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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13282/2026

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ntedomiciliato in Teramo, DOM.

DIG., alla [OSCURATO:PERSONA] e Trieste, n.29/31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].R.L.-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Avellino, DOM.

DIG.,[OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell’avvocatodifende-ricorrente incidentale-Numero registro generale 2083/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 13282/2026Data pubblicazione 08/05/2026controAMCO [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.1325/2024depositata il 25/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/02/2026Mauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntedomiciliato in Teramo, DOM. DIG., alla [OSCURATO:PERSONA] e Trieste, n.29/31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].R.L.-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Avellino, DOM. DIG.,[OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell’avvocatodifende-ricorrente incidentale-Numero registro generale 2083/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 13282/2026Data pubblicazione 08/05/2026controAMCO [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.1325/2024depositata il 25/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/02/2026Mauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris