CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 14092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 14607/22 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Assessorato dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo 8 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA] concesse in locazione all'Assessorato dell'economia della regione siciliana un immobile. Oggetto:regolamento di competenza Lo stesso giorno la società locatrice cedette alla [OSCURATO:SOCIETA]., pro solvendoed a titolo di garan zia della restituzione di un finanziamento, il credito vantato nei confronti dell'amministrazione avente ad oggetto i canoni di locazione. 2. Dal mese di maggio 2013 al mese di gennaio del 2017 la pubblica amministrazione pagò alla società locatrice un canone di locazione minore di quello contrattualmente pattuito. L'amministrazione ridusse il canone in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 27 della legge regionale siciliana 15.5.2013 n. 9, il quale stabiliva: “ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento”. 3. Nel 2020 la società [OSCURATO:SOCIETA] convenne dinanzi al Tribunale di Palermo l'Assessorato dell'economia della regione siciliana, chiedendone la condanna al pagamento di euro 1.581.000 oltre accessori. A fondamento della domanda dedusse che: -) la riduzione dei canoni di locazione dovuti dalle pubbliche amministrazioni fu introdotta dal d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito nella legge 135/12); tale decreto consentiva la riduzione soltanto a partire dal 1° luglio 2014; la Corte costituzionale, intervenendo su tale normativa, aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che consentivano il protrarsi della riduzione del canone oltre il 31 dicembre 2016 (Corte cost. 64/16); -) pertanto la riduzione unilaterale del canone operata dall’Assessorato era illegittima, in quanto applicata a partire da una data anteriore rispetto a quella consentita dalla legislazione statale, e protratta fino ad una data posteriore a quella stabilita dalla Corte costituzionale. 4. Il Tribunale di Palermo con sentenza 21 gennaio 2021 n. 232 rigettò la domanda di condanna e, decidendo su quella di accertamento, ritenne legittima la condotta dell'Assessorato. La sentenza venne appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed il giudizio d’appello è pendente. 5. Dopo la suddetta pronuncia, l'Assessorato regionale applicò una nuova riduzione del canone, questa volta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 15.4.2021 n. 9. Tale norma stabilisce che “al fine di dare attuazione all'Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono introdotte le seguenti disposizioni per la riduzione delle spese e l'incremento delle entrate regionali: a) i canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'articolo 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 (…) sono ridotti, dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5 per cento annuo anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito secondo il predetto metodo di calcolo anche in corso di occupazione; è fatta salva la possibilità per i locatori di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell'amministrazione, in ossequio alla presente legge, oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso (…). 6. In conseguenza di questa seconda riduzione del canone la società [OSCURATO:SOCIETA], unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA], convenne nuovamente dinanzi al Tribunale di Palermo l'Assessorato regionale, chiedendo questa volta che fosse accertata “l'inapplicabilità al contratto di locazione delle disposizioni di cui alle leggi regionali 9 del 2013 e 9 del 2021, e per l'effetto di vedere accertato l'obbligo dell'Assessorato di pagare tutte le differenze contrattuali indicate in ricorso”. 7. Il Tribunale di Palermo con ordinanza 8 maggio 2022 ha dichiarato la litispendenza di questa seconda causa rispetto a quella precedentemente introdotta dalla [OSCURATO:SOCIETA], ed attualmente pendente in grado di appello. Il Tribunale ha così ragionato: -) nella causa introdotta per prima, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto di accertare che la riduzione legale del canone dovesse applicarsi per un arco di tempo minore, rispetto a quello preteso dalla pubblica amministrazione; -) nella causa introdotta per seconda, la [OSCURATO:SOCIETA] (e la [OSCURATO:SOCIETA]) hanno chiesto di accertare che nessuna riduzione del canone dovesse applicarsi al contratto stipulato con l'Assessorato; -) pertanto l’esito -quale che dovesse essere - della causa introdotta per prima avrebbe investito il “fondamento logico” della causa introdotta per seconda, e cioè la questione dell’applicabilità o meno al caso di specie della legge regionale n. 9 del 2013. 8. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, fondato su due motivi. L'Assessorato regionale ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c.. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del regolamento e dichiararsi l'insussistenza della litispendenza fra le due cause. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo le società ricorrenti deducono l'illegittimità dell'ordinanza che ha dichiarato la litispendenza, evidenziando che il giudizio introdotto per primo e quello introdotto per secondo vertevano tra soggetti non coincidenti. Il primo giudizio infatti era stato introdotto soltanto dalla [OSCURATO:SOCIETA] (cedente del credito contestato); il secondo dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria del credito). 1.1. Il motivo è fondato. Il processo che il Tribunale ha ritenuto pregiudizialeverteva tra il cedente di un credito (la società [OSCURATO:SOCIETA]) ed il debitore ceduto (l’Assessorato). Il processo che il Tribunale ha ritenuto pregiudicato verteva invece tra il cedente ed il cessionario da un lato, che agirono congiuntamente, e il debitore ceduto dall’altro. I due giudizi dunque non potevano ritenersi coincidenti per la diversità delle parti. Né rileva soffermarsi a stabilire se ed a quali condizioni il creditore cedente possa convenire il debitore ceduto chiedendo l’accertamento dell’esistenza del credito che ha formato oggetto di cessione, e tanto meno se e quando la sentenza pronunciata tra cedente e ceduto sia opponibile al cessionario. Infatti nel caso di specie: a) il processo che si vorrebbe “pregiudiziale” è iniziato dopo la cessione del credito; b) in esso il terzo cessionario non è intervenuto ex art. 105 c.p.c., né risulta abbia proposto opposizione ex art. 404, secondo comma, c.p.c.; c) nessuna delle parti riferisce se la cessione di credito sia stata comunicata od accettata dall’Assessorato. Queste tre circostanze comportano, sul piano processuale, che: a) va esclusa l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c.; b) anche ad ammettere - in tesi - che la sentenza conclusiva del giudizio precedentemente introdotta possa essere opposta alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio, ciò non basta a rendere soggettivamente identici i due giudizi di cui si discorre. Infatti il titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio comunque resta estraneo a quest’ultimo, e non vi assume la qualità di “parte”. Non può esservi, dunque, mai identità soggettiva tra il giudizio cui partecipano attore e convenuto, e quello cui partecipano l’attore, il convenuto ed un terzo titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio dall’attore. 2. Col secondo motivo le società ricorrenti prospettano la violazione dell'articolo 39 c.p.c. assumendo che il giudizio introdotto per primo e quello introdotto per secondo non avevano lo stesso oggetto: -) sia perché le domande formulate nei due giudizi riguardavano canoni dovuti per periodi di tempo differenti; -) sia perché la domanda introdotta per seconda aveva ad oggetto la legittimità di una riduzione del canone introdotta da una legge (la legge regionale 9 e del 2021) inesistente al momento in cui venne introdotto il primo giudizio. 2.1. Sebbene questo motivo resti assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, reputa opportuno il Collegio aggiungere che anche esso sarebbe stato fondato, se lo si fosse potuto esaminare. Infatti nel giudizio introdotto per primo la società attrice contestò l'applicazione al caso di specie della legge regionale n. 9 del 2013; nel secondo giudizio contestò invece l'applicazione al caso di specie della legge regionale n. 9 del 2021. Inoltre i petitadei due processi non coincidevano sul piano quantitativo. Tra i due processi esisteva dunque, sul piano oggettivo, solo una connessione per identità di una parte dei fatti costitutivi. 3. L’ordinanza impugnata va dunque caducata, e va dichiarata la competenza del Tribunale sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 49, secondo comma, c.p.c., va rimessa al giudice di rinvio ogni valutazione circa l’eventuale sospensione del giudizio, alle condizioni previste dall’art. 337, secondo comma, c.p.c.. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara la competenza del Tribunale di Palermo; (-) fissa il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione; (-) condanna l'Assessorato dell'[OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa