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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10302/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA i2-V9 sul ricorso iscritto al n. 399/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bolzano e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via (dei Monti arroti' g83cA [OSCURATO:PERSONA], - -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrnete - Nel procedimento n. 399/2016 avverso la sentenza n. 885/06/15 emessa dalla CTR del Veneto depositata in data 16/02/2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha chiesto il pagamento della somma di euro 7.500,00 oltre sanzioni e interessi a titolo di imposta Ici per l'anno 2010.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso.

Il Comune ha proposto appello che la Commissione regionale del Veneto ha accolto, respingendo la preliminare eccezione di inesistenza della notificazione dell'impugnazione e rilevando che l'applicazione del valore delle aree edificabili, determinate con delibere di Giunta del Comune, può essere applicata a condizione della prescritta presentazione da parte della contribuente della dichiarazione di variazione e valori originari.

In mancanza di una dichiarazione di variazione dell'imponibile rimane applicabile il valore originario.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società affidandosi a sei motivi; il Comune si è costituito con controricorso, proponendo una preliminare eccezione di tardività del ricorso.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Ciò premesso, si rileva che al fine di decidere le eccezioni delle parti appare necessaria la consultazione del fascicolo d'ufficio non presente in atti e che pertanto deve essere acquisto.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l'acquisizione del fascicolo del merito Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA i2-V9 sul ricorso iscritto al n. 399/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bolzano e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via (dei Monti arroti' g83cA [OSCURATO:PERSONA], - -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrnete - Nel procedimento n. 399/2016 avverso la sentenza n. 885/06/15 emessa dalla CTR del Veneto depositata in data 16/02/2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha chiesto il pagamento della somma di euro 7.500,00 oltre sanzioni e interessi a titolo di imposta Ici per l'anno 2010. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello che la Commissione regionale del Veneto ha accolto, respingendo la preliminare eccezione di inesistenza della notificazione dell'impugnazione e rilevando che l'applicazione del valore delle aree edificabili, determinate con delibere di Giunta del Comune, può essere applicata a condizione della prescritta presentazione da parte della contribuente della dichiarazione di variazione e valori originari. In mancanza di una dichiarazione di variazione dell'imponibile rimane applicabile il valore originario. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società affidandosi a sei motivi; il Comune si è costituito con controricorso, proponendo una preliminare eccezione di tardività del ricorso. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto. La parte ricorrente ha depositato memoria. Ciò premesso, si rileva che al fine di decidere le eccezioni delle parti appare necessaria la consultazione del fascicolo d'ufficio non presente in atti e che pertanto deve essere acquisto. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l'acquisizione del fascicolo del merito Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10302/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris