CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30234/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/12/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha confermatola sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per l'illecitadetenzione di una munizione calibro 38 e di una spada katana e denuncia l’erratamunizione di arma; considerato che le censure sono manifestamente infondate siccomeaspecifiche e prive di adeguato confronto con la motivazione dei giudici di merito,costituendo mera riproposizione di doglianze contenute nell'atto di appello e chela Corte territoriale ha – con motivazione non manifestamente illogica – vagliatoe superato;rilevato, infatti, la natura di arma bianca della katana, tipica spada utilizzatadai samurai giapponesi, è pacificamente affermata da questa Corte che hachiarito condivisibilmente che il relativo porto senza licenza al di fuori dellapropria abitazione integra il reato di cui all'art. 699 cod. pen. (Sez. 1, n. 19198del 03/04/2012, Giusti, Rv. 252860 – 01) e che, più in generale,rientrano nelnovero delle armi bianche proprie, la cui importazione senza licenza integra ilreato di cui all'art.695 cod. pen., le Katane giapponesi, le spade, i pugnali, lescimitarre e le tesserine rettangolari taglienti e appuntite destinate all'offesa(Sez. 1, n. 15431 del 24/02/2010, Frati, Rv. 247238 – 01);richiamato, quanto alla munizione calibro 38, il granitico orientamento diquesta Corte secondo cui si tratta di munizione per arma comune da sparo la cuidetenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non ildelitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 10 febbraio 1967 n. 895 (Sez. 1, n. 6167del 15/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278687 – 01; Sez. 1, n. 51450 del15/07/2014, Iacono, Rv. 261583 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]