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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 46040/2021

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/10/2019 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Milano, in data 29/03/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in relazione al delitto di danneggiamento a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione.

Si censura in particolare il mero richiamo delle considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'affermazione di responsabilità (fondata su accertamenti relativi ad altro episodio, avvenuto il giorno successivo a quello oggetto del processo) e alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art.639 cod. pen.

Si richiamano poi le considerazioni svolte dalla Corte in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, e si lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

Si riporta altresì quanto osservato dalla Corte d'Appello in punto di statuizioni civili.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, delle censure prospettate.

4. Con memoria di replica ritualmente trasmessa, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni del P.G. e sottolineando che quest'ultimo non aveva affrontato il tema della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente la sospensione condizionale della pena.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

Sotto altro profilo, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, per l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sia gli esiti delle attività investigative (su cui v. amplius la sentenza di primo grado) in ordine alla riconducibilità al ricorrente della tag "RUD" rilevata sulle carrozze ferroviarie danneggiate, sia quanto accertato a suo carico il giorno successivo ai fatti nella medesima zona (accertata presenza del [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri due individui, nel tratto di galleria compreso tra due stazioni della metropolitana; tentativo di allontanarsi in auto a bordo della quale era stato rinvenuto materiale utilizzato nell'attività di writing, tra cui acido fluoridrico, 48 bombolette di vernice spray, chiavi di servizio idonee ad aprire le porte dei convogli ferroviari: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

3. Per ciò che riguarda gli ulteriori motivi, concernenti la riqualificazione del fatto, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, risulta assorbente il rilievo della loro aspecificità.

Il ricorrente si è infatti limitato a riproporre in sintesi le argomentazioni contenute in sentenza, senza in alcun modo illustrare quali doglianze difensive fossero rimaste senza risposta, e quali argomentazioni imponessero di considerare decisivi i prospettati vizi di omessa pronuncia.

4. Fondato è invece, come già accennato, il motivo concernente la sospensione condizionale della pena, essendo la Corte d'Appello rimasta del tutto silente sulla corrispondente richiesta.

Al riguardo, deve osservarsi che il Tribunale aveva fatto riferimento ad un precedente specifico (in sé comunque non ostativo, in astratto, ad una seconda concessione del beneficio) che peraltro non trova riscontro nel certificato penale allegato al verbale di udienza in appello.

Con riguardo a tale precedente, il difensore ha chiarito, in sede di replica, che il [OSCURATO:PERSONA] era stato restituito nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, e che il relativo giudizio era stato definito con una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.5.

Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.

Dalla inammissibilità delle residue doglianze consegue, altresì, la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui ascritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità.

Così deciso il 26 ottobre 2021 -11 , Il ConsigN r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/10/2019 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Milano, in data 29/03/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in relazione al delitto di danneggiamento a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si censura in particolare il mero richiamo delle considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'affermazione di responsabilità (fondata su accertamenti relativi ad altro episodio, avvenuto il giorno successivo a quello oggetto del processo) e alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art.639 cod. pen. Si richiamano poi le considerazioni svolte dalla Corte in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, e si lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Si riporta altresì quanto osservato dalla Corte d'Appello in punto di statuizioni civili. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, delle censure prospettate. 4. Con memoria di replica ritualmente trasmessa, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni del P.G. e sottolineando che quest'ultimo non aveva affrontato il tema della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente la sospensione condizionale della pena. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). Sotto altro profilo, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, per l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sia gli esiti delle attività investigative (su cui v. amplius la sentenza di primo grado) in ordine alla riconducibilità al ricorrente della tag "RUD" rilevata sulle carrozze ferroviarie danneggiate, sia quanto accertato a suo carico il giorno successivo ai fatti nella medesima zona (accertata presenza del [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri due individui, nel tratto di galleria compreso tra due stazioni della metropolitana; tentativo di allontanarsi in auto a bordo della quale era stato rinvenuto materiale utilizzato nell'attività di writing, tra cui acido fluoridrico, 48 bombolette di vernice spray, chiavi di servizio idonee ad aprire le porte dei convogli ferroviari: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 3. Per ciò che riguarda gli ulteriori motivi, concernenti la riqualificazione del fatto, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, risulta assorbente il rilievo della loro aspecificità. Il ricorrente si è infatti limitato a riproporre in sintesi le argomentazioni contenute in sentenza, senza in alcun modo illustrare quali doglianze difensive fossero rimaste senza risposta, e quali argomentazioni imponessero di considerare decisivi i prospettati vizi di omessa pronuncia. 4. Fondato è invece, come già accennato, il motivo concernente la sospensione condizionale della pena, essendo la Corte d'Appello rimasta del tutto silente sulla corrispondente richiesta. Al riguardo, deve osservarsi che il Tribunale aveva fatto riferimento ad un precedente specifico (in sé comunque non ostativo, in astratto, ad una seconda concessione del beneficio) che peraltro non trova riscontro nel certificato penale allegato al verbale di udienza in appello. Con riguardo a tale precedente, il difensore ha chiarito, in sede di replica, che il [OSCURATO:PERSONA] era stato restituito nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, e che il relativo giudizio era stato definito con una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Dalla inammissibilità delle residue doglianze consegue, altresì, la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui ascritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così deciso il 26 ottobre 2021 -11 , Il ConsigN r
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