CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18137/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulla richiesta di rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio, rimessa, ex art. 24-bis cod. proc. pen., dal Tribunale di Enna con ordinanza del 29 novembre 2023 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 maggio 1952; visti gli atti e il provvedimento di rimessione; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte voglia dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'11 gennaio 2018, l'arch. [OSCURATO:PERSONA], soprintendente dei beni culturali, querelava [OSCURATO:PERSONA] in relazione a sei episodi di diffamazione aggravata, asseritamente commessi da quest'ultimo in suo danno. Segnatamente: - il 13 ottobre 2017, nel corso della trasmissione "Otto e Mezzo" in onda sull'emittente televisiva "LA 7"; - il 15 e il 16 ottobre 2017, in altrettanti video postati sul profilo Facebook dell'odierno imputato e sul sito YouTube; - il 20 ottobre 2017, in un articolo pubblicato sul quotidiano "Nazione-[OSCURATO:PERSONA]"; - il 13 novembre 2017, in un video postato sul sito YouTube; - il 19 novembre 2017, nel corso di un collegamento video nella trasmissione "Non è l'Arena" in onda sull'emittente televisiva "LA 7". Il 30 maggio 2018, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma disponeva lo stralcio della posizione dell'odierno imputato e di [OSCURATO:PERSONA], direttore del giornale, relativamente all'episodio pubblicato sull'articolo del quotidiano "Nazione-Carlino-Giorno", trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. La posizione del Cangini veniva definita, all'udienza preliminare, con sentenza di non luogo a procedere per mancanza della condizione di procedibilità, mentre, in relazione al coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), veniva accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa, sul presupposto per cui il principio applicabile in relazione alla determinazione della competenza territoriale in materia di diffamazione a mezzo stampa (che, in astratto, si radica nel luogo in cui ha sede la tipografia dalla quale gli stampati sono usciti per essere distribuiti e messi in circolazione), essendo emerso che il quotidiano del 20 ottobre 2017 era stato stampato in due diverse tipografie aventi sede una a Bologna e l'altra a Loreto, non potesse trovare applicazione. Per cui, in applicazione dei criteri sussidiari ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen., la competenza doveva ritenersi radicata in capo al giudice della "residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato" ed essendo l'imputato, all'epoca dei fatti, residente in Calascibetta, il Giudice ha ritenuto di declinare la propria competenza trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Enna. All'udienza del 27 ottobre 2023 la difesa eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna, individuando il Tribunale di Roma quale giudice competente. E ciò alla luce dell'evidente connessione tra i sei episodi contestati all'odierno imputato (da ritenersi avvinti nel vincolo della continuazione), due dei quali, essendo stati commessi attraverso l'emittente televisiva "LA7", dovevano ritenersi consumati in Roma, luogo di residenza della persona offesa, ai sensi dall'art. 30 comma 4 della legge n. 223 del 1990. E, trattandosi di reati di pari gravità, doveva aversi riguardo a quello commesso per primo. [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della circostanza per cui il luogo di commissione del delitto oggetto della contestazione (in cui ha sede la tipografia) non può essere . con certezza determinato e in considerazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di diffamazione a mezzo social network e a mezzo stampa, ha rimesso la decisione a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta è inammissibile. Qualora un primo giudice declini la competenza in favore di un secondo, che a sua volta ritenga la competenza di un terzo, quest'ultimo, al quale siano trasmessi gli atti, se ricusa la competenza affermandone la sussistenza in capo ad uno dei primi due, è tenuto a sollevare conflitto. Il giudice indicato come competente da una precedente decisione, infatti, ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Solo il giudice che non si ritiene incompetente — perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto — ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720). In concreto, ciò non è avvenuto. Per come si è detto, all'imputato sono stati originariamente contestati una pluralità di reati, tutti (astrattamente) di pari gravità, commessi in tempi differenti (per quanto ravvicinati) e con modalità parzialmente diverse. Il reato in ipotesi commesso mediante a pubblicazione di un articolo sul quotidiano "Nazione-Carlino-Giorno", veniva stralciato e gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, tuttavia, ritenendo che non potesse trovare applicazione il principio dettato in materia di diffamazione a mezzo stampa (del luogo in cui ha sede la tipografia), ha fatto applicazione dei criteri sussidiari di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., individuando, conseguentemente, la competenza in capo al giudice del luogo ove l'imputato ha la residenza. Radicatosi il processo presso il Tribunale di Enna, in applicazione del predetto criterio, la difesa dell'imputato ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del detto Tribunale e il Giudice dell'udienza preliminare ha rimesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 24 -bis del codice di procedura penale. Alla luce dei principi indicati in precedenza, invece, avrebbe dovuto sollevare conflitto di competenza o dichiarare la propria incompetenza: non utilizzare lo strumento indicato nell'art. 24-bis cod. proc. pen., previsto, invece, per le ipotesi nelle quali il giudice, investito della cognizione della causa, si ritenga competente. La richiesta deve essere, quindi, dichiarata inammissibile e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Enna. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24-bis del codice di procedura penale. P.Q.M. Dichiara inammissibile la rimessione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al com