Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 35262/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9501-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll ’ Avvocat o GIOVANNI GURNARIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 903 /2020 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il 31 / 1 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in (affermato) accoglimento dell’ opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] a norma dell ’ art. 98 l.fall. , ha ammesso allo stato passivo del F allimento SOGAS - Società di Ric. 2020n. 9501- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 Gestione per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione il credito di €. 12.379,77 , vantato dall’opponente a titolo d’indennità sostitutiva del mancato preavviso, in collocazione chirografaria.

1.2. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice ha precisato che Dascola aveva insistito per l ’ ammissione “ in chirografo” dell ’ indicato credito e che dunque l ’ opposizione dovesse essere accolta “esattamente nei termini richiesti dal lavoratore”.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificatoil 2/ 3 /2020, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto , comunicato il 4/2/2020.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrent e , lamentando la violazione, l’erronea e la falsa applicazione dell’art. 2751 bis n.1 c.c., in relazione all’art. 360 n.3c.p.c., lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che il credito ammesso rientra senz’altro tra quelli che, a norma dell’art. 2751 bis c.c., godono del privilegio.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che, sin dalla domanda di ammissione al passivo,egli aveva chiesto il riconoscimento del privilegio e che la richiesta di ammissione del credito al chirografo, contenuta unicamente nella parte conclusiva del ricorso in opposizione, era frutto di un mero errore materiale, riconoscibile e irrilevante.

2.3. Il secondo motiv o è fondato , con assorbimento del primo.Ric. 2020n. 9501- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4

2.4. Non v’è dubbio che, in linea di principio, ladomanda d ’ ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento delprivilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell ’ art. 93, comma 3 ° , n. 4, l.fall. , dell’eventuale titolo di prelazione, con la conseguen za che l’eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola comporta la degradazione a chirografo del credito invocato (Cass. n. 2287del 2024; conf., Cass. n. 10990 del 2021) .

2.5. E’ parimenti indubbio che il creditore– rinunciando in parte all’originaria pretesa (Cass. n. 9730 del 2022)- possa domandare con l’opposizione l’ammissione in chirografo del credito di cui aveva chiesto la collocazione privilegiata in sede di verifica:in tale ipotesi egli non può evidentemente dolersi, con il ricorso per cassazione, dell’accoglimento della domanda così riformulata.

2.6. Nel caso in esame, tuttavia, come emerge dal ricorso ex art. 98 l. fall. ( allegato specificamente al ricorso per cassazione), l’opponente, pur concludendo espressamente per l’ammissione del credito allo stato passivo al chirografo, ha nondimeno dedotto, in punto di fatto, di aver lavorato alle dipendenze della società fallita e, quindi,di essere titolare d i un credito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso avente natura “privilegiata”, mentre nella parte finale dell’atto ha insistito per il suo riconoscimento per come fatto valere nell’istanza di insinuazione e per come ribadito nelle osservazioni al progetto del curatore e in una successiva istanza.

2.7. Ora, la causa petendi della domanda giudiziale (compresa quella d’ammissione allo stato passivo: art. 94l.fall.) dev’essere identificata, al pari del petitum conseguentemente formulato, tanto sulla base delle ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, quanto in forza Ric. 2020n. 9501- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 delle circostanze di fatto che la parte abbia posto a base della propria richiesta, sicché, per un verso, il giudice ha il precipuo dovere di procedere alla corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti e provati in giudizio , così come, per altro verso, l’enunciazione formulata dalla parte delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice (e, dunque, a limitarne, ai fini previsti dall’art. 112 c.p.c.,i suoi poteri decisori) solo nella misura in cui la stessastia inequivocamente a significare che la parte medesima abbia inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche.

2.8. Costituisce, del resto, principio costantemente enunciato da questa Corte che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (fra molte, cfr. Cass. nn. 7322 del 2019, 118 del 2016, 23794 del 2011).

2.9. Pertanto, nel caso in cui la richiesta della parte di trarre dai fatti storici dedotti in giudizio un a determinata conseguenza giuridica (nella speciel’ammissione al passivo del credito in collocazione chirografaria) sia espressa unicamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo, mentre dal tenore complessivo dell’atto stesso emerga la volontà della parte di ottenere dai fatti dedotti una diversa conseguenza (ovvero l’ammissione al passivo con il privilegio che assiste per legge il credito azionato), il giudice non può limitarsi a tener conto del mero tenore letterale delle conclusioniprecisate.Ric. 2020n. 9501- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che,nel procedere a un nuovo esame,si atterrà ai principi enunciati e liquiderà anche le spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, per un nuovo esame,al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9501-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll ’ Avvocat o GIOVANNI GURNARIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 903 /2020 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il 31 / 1 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in (affermato) accoglimento dell’ opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] a norma dell ’ art. 98 l.fall. , ha ammesso allo stato passivo del F allimento SOGAS - Società di Ric. 2020n. 9501- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 Gestione per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione il credito di €. 12.379,77 , vantato dall’opponente a titolo d’indennità sostitutiva del mancato preavviso, in collocazione chirografaria. 1.2. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice ha precisato che Dascola aveva insistito per l ’ ammissione “ in chirografo” dell ’ indicato credito e che dunque l ’ opposizione dovesse essere accolta “esattamente nei termini richiesti dal lavoratore”. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificatoil 2/ 3 /2020, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto , comunicato il 4/2/2020. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrent e , lamentando la violazione, l’erronea e la falsa applicazione dell’art. 2751 bis n.1 c.c., in relazione all’art. 360 n.3c.p.c., lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che il credito ammesso rientra senz’altro tra quelli che, a norma dell’art. 2751 bis c.c., godono del privilegio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che, sin dalla domanda di ammissione al passivo,egli aveva chiesto il riconoscimento del privilegio e che la richiesta di ammissione del credito al chirografo, contenuta unicamente nella parte conclusiva del ricorso in opposizione, era frutto di un mero errore materiale, riconoscibile e irrilevante. 2.3. Il secondo motiv o è fondato , con assorbimento del primo.Ric. 2020n. 9501- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 2.4. Non v’è dubbio che, in linea di principio, ladomanda d ’ ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento delprivilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell ’ art. 93, comma 3 ° , n. 4, l.fall. , dell’eventuale titolo di prelazione, con la conseguen za che l’eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola comporta la degradazione a chirografo del credito invocato (Cass. n. 2287del 2024; conf., Cass. n. 10990 del 2021) . 2.5. E’ parimenti indubbio che il creditore– rinunciando in parte all’originaria pretesa (Cass. n. 9730 del 2022)- possa domandare con l’opposizione l’ammissione in chirografo del credito di cui aveva chiesto la collocazione privilegiata in sede di verifica:in tale ipotesi egli non può evidentemente dolersi, con il ricorso per cassazione, dell’accoglimento della domanda così riformulata. 2.6. Nel caso in esame, tuttavia, come emerge dal ricorso ex art. 98 l. fall. ( allegato specificamente al ricorso per cassazione), l’opponente, pur concludendo espressamente per l’ammissione del credito allo stato passivo al chirografo, ha nondimeno dedotto, in punto di fatto, di aver lavorato alle dipendenze della società fallita e, quindi,di essere titolare d i un credito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso avente natura “privilegiata”, mentre nella parte finale dell’atto ha insistito per il suo riconoscimento per come fatto valere nell’istanza di insinuazione e per come ribadito nelle osservazioni al progetto del curatore e in una successiva istanza. 2.7. Ora, la causa petendi della domanda giudiziale (compresa quella d’ammissione allo stato passivo: art. 94l.fall.) dev’essere identificata, al pari del petitum conseguentemente formulato, tanto sulla base delle ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, quanto in forza Ric. 2020n. 9501- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 delle circostanze di fatto che la parte abbia posto a base della propria richiesta, sicché, per un verso, il giudice ha il precipuo dovere di procedere alla corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti e provati in giudizio , così come, per altro verso, l’enunciazione formulata dalla parte delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice (e, dunque, a limitarne, ai fini previsti dall’art. 112 c.p.c.,i suoi poteri decisori) solo nella misura in cui la stessastia inequivocamente a significare che la parte medesima abbia inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche. 2.8. Costituisce, del resto, principio costantemente enunciato da questa Corte che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (fra molte, cfr. Cass. nn. 7322 del 2019, 118 del 2016, 23794 del 2011). 2.9. Pertanto, nel caso in cui la richiesta della parte di trarre dai fatti storici dedotti in giudizio un a determinata conseguenza giuridica (nella speciel’ammissione al passivo del credito in collocazione chirografaria) sia espressa unicamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo, mentre dal tenore complessivo dell’atto stesso emerga la volontà della parte di ottenere dai fatti dedotti una diversa conseguenza (ovvero l’ammissione al passivo con il privilegio che assiste per legge il credito azionato), il giudice non può limitarsi a tener conto del mero tenore letterale delle conclusioniprecisate.Ric. 2020n. 9501- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che,nel procedere a un nuovo esame,si atterrà ai principi enunciati e liquiderà anche le spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, per un nuovo esame,al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità
Decreto Cassazione n. 35262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris