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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18480/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/7/2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta documentale fraudolenta c.d.

"specifica", commesso nella sua qualità di amministratore della Costruzioni e Restauri s.r.I., fallita nell'ottobre del 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte territoriale avrebbe infatti giustificato l'affermazione di responsabilità dell'imputato esclusivamente in ragione della carica ricoperta dal medesimo, pur recependo quanto accertato dalla sentenza di primo grado in merito alla sua solo formale assunzione, posto che l'Acunzo, già dipendente della fallita, era un mero prestanome, costretto a fungere da amministratore dal reale dominus della società sotto la minaccia di licenziamento.

In tal senso alcun elemento deporrebbe in merito alla volontà dell'imputato di procurare un ingiusto profitto ad alcuno, né circa la rappresentazione da parte del medesimo della significativa possibilità che altri occultassero o sottraessero le scritture contabili, alle quali peraltro egli mai aveva avuto accesso.

Né rileverebbe, come invece sostenuto dalla sentenza impugnata, che l'Acunzo abbia presentato una denunzia di smarrimento della contabilità, posto che ciò sarebbe avvenuto addirittura dopo la dichiarazione di fallimento e comunque su istigazione dell'amministratore di fatto della società.

Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

In maniera contraddittoria la Corte avrebbe negato la suddetta attenuante, pur condividendo la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, per cui sarebbe escluso qualsivoglia contributo materiale dell'imputato alla consumazione del reato.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In particolare è fondato il primo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del secondo.

Tanto la sentenza impugnata, quanto il ricorso si appellano alla giurisprudenza di legittimità al fine di determinare il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita.

Non è dunque ultroneo ricostruire brevemente le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema. 2.1 In tal senso deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).

Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). 2.2 Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato.

Ed è questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, della volontà di procurare un ingiusto profitto a taluno ovvero recare pregiudizio ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280; Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). 2.3 Principio che non è contraddetto da quell'indirizzo (come ad esempio Sez. 5, Sentenza n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251 o Sez. 5, Sentenza n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166) secondo cui, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

Infatti le pronunzie che si riconoscono in tale orientamento anzitutto solo incidentalmente si sono occupate del contenuto del dolo della bancarotta documentale ascritta all'amministratore formale, riguardando le rispettive decisioni contestazioni di bancarotta patrimoniale.

In secondo luogo ciò che affermano è che nei confronti dell'amministratore formale, sul piano della prova, sussista una presunzione semplice di conoscenza della situazione contabile, senza con questo voler negare l'irrilevanza della componente rappresentativa del dolo. 2.4 Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d.

"generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 connma1 n. 2) legge fall., per la sussistenza del dolo - che è quello generico — non è dunque necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è sufficiente che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada.

Per quanto riguarda, invece, la fattispecie prevista dalla prima parte della disposizione da ultima citata — ossia quella contestata nel caso di specie - la finalità cui deve tendere la condotta tipica è necessario che costituisca oggetto quantomeno della rappresentazione dell'amministratore formale che pure non l'abbia perseguito.

Infatti, se nelle fattispecie a dolo specifico per la sussistenza del reato è sufficiente che almeno uno dei concorrenti agisca con la particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, è però necessario che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzo, Rv. 276954). 2.5 Sul piano probatorio, è poi ovvio che l'assunzione solo formale della carica possa costituire un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui la stessa avviene può trasformare l'indizio in prova diretta dell'elemento psicologico tipico.

Ma è per l'appunto l'analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale sia consapevolmente concorso nella realizzazione del reato.

3. La sentenza impugnata non dimostra di aver fatto buon governo di questi principi, giacchè esaurisce l'onere di dimostrare la sussistenza del dolo specifico del reato facendo riferimento alla mera consapevolezza dell'imputato di aver assunto solo formalmente la carica di amministratore e di non aver mai avuto accesso alla contabilità societaria, senza considerare le concrete circostanze in cui ciò sarebbe avvenuto e senza indicare le ragioni per cui deve ritenersi che egli avrebbe agito al fine di procurare un profitto a sé o ad altri o per recare un pregiudizio ai creditori ovvero rappresentandosi che tali finalità erano alternativamente perseguite dall'autore materiale del fatto al momento in cui ha omesso di impedirne l'azione.

Né è di per sé esaustivo il riferimento operato dalla Corte territoriale alla denunzia di smarrimento dei libri contabili presentata dall'Acunzo, atteso che non viene precisato quando la stessa sarebbe stata presentata, se cioè prima o dopo la dichiarazione del fallimento, non chiarendosi dunque in che termini tale denunzia comproverebbe l'intenzione dell'imputato di agevolare la consumazione del reato, piuttosto che il suo successivo occultamento.

4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/7/2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta documentale fraudolenta c.d. "specifica", commesso nella sua qualità di amministratore della Costruzioni e Restauri s.r.I., fallita nell'ottobre del 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale avrebbe infatti giustificato l'affermazione di responsabilità dell'imputato esclusivamente in ragione della carica ricoperta dal medesimo, pur recependo quanto accertato dalla sentenza di primo grado in merito alla sua solo formale assunzione, posto che l'Acunzo, già dipendente della fallita, era un mero prestanome, costretto a fungere da amministratore dal reale dominus della società sotto la minaccia di licenziamento. In tal senso alcun elemento deporrebbe in merito alla volontà dell'imputato di procurare un ingiusto profitto ad alcuno, né circa la rappresentazione da parte del medesimo della significativa possibilità che altri occultassero o sottraessero le scritture contabili, alle quali peraltro egli mai aveva avuto accesso. Né rileverebbe, come invece sostenuto dalla sentenza impugnata, che l'Acunzo abbia presentato una denunzia di smarrimento della contabilità, posto che ciò sarebbe avvenuto addirittura dopo la dichiarazione di fallimento e comunque su istigazione dell'amministratore di fatto della società. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. In maniera contraddittoria la Corte avrebbe negato la suddetta attenuante, pur condividendo la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, per cui sarebbe escluso qualsivoglia contributo materiale dell'imputato alla consumazione del reato. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare è fondato il primo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del secondo. Tanto la sentenza impugnata, quanto il ricorso si appellano alla giurisprudenza di legittimità al fine di determinare il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita. Non è dunque ultroneo ricostruire brevemente le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema. 2.1 In tal senso deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). 2.2 Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. Ed è questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, della volontà di procurare un ingiusto profitto a taluno ovvero recare pregiudizio ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280; Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). 2.3 Principio che non è contraddetto da quell'indirizzo (come ad esempio Sez. 5, Sentenza n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251 o Sez. 5, Sentenza n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166) secondo cui, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Infatti le pronunzie che si riconoscono in tale orientamento anzitutto solo incidentalmente si sono occupate del contenuto del dolo della bancarotta documentale ascritta all'amministratore formale, riguardando le rispettive decisioni contestazioni di bancarotta patrimoniale. In secondo luogo ciò che affermano è che nei confronti dell'amministratore formale, sul piano della prova, sussista una presunzione semplice di conoscenza della situazione contabile, senza con questo voler negare l'irrilevanza della componente rappresentativa del dolo. 2.4 Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 connma1 n. 2) legge fall., per la sussistenza del dolo - che è quello generico — non è dunque necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è sufficiente che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada. Per quanto riguarda, invece, la fattispecie prevista dalla prima parte della disposizione da ultima citata — ossia quella contestata nel caso di specie - la finalità cui deve tendere la condotta tipica è necessario che costituisca oggetto quantomeno della rappresentazione dell'amministratore formale che pure non l'abbia perseguito. Infatti, se nelle fattispecie a dolo specifico per la sussistenza del reato è sufficiente che almeno uno dei concorrenti agisca con la particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, è però necessario che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzo, Rv. 276954). 2.5 Sul piano probatorio, è poi ovvio che l'assunzione solo formale della carica possa costituire un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui la stessa avviene può trasformare l'indizio in prova diretta dell'elemento psicologico tipico. Ma è per l'appunto l'analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale sia consapevolmente concorso nella realizzazione del reato. 3. La sentenza impugnata non dimostra di aver fatto buon governo di questi principi, giacchè esaurisce l'onere di dimostrare la sussistenza del dolo specifico del reato facendo riferimento alla mera consapevolezza dell'imputato di aver assunto solo formalmente la carica di amministratore e di non aver mai avuto accesso alla contabilità societaria, senza considerare le concrete circostanze in cui ciò sarebbe avvenuto e senza indicare le ragioni per cui deve ritenersi che egli avrebbe agito al fine di procurare un profitto a sé o ad altri o per recare un pregiudizio ai creditori ovvero rappresentandosi che tali finalità erano alternativamente perseguite dall'autore materiale del fatto al momento in cui ha omesso di impedirne l'azione. Né è di per sé esaustivo il riferimento operato dalla Corte territoriale alla denunzia di smarrimento dei libri contabili presentata dall'Acunzo, atteso che non viene precisato quando la stessa sarebbe stata presentata, se cioè prima o dopo la dichiarazione del fallimento, non chiarendosi dunque in che termini tale denunzia comproverebbe l'intenzione dell'imputato di agevolare la consumazione del reato, piuttosto che il suo successivo occultamento. 4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. P.Q
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