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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12726/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seilite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 94/2020 R.G.

Esecuzioni, notificata il 3 luglio 2020, la Corte di appello di Reggio di Calabria rigettava la richiesta volta all'applicazione del beneficio dell'indulto in favore del condannato [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il predetto provvedimento, il difensore dell'interessato proponeva opposizione, con atto depositato il 18 luglio 2020 nella cancelleria del Tribunale di Locri, che lo inoltrava alla Corte di appello di Reggio di Calabria il 29 luglio 2020.

3. La Corte di appello di Reggio di Calabria, con atto del 12 gennaio 2021, dichiarava l'opposizione inammissibile, rilevando, sulla base del richiamo degli artt. 121 e 667, comma. 4, cod. proc. pen., che essa avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento opposto, mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'aveva emesso.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione deglrartY. 111 Cost., in relazione agli artt. 5, 6, 8, 2, comma 7, prot.

CEDU, e degli artt. 581, 582, comma 2, 583, 591, comma 1, lett. c), 672 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che, in virtù del principio di conservazione degli atti di impugnazione - ai quali sarebbe del tutto assimilabile l'atto di opposizione previsto in materia esecutiva dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - la Corte di appello di Reggio di Calabria avrebbe dovuto ritenere l'opposizione stessa tempestivamente proposta, e avrebbe dovuto decidere nel merito in proposito, dopo aver instaurato regolare contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. riconosce il principio generale di conservazione degli atti di impugnazione, ispirato al favor impugnationis, stabilendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte proponente, e che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

La regola è applicabile, per identità della logica ad essa sottesa, anche in materi4rocedimento esecutivo, come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 8294 del 09/02/2021 Rv. 280533 - 01).

1.2. Nel caso ora in esame, però, non è in discussione l'applicabilità del suddetto principio, perché è pacifico che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto, secondo il paradigma stabilito dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proprio un atto di opposizione, avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato una richiesta di applicazione di indulto.

La tematica di riferimento, quindi, non è quella della possibilità di disporre la corretta qualificazione, mediante lo strumento logico-giuridico della conversione, di un atto qualificato irregolarmente da una parte opponente o impugnante.

1.3. È in valutazione, invece, la possibilità di applicare, anche agli atti di opposizione in materia esecutiva, la regola dettata dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., che consente alle parti private e ai difensori di presentare l'atto di impugnazione, oltre che nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento - come stabilito dal primo comma dello stesso articolo per i casi in cui la legge non disponga altrimenti -, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.

La norma prevede che, in tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

1.4. La questione, così inquadrata, deve essere risolta negativamente.

L'opposizione avverso provvedimenti emessi senza formalità dal giudice dell'esecuzione, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., deve essere rivolta, infatti, allo stesso giudice dell'esecuzione; si applica, per la sua presentazione, la norma di carattere generale dettata dall'art. 121, comma 1, cod. proc. pen., che prevede il deposito nella cancelleria per le memorie e le richieste scritte delle parti e dei difensori.

Le necessità particolari della fase esecutiva, sebbene non ostino alla applicazione del principio di conservazione degli atti di impugnazione anche all'opposizione in materia esecutiva, come sopra notato, escludono, infatti, che possa ammettersi l'estensione ad esse della regola di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., che consente la presentazione delle impugnazioni in cancellerie diverse da quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La struttura del procedimento esecutivo previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., strettamente connessa alla natura delle questioni che in esso vengono trattate ed articolata nella prima fase informale e nella seconda fase successiva all'opposizione, rende necessario interpretare la norma di individuazione dell'ufficio di presentazione dell'opposizione in modo tale da assicurare al giudice dell'esecuzione, almeno in linea di tendenza, l'immediata contezza dell'avvenuta presentazione di essa, in modo da agevolare l'adozione immediata degli atti finalizzati all'instaurazione del contraddittorio e le valutazioni conseguenti.

1.5. È pienamente condivisibile, quindi, il provvedimento impugnato, che ha ritenuto inammissibile l'opposizione presentata in una cancelleria diversa dal giudice dell'esecuzione e pervenuta a quest'ultimo oltre la scadenza del termine previsto per la presentazione di detta opposizione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 20 ottobre2021.

IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seilite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 94/2020 R.G. Esecuzioni, notificata il 3 luglio 2020, la Corte di appello di Reggio di Calabria rigettava la richiesta volta all'applicazione del beneficio dell'indulto in favore del condannato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento, il difensore dell'interessato proponeva opposizione, con atto depositato il 18 luglio 2020 nella cancelleria del Tribunale di Locri, che lo inoltrava alla Corte di appello di Reggio di Calabria il 29 luglio 2020. 3. La Corte di appello di Reggio di Calabria, con atto del 12 gennaio 2021, dichiarava l'opposizione inammissibile, rilevando, sulla base del richiamo degli artt. 121 e 667, comma. 4, cod. proc. pen., che essa avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento opposto, mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'aveva emesso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione deglrartY. 111 Cost., in relazione agli artt. 5, 6, 8, 2, comma 7, prot. CEDU, e degli artt. 581, 582, comma 2, 583, 591, comma 1, lett. c), 672 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che, in virtù del principio di conservazione degli atti di impugnazione - ai quali sarebbe del tutto assimilabile l'atto di opposizione previsto in materia esecutiva dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - la Corte di appello di Reggio di Calabria avrebbe dovuto ritenere l'opposizione stessa tempestivamente proposta, e avrebbe dovuto decidere nel merito in proposito, dopo aver instaurato regolare contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. riconosce il principio generale di conservazione degli atti di impugnazione, ispirato al favor impugnationis, stabilendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte proponente, e che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. La regola è applicabile, per identità della logica ad essa sottesa, anche in materi4rocedimento esecutivo, come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 8294 del 09/02/2021 Rv. 280533 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, però, non è in discussione l'applicabilità del suddetto principio, perché è pacifico che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto, secondo il paradigma stabilito dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proprio un atto di opposizione, avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato una richiesta di applicazione di indulto. La tematica di riferimento, quindi, non è quella della possibilità di disporre la corretta qualificazione, mediante lo strumento logico-giuridico della conversione, di un atto qualificato irregolarmente da una parte opponente o impugnante. 1.3. È in valutazione, invece, la possibilità di applicare, anche agli atti di opposizione in materia esecutiva, la regola dettata dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., che consente alle parti private e ai difensori di presentare l'atto di impugnazione, oltre che nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento - come stabilito dal primo comma dello stesso articolo per i casi in cui la legge non disponga altrimenti -, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. La norma prevede che, in tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato. 1.4. La questione, così inquadrata, deve essere risolta negativamente. L'opposizione avverso provvedimenti emessi senza formalità dal giudice dell'esecuzione, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., deve essere rivolta, infatti, allo stesso giudice dell'esecuzione; si applica, per la sua presentazione, la norma di carattere generale dettata dall'art. 121, comma 1, cod. proc. pen., che prevede il deposito nella cancelleria per le memorie e le richieste scritte delle parti e dei difensori. Le necessità particolari della fase esecutiva, sebbene non ostino alla applicazione del principio di conservazione degli atti di impugnazione anche all'opposizione in materia esecutiva, come sopra notato, escludono, infatti, che possa ammettersi l'estensione ad esse della regola di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., che consente la presentazione delle impugnazioni in cancellerie diverse da quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La struttura del procedimento esecutivo previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., strettamente connessa alla natura delle questioni che in esso vengono trattate ed articolata nella prima fase informale e nella seconda fase successiva all'opposizione, rende necessario interpretare la norma di individuazione dell'ufficio di presentazione dell'opposizione in modo tale da assicurare al giudice dell'esecuzione, almeno in linea di tendenza, l'immediata contezza dell'avvenuta presentazione di essa, in modo da agevolare l'adozione immediata degli atti finalizzati all'instaurazione del contraddittorio e le valutazioni conseguenti. 1.5. È pienamente condivisibile, quindi, il provvedimento impugnato, che ha ritenuto inammissibile l'opposizione presentata in una cancelleria diversa dal giudice dell'esecuzione e pervenuta a quest'ultimo oltre la scadenza del termine previsto per la presentazione di detta opposizione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 20 ottobre2021. IL
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