CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12494/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 7, ROMA, in persona dell’amministratore pro tempore avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dallo stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 67; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1760/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 marzo 2017; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso possessorio, esponendo di essere proprietario di un garage posto nel cortile interno dello stabile del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 7 e che l’ente di gestione aveva collocato lungo il marciapiede interno del cortile, per una lunghezza di dieci metri, diversi vasi che impedivano il passaggio pedonale ; il ricorrente chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c . c ., che fosse ordinata la reintegrazione o la manutenzione in relazione al suo diritto di transitare liberamente sul marciapiede , dotato di pavimentazione antisdrucciolo e utilizzato per accedere al vano- garage di sua proprietà. Il Tribunale di Roma, preso atto che i vasi erano stati rimossi, con ordinanza del 17 ottobre 2004 dichiarava che era venuto meno l’ interesse del ricorrente a lla tutela interdittale. Con sentenza n. 5590/2008 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Condominio alpagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 7 ha impugnato la sentenza, lamentando la carenza di motivaz ione della sentenza impugnata, essendo la condanna a lle spese stata disposta in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ma in mancanza dell’ accertamento circa l’ effettiva sussistenza della molestia o dello spoglio . La Corte d’ appello di Roma – con la sentenza n. 1760/2017 – ha ritenuto corretta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, dopo avere esaminato il merito della controversia, harigettato l’ impugnazione . 3. Avverso la sentenza d’appello il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 7ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che fa valere ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente principale e ilricorrente incidentale hanno entrambi depositato memoriaprima dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi. 1. Il primo motivo denuncia “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 169, comma 2 c.p.c., 77 disp. att. c.p.c. , 115 e 116 c.p.c.”: la Corte d’appello non ha preso atto della tardività del deposito del fascicolo della parte appellata, non restituito al momento del deposito della comparsa conclusionale, “termine perentorio come attesta l’uso dell’espressione al più tardi che figura nel testo” dell’art. 169 c.p.c., con la conseguenza che i rilievi fotografici prodotti in primo grado dall’appellato non potevano essere utilizzati. Il motivo non può essere accolto. È vero che secondo il comma 2 dell’art. 169 c.p.c. “ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”. Tale disposizione, però, non configura alcuna espressa sanzione, così che “il termine fissato dall'art. 169, comma 2, c.p.c., è termine non perentorio dalla cui inadempienza non conseguono preclusioni all'esame dei documenti ivi inseriti” (così Cass. 15672/2011). Nel caso in esame il fascicolo è comunque stato restituito (il 29 dicembre 2006, tre giorni dopo la scadenza del deposito delle memorie di replica, lo precisa il ricorrente alla pag. 6 del ricorso) ed era presente tra i documenti disponibili per il Collegio (e per lo stesso appellante) ben prima della decisione (avvenuta il 25 gennaio 2017), così che non si poneva il problema di una eventuale autorizzazione da parte del giudice al deposito tardivo (v. al riguardo Cass., sez. un., n. 3676/1982). 2. Il secondo comma contesta “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto il Condominio autore materiale dello spoglio o quanto meno morale senza alcun riferimento ai fatti di causa e senza tenere conto del fatto del mancato giovamento della lesione dell’altrui possesso”: il ricorrente ha sempre dedotto, sin dal primo atto difensivo, la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo proprietario dei vasi e autore della situazione di fatto lamentata e non avendo tratto vantaggio dalla situazione posta in essere dallospogliatore. Il motivo non può essere accolto. Ritenuta provata la turbativa – d’altro canto non negata dal ricorrente nello svolgimento del motivo – la Corte d’appello ha motivatamente sottolineato come il Condominio abbia riconosciuto la condominialità dell’area, con la conseguenza che, se anche i vasi fossero stati collocati da terzi, il ricorrente avrebbe avuto l’onere di farli rimuovere, onde consentire il libero transito dei pedoni nella suddetta area comune, argomento con il quale il motivo non si confronta. 3. Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., e 115, 116 c.p.c.,nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza della tempestività del termine annuale per l’esercizio dell’azione, in assenza di prova”: presupposto dell’azione di manutenzione e/o reintegrazione è la sua tempestività e di questa [OSCURATO:PERSONA] non ha dato prova. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, con accertamento in fatto non sindacabile da questa Corte di legittimità, ha infatti ritenuto non provato quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che le piante si trovavano in quella posizione da molti anni. 4. Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., 2697 c. c . , 115 e 116 c.p.c. per il ragionamento viziato,in quanto la Corte d’appello non ha ammesso la prova testimoniale, di cui alla lista, senza alcuna giustificazione sulla mancata ammissione”. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente genericamente lamenta che la Corte d’appello non abbia accolto la propria richiesta di ammissione di prove testimoniali decisive, indicando solo “in forma sintetica” i capitoli di prova, senza sufficientemente confrontarsi con l’accertamento posto in essere dal giudice di merito: la Corte d’appello ha infatti ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell’esistenza della turbativa, che i capitoli da 1 a 4 paiono volti a smentire, sulla base dei rilievi fotografici prodotti in primo grado e al riguardo nulla viene specificato dal ricorrente; quanto al capitolo 5 (relativo all’essere state le piante collocate da oltre 15 anni), non viene chiarita la correlazione con la contraria affermazione della Corte d’appello; quanto infine al capitolo 6 (volto a provare che nel Condominio ricorrente manca il servizio di portierato), non viene spiegata quale sia la sua rilevanza rispetto al decisum. Il ricorso principale va pertanto rigettato. II. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (che lamenta “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, violazione dell’art. 345 c.p.c.). III. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 7, Roma al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 1. 7 00 , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 7, Roma, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello