CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cui studio in Roma, via Cicerone n. 44, èelettivamente domiciliata;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio inRoma, piazza Ugo da Como, n. 9, è elettivamente domiciliato;- controricorrente-Avverso la sentenza n. 2668/2020 della Corte d’appello di Roma,pubblicata il 03/06/2020 e notificata il 03/07/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con decreto n. 28/2007 del 03/01/2007, il Tribunale di Roma ingiunsealla Cooperativa di Lavoro Airport il pagamento della somma di euro31.680,00, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., che l'aveva richiesta, con ricorsoNumero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026depositato il 11/11/2006, a titolo di compensi, assumendo che avevafornito servizi contabili e fiscali in favore della predetta in esecuzione diincarico biennale, da svolgersi nella sede della stessa con decorrenza dal01/01/2006, tacitamente rinnovabile per uguale periodo, salva disdetta daintimarsi entro tre mesi prima della scadenza del 31/12/2007, dietropagamento di un corrispettivo mensile di euro 8.800,00, rivalutabile dianno in anno, e rimborso spese, e che la società committente avevarevocato l'incarico senza pagare i compensi mensili riguardanti i mesi diluglio, agosto settembre 2006.[OSCURATO:PERSONA] di Lavoro Airport propose opposizione con citazione del14/03/2007, assumendo che l’incarico era stato conferito in realtà aldottore commercialista [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico dellaSocietà [OSCURATO:SOCIETA]., e solo nominalmente a quest’ultima, che il predettoprofessionista si era reso inadempiente unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Longo, già socio della medesima società e all'epoca suo consulente legale,e che, pertanto, era stato giustificatamente esercitato il diritto di recesso,con revoca dell’incarico. Chiese, dunque, che venisse dichiaratal'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale diCivitavecchia, nel cui circondario era stato conferito ed eseguito l'incarico;nel merito, che venisse accertato il conferimento dell'incarico direttamentea [OSCURATO:PERSONA]; che venisse revocata l'ingiunzione opposta e rigettatala domanda, dando atto della legittimità dell'esercizio del diritto di recessoin ragione dell'inadempimento, e, in via riconvenzionale, che venissedichiarata, stante l'allegato inadempimento, la risoluzione del contratto diprestazione d'opera professionale e dichiarato che nulla era dovuto aMichele [OSCURATO:PERSONA] e alla società, oltre al risarcimento dei danni nella misuradi euro 23.733,27, da portare in compensazione col credito eventualmentericonosciuto all'esito del giudizio.Si costituirono in giudizio la Società e [OSCURATO:PERSONA], allegandol'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio, stante laNumero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026conclusione in Roma del contratto, l'inammissibilità della chiamata incausa di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di apposita autorizzazione, l'esattoadempimento delle prestazioni e la conferma dell'ingiunzione resa, eproponendo, in via di reconventio reconventionis, domanda volta aottenere la condanna della Cooperativa a corrispondere quanto dovuto atitolo di rivalutazione sulle somme oggetto dell’ingiunzione, nonché ilrisarcimento dei danni conseguenti al recesso dal contratto, conaccertamento della sua illegittimità.Con sentenza n. 1492/14 resa il 06/07/2014 e pubblicata il 09/07/2014, ilTribunale di Roma dichiarò l'inammissibilità della chiamata in causa diMichele [OSCURATO:PERSONA] senza preventiva autorizzazione del giudice del giudizio diopposizione e la conseguente inammissibilità delle domande proposte inriconvenzionale nei suoi confronti da parte della società opponente;dichiarò l'inammissibilità della domanda di rivalutazione delle sommeoggetto della resa ingiunzione proposta dalla società Ziba; rigettò laproposta opposizione, confermando l'ingiunzione e la domandariconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento propostadalla società opponente; dichiarò l'inammissibilità della domandariconvenzionale di accertamento della legittimità del recesso e quella dirisarcimento danno proposta ex art. 96 c.p.c. dalla società Ziba e daMichele [OSCURATO:PERSONA]; condannò la società opponente al pagamento delle spesedi lite.Il giudizio di gravame, instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] di lavoroAirport a.r.l., si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] in proprio equale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., che proposero anche appelloincidentale, con la sentenza n. 2620/2020, pubblicata il 03/06/2020, conla quale la Corte d’appello di Roma rigettò l'appello proposto, dichiaròl'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], e, inparziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA],condannò la Cooperativa di lavoro Airport al pagamento, in favoreNumero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’appellata principale, della somma di euro 132.000,00; confermò per ilresto la gravata sentenza e compensò le spese del grado tra laCooperativa di lavoro Airport e [OSCURATO:PERSONA], mentre condannò la primaalla rifusione di quelle sostenute dalla società Ziba.2. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso lasocietà [OSCURATO:PERSONA] a r.l., affidandolo a otto motivi; resiste concontroricorso, illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]..Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 167 e 269 c.p.c., nonché la legittimità dellachiamata in causa diretta di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente pronunciasulle domande formulate nei suoi confronti, per avere i giudici di meritodichiarato inammissibile la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] in difettodi preventiva autorizzazione da parte del giudice.Secondo la società ricorrente, la sentenza non avrebbe considerato che lavicenda in esame traeva origine dalla sottoscrizione, in data 02/01/2006,da parte della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., di un'unica lettera di conferimentodi incarico professionale della medesima cooperativa in favore dei suddettisoggetti congiuntamente, i quali avevano dunque posizioni interdipendentiquanto all'individuazione delle prestazioni professionali, alladeterminazione dei corrispettivi e alla definizione delle relativeresponsabilità; che la struttura del giudizio di opposizione e della posizionedelle parti, stante la posizione di convenuto dell'opponente, sconfessaval'impostazione dei giudici di merito, in quanto imponeva l'applicazionedella normativa codicistica dettata per il convenuto, al quale eraconsentito di fare la dichiarazione di chiamata del terzo direttamente nellacomparsa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. in assenza di alcuna autorizzazione.Numero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/20262. Con il terzo motivo di ricorso, da trattare unitamente al primo perevidenti ragioni di connessione, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto in materia di litisconsorzio necessario(artt. 102 e 354 c.p.c.) e l'illegittimità dell'omessa integrazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per avere i giudici dimerito respinto la deduzione relativa alla qualità di litisconsorte necessariodi [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di simulazione perinterposizione fittizia di persona, sostenendo che questi fosse parte delcontratto, avendolo sottoscritto assieme alla società e determinandonealtrimenti la mancata sottoscrizione la nullità, stante il disposto di cui ald.lgs. n. 139 del 2005, che consentiva alle società di capitali di svolgereoperassero sotto le direttive impartite da un professionista iscritto all’albo.La ricorrente rileva che la domanda di accertamento della sussistenza diun litisconsorte necessario non era vincolata soltanto alla domanda disimulazione, come invece sostenuto in sentenza, ma anche a motivisostanziali e processuali, per cui, in sostanza, una volta accertato cheMichele [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il contratto assieme alla società, ilgiudice sarebbe stato tenuto a integrare il contraddittorio.I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,perché afferenti all’identica questione se sia necessario, per l’opponenteche intenda chiamare in giudizio un terzo, chiedere previamentel’autorizzazione al giudice anche quando sussista un’ipotesi dilitisconsorzio necessario, sono infondati.Rileva il Collegio che, come costantemente affermato dalla giurisprudenzadi questa Corte, l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare incausa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza madeve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciòautorizzato, atteso che, nel procedimento per ingiunzione, per effettodell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizioneNumero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditoremantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche inordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti perciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non siconcili con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citareunicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamentechiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al qualeritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delleconsiderazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (in questitermini Cass., Sez. 2, 26/8/2019, n. 21706 e precedenti ivi richiamati).In mancanza dell’autorizzazione, si determina infatti una decadenzarilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzionedel terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevatoeccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullitàdi un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamenteall'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per iquali vigono apposite e distinte norme (Cass., Sez. 1, 29/10/2015, n.22113), atteso che la regola della sanatoria per il raggiungimento delloscopo presuppone un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che èstato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre lachiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto chenon può essere compiuto, con la conseguenza che il raggiungimento delloscopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avereeffetto sanante (Cass., Sez. 3, 12/03/2024, n. 6503).Orbene, tali principi implicano che l'autorizzazione del giudice allachiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c. èdiscrezionale, potendo il giudice rifiutarla sulla base di esigenze dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Sez.U, 23/02/2010, n. 4309; Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15362).Numero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026Tali principi non valgono, però, nel caso in cui la domanda riconvenzionaleavanzata dall’opponente dia luogo a un litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c., in presenza del quale il giudice è tenuto ad autorizzare lachiamata, non essendo questa espressione di un suo potere discrezionale,mentre la mancata richiesta di autorizzazione non implica alcunadecadenza, essendo l’integrazione del contraddittorio necessitata dalladomanda proposta, tanto da imporre al giudice di ordinarla quandol’opponente non provveda da sé.Quest’ultima situazione non può dirsi, però, verificata nella specie.Infatti, è vero che l’interposizione fittizia di persona postulal'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo delsoggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzocontraente, chiamato a esprimere la propria adesione all'intesa raggiuntadai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazionedell'accordo simulatorio), onde manifestare la volontà di assumere diritti eobblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondoun meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanzadiretta, sicché, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di uncontratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatoriodeve, necessariamente, consistere nella dimostrazione dellapartecipazione a esso anche del terzo contraente (Cass., Sez. 2,21/10/2024, n. 27189; Cass., Sez. 2, 10/3/2015, n. 4738) e che, ingenerale, l’azione di simulazione (assoluta o relativa) dà luogo ad unlitisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio,giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento dellasituazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti chehanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, neiconfronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata aspiegare i suoi effetti (Cass., Sez. 1, 17/4/2014, n. 8957).Numero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026È, però, altrettanto vero che tale principio vale soltanto nel caso in cui lasimulazione sia dedotta mediante azione, anche se in via riconvenzionale,e non anche quando sia opposta soltanto in via di eccezione, atteso chesoltanto nel primo caso il giudizio di accertamento non può avvenireincidenter tantum e richiede necessariamente il contraddittorio di tutti isoggetti che sono stati partecipi dell'accordo simulatorio (Cass., Sez. 1,16/9/1986, n. 5626; Cass., Sez. L, 16/8/2000, n. 10841).Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che l’evocazione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] apparisse un eccesso del mezzo rispetto al fineperseguito, avendo la stessa il solo scopo di poter opporre al predettol’eccezione di inadempimento fondante l’opposizione, e che la simulazioneimponesse il litisconsorzio necessario nel solo caso in cui il relativoaccertamento risultasse proposto in via principale con efficacia di giudicatoe non già in guisa di mera eccezione, come accaduto nella specie.Questa argomentazione può dirsi assolutamente corretta, risultandodall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo – esaminabile da questaCorte in presenza di un error in procedendo (cfr., ex aliis, anche nellerispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34851 del 2023; Cass. n. 24258 del2020; Cass. n. 20924 del 2019) – che l’accertamento della simulazioneera stato chiesto in via preliminare al fine di escludere la titolarità delcredito in capo alla società, senza che una siffatta domanda possa arguirsidal corpo dell’atto e dalle deduzioni difensive in esso contenute. Deve poiessere messo in luce che la Corte di merito, ad abundantiam, ha ancheaffermato che la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] eccedeva rispetto al fineperseguito, perché la società Ziba rispondeva comunque dell’operato delprofessionista ai sensi dell’art. 1228 del codice civile.Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno ritenutoinammissibili le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per cuii motivi primo e terzo sono privi di fondamento.Numero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/20263. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto in materia di esercizio della professionedi dottore commercialista in forma societaria ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005e dell’art. 1228 in tema di responsabilità degli ausiliari, perché i giudici dimerito avevano escluso la posizione di litisconsorte necessario di MichelePicciuto, sostenuta dalla ricorrente sul presupposto che il contratto fossestato in realtà concluso con il professionista, che aveva utilizzato la Zibas.r.l. come schermo.Il motivo rimane assorbito dalla reiezione del primo e del terzo, avendo lequestioni prospettate valenza dimostrativa della domanda di simulazione.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta “l’omessa pronuncia sopra unfatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, larichiesta di accertamento della simulazione del contratto di incaricoprofessionale, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto riguardoalla configurazione della [OSCURATO:SOCIETA]. compatibile ex art. 4 d.lgs. n. 139/05essendo la Ziba una semplice s.r.l. avente a oggetto la predisposizione diservizi utilizzata dal professionista per lo svolgimento della propria attivitàprofessionale”.Sostiene la società ricorrente che i giudici di merito, affermando che lasimulazione era stata proposta in via di eccezione al solo scopo diottenere, attraverso la pronuncia incidentale sul punto, la compensazionedel credito vantato con il controcredito a titolo risarcitorio, avrebberoomesso di pronunciarsi sulla domanda di simulazione, legandola allapresenza di [OSCURATO:PERSONA] in giudizio e ritenendola meramenteincidentale, senza considerare che questa era stata proposta in viaprincipale e che il suo esame si imponeva in quanto destinato a incideresull’efficacia e validità del decreto ingiuntivo, siccome indicativa del fattoche la società non aveva svolto alcuna attività di prestazione d’opera.Ne consegue che la Corte d’appello avrebbe dovuto procedereall’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. o, quantomeno, exNumero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026art. 107 c.p.c., e si sarebbe comunque dovuta pronunciare sulla domandadi simulazione.Il motivo è infondato, essendosi i giudici di merito pronunciati sullaquestione della simulazione allorché ne hanno escluso la sussistenza,affermando che la lettera di incarico era stata sottoscritta sia dalla societàZiba, sia da [OSCURATO:PERSONA], che la simulazione era stata adombrata alsolo scopo di poter opporre l’eccezione di inadempimento e di giustificareil mancato pagamento del compenso e che la chiamata in giudizio diMichele [OSCURATO:PERSONA] appariva un eccesso del mezzo rispetto al fine perseguito,in quanto la società rispondeva del fatto di quest’ultimo ai sensi dell’art.1228 c.c., siccome ausiliario.Le ulteriori considerazioni sono volte, invece, a una rivisitazione nel meritodella questione, la quale è preclusa a questa Corte di legittimità.5. Con il quinto motivo, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, perché i giudici di merito avevanoricondotto la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. alla fattispecie di cui all’art.1228 c.c., senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito non comeausiliario della società, ma come amministratore unico della stessa elegale rappresentante, oltreché quale contraente in proprio, e che gliinadempimenti di quest’ultimo non si riferivano soltanto all’attività svoltadallo stesso prima della conclusione del contratto posto a base delladomanda, ma anche a tutti quelli posti in essere in costanza di rapportocon la Ziba.Il motivo è inammissibile.Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ilricorrente, in caso di c.d. «doppia conforme», deve indicare, a pena diinammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5,Numero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/202618/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez.1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994),incombente questo rimasto inadempiuto nella specie.6. Con il sesto motivo, si lamenta l’omessa pronuncia in ordine a un fattodecisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti e sullalegittimità del recesso della ricorrente dal contratto di incaricoprofessionale, per avere i giudici di merito affermato che la ricorrente nonaveva interesse a sentire affermare la legittimità del recesso da essaesercitato, essendo comunque tenuta a pagare il compenso, senzaconsiderare la contraddittorietà di tale affermazione con la pronuncia diaccoglimento della domanda risarcitoria e il persistente interesse dellaricorrente al venir meno di qualsivoglia obbligo risarcitorio e responsabilitàconseguente al recesso.Il motivo è infondato.I giudici di merito hanno, infatti, spiegato le ragioni per le quali, a loroavviso, la ricorrente non aveva interesse all’accertamento della legittimitàdel recesso da essa esercitato, posto che la medesima avrebbe dovutocomunque pagare i compensi maturati fino a tutto settembre 2006 inapplicazione dell’art. 2237 c.c.; analogamente, i giudici hanno esaminato,escludendola, la stessa legittimità del recesso, sostenendo che questofosse stato esercitato in violazione dei principi di correttezza e buona fede,al duplice scopo di non pagare più il corrispettivo dovuto e di affidarel’incarico ad altro professionista maggiormente gradito perché piùmalleabile e più vicino al management della società. Ne consegue che lacensura di omessa pronuncia sulla legittimità del recesso è infondata eche, quanto al resto, il motivo tende a ottenere una rivisitazione dellevalutazioni operate dal giudice di merito, preclusa a questa Corte.7. Col settimo motivo, relativo alla domanda di risarcimento danniproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedelle norme in materia di proposizione della c.d. reconventioNumero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026reconventionis (art. 183, quinto comma, c.p.c.) e, in ogni caso, laviolazione dell’art. 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 118 disp.La società ricorrente contesta che la Corte di merito abbia affermatol’illegittimo esercizio, da parte sua, del recesso contrattuale, in violazionedei principi di correttezza e buona fede, al duplice scopo di non pagare piùil corrispettivo dovuto e di liberarsi al contempo di un consulente non piùgradito per affidare l’incarico ad altro più vicino al management dellasocietà; osserva, al riguardo, che nel giudizio di opposizione al decretoingiuntivo soltanto l’opponente, quale sostanziale convenuto, può proporredomanda riconvenzionale, mentre l’opposto può proporre una reconventioreconventionis soltanto quando la sua esigenza nasca dall’atto diopposizione. Lamenta, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbeerroneamente riconosciuto, in favore della controparte, il diritto alpagamento della somma di euro 132.000 a titolo di corrispettivo perl’illegittimo esercizio del diritto di recesso.La ricorrente aggiunge che non sarebbe stato possibile riconoscere ildiritto al risarcimento del danno a chi non aveva mai svolto alcuna attivitàprofessionale in favore della società opposta, avendo sempre agito MichelePicciuto in proprio; che nessuna pronuncia avrebbe potuto esserci sulladomanda di risarcimento, senza analizzare la legittimità del recesso; chela stessa quantificazione del danno era arbitraria, in quanto rinviavaall’importo del compenso mensile pattuito, benché la società Ziba eMichele Piacciuto non avessero posto in essere, nel periodo, alcunaIl motivo è infondato.Va, innanzitutto, ricordato che, in tema di opposizione a decretoingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa dicostituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova,diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo,Numero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda oun'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezionichiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferiscaalla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stessosostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quellaoriginariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscereall'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stessefacoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario,all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass., Sez. 1,24/3/2022, n. 9633; cass., Sez. 3, 27/11/2023, n. 32933), con laconseguenza che la reconventio reconventionis deve considerarsiritualmente proposta, e perciò ammissibile.Quanto alle contestazioni sull’entità della somma riconosciuta, la censuramira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, la quale èinvece preclusa a questa Corte, per cui la doglianza è inammissibile.8. Con l'ottavo motivo, infine, si lamenta l'ingiusta condanna alle spese delgiudizio anche con riferimento all’importo liquidato, in misura superiore aquello recato nel decreto ingiuntivo.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, in tema di condanna alle spese processuali, ilprincipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parteinteramente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per unaminima quota, al pagamento delle spese stesse e che, con riferimento alregolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione èconseguentemente limitato ad accertare che non risulti violato il principiosecondo il quale le spese non possono essere poste a carico della partevittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazionedell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tantoNumero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso conaltri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccederei limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.,Sez. 1, 4/8/2017, n. 19613; Cass., Sez. 2, 5/5/2022, n. 14198).Quanto al merito della censura, la Corte rileva che, dovendo il giudice soloquantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a lorovolta derogabili con apposita motivazione, l’esercizio del relativo poterediscrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto asindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissatidalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudicemedesimo abbia deciso di aumentare o diminuire ulteriormente gli importida riconoscere (Cass., Sez. 3, 07/01/2021, n. 89; Sez. L, 10/05/2019, n.12537, Rv. 653760 – 01 ed altre conformi).Nella specie, i giudici di merito hanno condannato la Cooperativa di lavoroAirport al pagamento delle spese del grado, in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,applicando correttamente il principio della soccombenza, stante il rigettodell’appello principale, e liquidando altrettanto correttamente l’importonella misura di euro 18.000, adeguato al valore della controversia, chenon era più quello indicato nel decreto ingiuntivo, ma quello risultantedalla condanna della Cooperativa al risarcimento dei danni da illegittimitàdel recesso, liquidati, come si è detto, nella misura di euro 132.000.Lo scaglione di riferimento, rapportato alle tariffe ante 2018, applicabiliratione temporis, è, infatti, quello compreso tra euro 52.001 ed euro260.000, che stabilisce gli importi liquidabili nella misura minima di euro7.642,00, media di euro 13.635,00 e massima di euro 25.367,00, con laconseguenza che l’importo liquidato in euro 18.000,00 è contenuto nellamisura minima e massima.9. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 20821/2020Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8687/2026Data pubblicazione 07/04/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il Presidente