CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di BARIC...Clato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena anni 1 di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto dì correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge e un generico vizio della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen. e alla erronea qualificazione giuridica dei fatti. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. deve rammendarsi che si tratta di una censura che non rientra tra le ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, mentre l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena, ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] estens