dai ricorrenti, che avevano omesso di tenere in debita considerazione il fatto che l’attività erastata svolta in favore di un gruppo di imprese, le passivit à di queste ultime e gli esborsi per l’attività dei coadiutori gravanti sull’Erario.

2. –Con ordinanzaresa pubblica mediante deposito in cancelleria il14 febbraio 2022, la Corte d’ a ppello di Palermo , rigettando il gravame proposto daldott.

Pezzuto e dal prof.

Bivona, ha confermato il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione.

2.1. In via preliminare, il giudice d’appello ha osserva to che, essendo il d.P.R. n. 117 del 2015 entrato in vigore in un momento successivo a quello di cessazione dell ’ attività di amministrazione giudiziaria in oggetto , le tabelle da esso contemplate non erano suscettibili di applicazione nel caso in esame; per converso, la normativa applicabile per la corretta determinazione del compenso finale dei ricorrenti era da rinvenirsi nel decreto ministeriale n. 140del 2012, e, in ogni caso, la regolamentazione del d.P.R. n. 117 del 2015, lungi dal configurarsi quale criterio esclusivo per la liquidazione, poteva solo fungere da parametro indicativo nell’ambito della più opportuna valutazione equitativa del giudice.

La Corte territoriale ha inoltre rilevato che, anche nell’ipotesi in cui la liquidazione del compenso fosse avvenuta ritenendo il caso di specie ascrivibile all’ipotesi di gestione diretta ex art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 117 del 2015 – come voluto dagli allora amministratori giudiziari – , essa avrebbe comunque dovuto seguire il criterio equitativo.

La Corte palermitana ha ritenuto dirimente l’osservazione per cui il d.P.R. richiamato si applica ai soli beni sequestrati: perciò, le tabelle in esso contemplate non potrebbero essere trasposte tout court nell’alveo dell’amministrazione giudiziaria, misura avente natura precipuamente interdittiva e non ablatoria .

Inoltre, tale no rmativa sarebbe univoca nell’affermare che i criteri da essa previsti non si applicano ogniqualvolta occorra liquidare il compenso spettante all’amministratore giudiziario che abbia svolto attività a seguito del conferimento dell’incarico da parte della stessa società sotto sequestro: in questo caso, non afferendo l’operato all’amministrazione giudiziaria in senso stretto, non sarebbe corretto porre a carico dell’Erario i relativi emolumenti.

Ancora, ha osservatola Corte territoriale che la novella dell’art. 34 d.lgs. 159 del 2011, intervenuta nel 2017 – e quindi una volta cessata l’attività degli odierni ricorrenti – potrebbe cionondimeno trovare applicazione poiché regolerebbe prassi già seguite dai tribunali là dove prevede che l’amministratore giudiziar io, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali senza percepire ulteriori emolumenti.

Inoltre, il giudice d’appello ha condivi so le conclusioni del Tribunaleanche là dove aveva inteso il parametro a cui commisurare il compenso –ossia il valore dell’azienda – comprensivo delle passività, e non limitato al solo attivo patrimoniale.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Palermo, il dott. [OSCURATO:PERSONA] il prof.

Bivona hannointerposto ricorso,sulla base di sei motivi, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quoil 1° marzo 2022.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera d i consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso si compone di sei motivi di impugnazione.1.1. –Con il primo motivo (violazione efalsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 117 del 2015 ) , i ricorrenti censuranoche la Corte d’appello abbia errato nel ritenere il d.P.R. n. 117 del 2015 – segnatamente, l’art. 3, comma 1, lett. a) – non applicabile al caso di specie in ragione della natura non ablatoria, bensì interdittiva, della figura dell’amministrazione giudiziaria.

1.2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 112 e ss. cod. proc. civ.), i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, avendo in un primo momento definito il calcolo matematico operato dal Tribunale come “privo di qualsivoglia indicazione illustrativa” e, in un secondo momento, confermato il decreto di liquidazione, avrebbe dimostrato di aver agito secondo un apprezzamento meramente equitativo.

Essi, inoltre, si dolgono che l’ordinanza impugnata sia inficiata dal vizio di ultrapetizione, poiché la Corte d’appello, nel pervenire alle stesse conclusioni del decreto impugnato, avrebbe sostituito la propria motivazione all’iter logico seguito dal giudice di prime cure, il quale, per converso, aveva applicato il d.P.R. n. 117 del 2015 (sia pure con riferimento alla figura della gestione indiretta).

1.3. –Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.360 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., all’art. 111 Cost. e all’art. 113 cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la decisione della Corte territoriale di applicare, ai fini della determinazione del compenso, il criterio equitativo al valore dei beni costituiti in azienda (inclusivo delle passività), laddove il Tribunale si era avvalso in ciò della disposizione ex art. 3, comma 1, lett. b) del citato d.P.R., combinata con il dato del patrimonio netto.

Così facendo, il provvedimento di liquidazione sarebbe incorso nel vizio di motivazione illogica e apparente, stante l’impossibilità di ripercorrere l’iterlogico seguito dal giudice nel decidere.1.4. – Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all’art. 3, comma 7, del d.P.R. 117 del 2015), i ricorrenti denunciano l’ordinanza impugnata per motivazione apparente ed illogica, in quanto essa, a fronte delle prospettazioni circa le possibili ricadute dell’esistenza di un gruppo di imprese sulla fattispecie in esame, avrebbe semplicemente opposto l’adozione, da parte del Tribunale, di un più valido criterio di liquidazione, parametrato al valore dell’azienda.

Il provvedimento, in altri termini, avrebbe eluso le specifiche censure degli odierni ricorrenti.

1.5. –Con il quinto motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), i ricorrenti si dolgono che la Corte palermitana sarebbe addivenuta alla riduzione del compenso dovuto agli attuali ricorrenti sulla base di un presupposto di fatto radicalmente erroneo, ovverosia la ritenuta presenza di compensi a carico dell’Erario per le figure dei coadiutori.

In altre parole, l’ordinanza censurata avrebbe confuso la figura dei collaboratori aziendali – nominati dalle società – con quella dei coadiutori degli amministratori giudiziari – nominati dall’Erario e gravanti economicamente su quest’ultimo –, così pervenendo, sulla scorta di un presunto alleggerimento dell’incarico dei ricorrenti, all’errata decurtazione dei compensi da liquidarsi.

1.6. –Con il sesto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.360, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente ed illogica in relazione all’art. 34 del d.lgs. 159 del 2011), i ricorrenti censurano l’ordinanza per motivazione apparente ed illogica, in quanto la Corte d’appello, nell’escludere la corresponsione, a carico dell’Erario, di ulteriori compensi per attività svolte nell’interesse e a vantaggio delle società, avrebbe erroneamente ritenuto che l’istanza di liquidazione avanzata dai ricorrenti si riferisse ad importi ulteriori e diversi, e non già alle somme maturate nella sola attività di amministrazione giudiziaria.

2. –Preliminarmente all’esame dei motivi, il Collegio rileva che il ricorso nel suo complesso è inammissibile poiché non notificato ad alcuno.

Invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile,sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale,e quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile (Cass. civ. , Sez.

II, 30 gennaio 2023, n. 2655).

Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato proposto avverso la decisione della Corte di appello penale di [OSCURATO:PERSONA] la quale è stata determinata la liquidazione dei compensi spettanti ai ricorrenti qual i amministrator i giudiziari nominat i nell'ambito di un procedimento di prevenzione, con conferma della liquidazione contenuta nel decreto del Tribunale penale di Palermodel 15 aprile 2020.

Vertendosi, quindi, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell'ausiliario del giudice, i ricorrentiavrebbero dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civil e , con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito.

Pertanto, non risultando essere stato notificato a cura dei ricorrenti, il ricorso, depositato nella cancelleria del giudice che ha adottato l’ordinanza impugnata,deve essere dichiarato inammissibile.

3. –In considerazione di quanto sopra rilevato, attesa la mancata instaurazione del contraddittorio, non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

4. – Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 8793-2022proposto da: PEZZUTO Donato e BIVONA Enzo, rappresenti e difes i dagli [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Palermo , Sezione Quinta Penale e Misure di Prevenzione,n. 7 /20 22 , depositata il 14 febbraio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8793/2022 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] compensi professionali 1. – Il Tribunale penale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, chiamato a pronunciarsi in ordine ai compensi finali spettanti al dott.[OSCURATO:PERSONA] e al prof. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta in qualità di amministratori giudiziari ex art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011 in favore delle società [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., emetteva decreto di liquidazione di compensi, che veniva depositato in data 15 aprile 2020. Con tale provvedimento il Tribunale – a fronte della richiesta di euro 18.468.672,74 operata nell’ultima istanza avanzata dai ricorrenti – liquidava, a titolo di compenso finale, l’impor to di euro 105.000 ciascuno, da corrispondersi a carico dell’Erario. Il giudice sottolineavache i ricorrenti, già durante lo svolgimento dell’attività di amministrazione giudiziaria – protrattasi dal maggio 2014 al maggio 2015 –, avevanoricevuto acconti sul compenso finale. Il Tribunale, poi, premessa l’applicabilità al caso di specie del d.P.R. n. 117del 2015 (in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari) ai fini della quantificazione del compenso finalespettante agli istanti, sottolineava come i criteri contemplati dalla suddetta normativa potessero applicarsi solo a condizione che l’attività svolta fosse con essi compatibile. Ciò risultava confermatodal tenore dell’art. 34, comma 3, del d.l gs. 159 del 2011, il quale prevede che, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività di impresa, l’amministratore giudiziario può esercitare i poteri altrimenti spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organisociali, senza, tuttavia, percepire ulteriori emolumenti. Il giudice osserva va inoltre che non era occorsa formale sostituzione degli organi socialie ritenevasussistente nel caso di specie un’ipotesi di gestione indiretta ( e non diret ta, come preteso dai ricorrenti).Infine, il decreto riteneva che il criterio per quantificare il compenso finale– rappresentato dal valore dell’azienda – fosse stato erroneamente quantificato dai ricorrenti, che avevano omesso di tenere in debita considerazione il fatto che l’attività erastata svolta in favore di un gruppo di imprese, le passivit à di queste ultime e gli esborsi per l’attività dei coadiutori gravanti sull’Erario. 2. –Con ordinanzaresa pubblica mediante deposito in cancelleria il14 febbraio 2022, la Corte d’ a ppello di Palermo , rigettando il gravame proposto daldott. Pezzuto e dal prof. Bivona, ha confermato il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione. 2.1. In via preliminare, il giudice d’appello ha osserva to che, essendo il d.P.R. n. 117 del 2015 entrato in vigore in un momento successivo a quello di cessazione dell ’ attività di amministrazione giudiziaria in oggetto , le tabelle da esso contemplate non erano suscettibili di applicazione nel caso in esame; per converso, la normativa applicabile per la corretta determinazione del compenso finale dei ricorrenti era da rinvenirsi nel decreto ministeriale n. 140del 2012, e, in ogni caso, la regolamentazione del d.P.R. n. 117 del 2015, lungi dal configurarsi quale criterio esclusivo per la liquidazione, poteva solo fungere da parametro indicativo nell’ambito della più opportuna valutazione equitativa del giudice. La Corte territoriale ha inoltre rilevato che, anche nell’ipotesi in cui la liquidazione del compenso fosse avvenuta ritenendo il caso di specie ascrivibile all’ipotesi di gestione diretta ex art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 117 del 2015 – come voluto dagli allora amministratori giudiziari – , essa avrebbe comunque dovuto seguire il criterio equitativo. La Corte palermitana ha ritenuto dirimente l’osservazione per cui il d.P.R. richiamato si applica ai soli beni sequestrati: perciò, le tabelle in esso contemplate non potrebbero essere trasposte tout court nell’alveo dell’amministrazione giudiziaria, misura avente natura precipuamente interdittiva e non ablatoria . Inoltre, tale no rmativa sarebbe univoca nell’affermare che i criteri da essa previsti non si applicano ogniqualvolta occorra liquidare il compenso spettante all’amministratore giudiziario che abbia svolto attività a seguito del conferimento dell’incarico da parte della stessa società sotto sequestro: in questo caso, non afferendo l’operato all’amministrazione giudiziaria in senso stretto, non sarebbe corretto porre a carico dell’Erario i relativi emolumenti. Ancora, ha osservatola Corte territoriale che la novella dell’art. 34 d.lgs. 159 del 2011, intervenuta nel 2017 – e quindi una volta cessata l’attività degli odierni ricorrenti – potrebbe cionondimeno trovare applicazione poiché regolerebbe prassi già seguite dai tribunali là dove prevede che l’amministratore giudiziar io, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali senza percepire ulteriori emolumenti. Inoltre, il giudice d’appello ha condivi so le conclusioni del Tribunaleanche là dove aveva inteso il parametro a cui commisurare il compenso –ossia il valore dell’azienda – comprensivo delle passività, e non limitato al solo attivo patrimoniale. 3. – Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Palermo, il dott. [OSCURATO:PERSONA] il prof. Bivona hannointerposto ricorso,sulla base di sei motivi, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quoil 1° marzo 2022. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera d i consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso si compone di sei motivi di impugnazione.1.1. –Con il primo motivo (violazione efalsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 117 del 2015 ) , i ricorrenti censuranoche la Corte d’appello abbia errato nel ritenere il d.P.R. n. 117 del 2015 – segnatamente, l’art. 3, comma 1, lett. a) – non applicabile al caso di specie in ragione della natura non ablatoria, bensì interdittiva, della figura dell’amministrazione giudiziaria. 1.2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 112 e ss. cod. proc. civ.), i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, avendo in un primo momento definito il calcolo matematico operato dal Tribunale come “privo di qualsivoglia indicazione illustrativa” e, in un secondo momento, confermato il decreto di liquidazione, avrebbe dimostrato di aver agito secondo un apprezzamento meramente equitativo. Essi, inoltre, si dolgono che l’ordinanza impugnata sia inficiata dal vizio di ultrapetizione, poiché la Corte d’appello, nel pervenire alle stesse conclusioni del decreto impugnato, avrebbe sostituito la propria motivazione all’iter logico seguito dal giudice di prime cure, il quale, per converso, aveva applicato il d.P.R. n. 117 del 2015 (sia pure con riferimento alla figura della gestione indiretta). 1.3. –Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.360 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., all’art. 111 Cost. e all’art. 113 cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la decisione della Corte territoriale di applicare, ai fini della determinazione del compenso, il criterio equitativo al valore dei beni costituiti in azienda (inclusivo delle passività), laddove il Tribunale si era avvalso in ciò della disposizione ex art. 3, comma 1, lett. b) del citato d.P.R., combinata con il dato del patrimonio netto. Così facendo, il provvedimento di liquidazione sarebbe incorso nel vizio di motivazione illogica e apparente, stante l’impossibilità di ripercorrere l’iterlogico seguito dal giudice nel decidere.1.4. – Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all’art. 3, comma 7, del d.P.R. 117 del 2015), i ricorrenti denunciano l’ordinanza impugnata per motivazione apparente ed illogica, in quanto essa, a fronte delle prospettazioni circa le possibili ricadute dell’esistenza di un gruppo di imprese sulla fattispecie in esame, avrebbe semplicemente opposto l’adozione, da parte del Tribunale, di un più valido criterio di liquidazione, parametrato al valore dell’azienda. Il provvedimento, in altri termini, avrebbe eluso le specifiche censure degli odierni ricorrenti. 1.5. –Con il quinto motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), i ricorrenti si dolgono che la Corte palermitana sarebbe addivenuta alla riduzione del compenso dovuto agli attuali ricorrenti sulla base di un presupposto di fatto radicalmente erroneo, ovverosia la ritenuta presenza di compensi a carico dell’Erario per le figure dei coadiutori. In altre parole, l’ordinanza censurata avrebbe confuso la figura dei collaboratori aziendali – nominati dalle società – con quella dei coadiutori degli amministratori giudiziari – nominati dall’Erario e gravanti economicamente su quest’ultimo –, così pervenendo, sulla scorta di un presunto alleggerimento dell’incarico dei ricorrenti, all’errata decurtazione dei compensi da liquidarsi. 1.6. –Con il sesto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.360, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente ed illogica in relazione all’art. 34 del d.lgs. 159 del 2011), i ricorrenti censurano l’ordinanza per motivazione apparente ed illogica, in quanto la Corte d’appello, nell’escludere la corresponsione, a carico dell’Erario, di ulteriori compensi per attività svolte nell’interesse e a vantaggio delle società, avrebbe erroneamente ritenuto che l’istanza di liquidazione avanzata dai ricorrenti si riferisse ad importi ulteriori e diversi, e non già alle somme maturate nella sola attività di amministrazione giudiziaria. 2. –Preliminarmente all’esame dei motivi, il Collegio rileva che il ricorso nel suo complesso è inammissibile poiché non notificato ad alcuno. Invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile,sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale,e quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile (Cass. civ. , Sez. II, 30 gennaio 2023, n. 2655). Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato proposto avverso la decisione della Corte di appello penale di [OSCURATO:PERSONA] la quale è stata determinata la liquidazione dei compensi spettanti ai ricorrenti qual i amministrator i giudiziari nominat i nell'ambito di un procedimento di prevenzione, con conferma della liquidazione contenuta nel decreto del Tribunale penale di Palermodel 15 aprile 2020. Vertendosi, quindi, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell'ausiliario del giudice, i ricorrentiavrebbero dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civil e , con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito. Pertanto, non risultando essere stato notificato a cura dei ricorrenti, il ricorso, depositato nella cancelleria del giudice che ha adottato l’ordinanza impugnata,deve essere dichiarato inammissibile. 3. –In considerazione di quanto sopra rilevato, attesa la mancata instaurazione del contraddittorio, non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. 4. – Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali
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