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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09287/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32518/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno che li aveva condannati a quattro mesi di reclusione ([OSCURATO:PERSONA]) e a C 140 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) per il reato di rissa Considerato che il motivo comune proposto denuncia il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della legittima difesa o, quantomeno, dell'attenuante della provocazione, ma esso è meramente reiterativo delle doglianze svolte in sede di appello e versato in fatto, oltre ad essere del tutto privo del necessario requisito della specificità rispetto alle argomentazioni che si apprezzano nella sentenza impugnata, sia quanto alla sussistenza oggettiva del reato che all'esclusione della legittima difesa e della circostanza attenuante della provocazione; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32518/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno che li aveva condannati a quattro mesi di reclusione ([OSCURATO:PERSONA]) e a C 140 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) per il reato di rissa Considerato che il motivo comune proposto denuncia il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della legittima difesa o, quantomeno, dell'attenuante della provocazione, ma esso è meramente reiterativo delle doglianze svolte in sede di appello e versato in fatto, oltre ad essere del tutto privo del necessario requisito della specificità rispetto alle argomentazioni che si apprezzano nella sentenza impugnata, sia quanto alla sussistenza oggettiva del reato che all'esclusione della legittima difesa e della circostanza attenuante della provocazione; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09287/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris