CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38315/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 1948/2019 depositata il06/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Tra le parti venne concluso in data 16/ 2 /2001 il contratto di leasing immobiliare n. 271227, sottoposto a variazioni il successivo 27/5/2007 Banca ltalease s.p.a. (successivamente incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., odierna resistente), che aveva acquistato l’immobile, lo concesse in leasing a [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente), che avrebbe dovuto provvedere al pagamento di 120 canoni mensili. 2. Con atto di citazione notificato in data 25/10/2013 MTS convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , lamentando la pattuizione di interessi e costi usurari ed anatocistici e l’indeterminatezza del tasso d’interesse in relazione al contratto, chiedendo dichiararsi l’illiceità di talune condizioni economiche applicate in forza di tale contratto, e di condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, per complessivi euro407.000,00. A sostegno del proprie doglianze MTS dedu sse l ’ usurarietà del tasso dimora pattuito, pari al 16,425 % , a fronte di un tasso soglia pro-tempore vigente del l ’ 11,640%, chiedendo dunque, in applicazione dell’art. 1815, 2° comma, cod. civ., di dichiarare la gratuità del contratto di mutuo, con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato daessa MTS a titolo di interessi. 3. Il Tribunale di Milano, sul presupposto di una carenza di interesse ad agire di MTS, per il fatto che il contratto si era svolto senza alcun inadempimento o ritardo nel pagamento delle rate, e quindi senza applicazione di interessi usurari, e ritenendo altresì infondate le ulteriori doglianze riferite alla indeterminatezza del tasso di interesse e di illecito anatocismo, con sentenza n. 9392/2016 rigettò le domande proposte da MTS, condannandola al pagamento delle spese di lite. 4. La sentenza venne appellata da MTS. Con il primo motivo di appello MTS denunciò la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto insussistente l’interesse ad agire della stessa MTS. Con il secondo motivo di appello MTS eccepì la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per erronea statuizione del Tribunale in relazione al pagamento delle spese di lite. Nel giudizio di appello si costituì BPM per resistere al gravame, di cui preliminarmente eccepìl’inammissibilità. 5. C on sentenza n. 1948/2019, depositata in data 6/5/2019, oggetto di ricorso, l a Corte di Appello di Milano, ha rigettato l ’ appello, condannando MTS alle spese del grado. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 8. Sia parte ricorrente che parte controricorrente ha nno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il s econdo motivo di ricorso , che va per primo esaminato in quanto logicamente prioritario, la ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.ced artt. 1, 2 co e co. 4, e art. 3 L. 108/96, dell’art. 1 del d.l. 394 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2001, 1815 II° co. e 2033 c.c. e 644 c.p. co. 1 e 3, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. ” , lamentando che laCorte territoriale ha omesso ogni verifica riguardo al merito della domanda attorea –di fatto non esaminata–ritenendo, erroneamente, che vi fosse un difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente ai sensi dell ’ art. 100 cod. proc. civ. , ravvisando nel versamento di interessi moratori usurari il fatto costitutivo della pretesa azionata, pur avendo la domanda ad aggetto ( tra l ’ altro ) la pattuizione di interessi usura r i (e di un tasso leasing inferiore a quello praticato), con ogni consegu ente richiesta restitutoria dell’indebito percepito dalla banca, e cioè tutti gli interessi ex art. 1815, 2° comma, c od . c iv . , o la differenza tra interessi versati e quelli ricalcolati al tasso BOTex art. 117 TUB . Deduce che, in assenza della prova dell ’ effettiva dazione di somme a titolo di interessi moratori, la corte di merito –in violazione non solo dell’art. 100 cod. proc. civ., ma altresì dell’intera normativa antiusura (l. 108/1996, l. 24/2001, artt. 1815 cod. civ. e 644 cod. proc. civ.)– ha r igettato l ’ appello , con ciò disattendendo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, ove risulta chiarito che a rilevare ai fini della verifica di usurarietà è la pattuizione del costo usuraio, a prescindere dalla relativa effettiva dazione. 1.2 I l motivo è inammissibile perché non risulta dalla ricorrente (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi della sentenza gravata, secondo cui nella specie Non si prospetta oggi alcun danno ingiusto per la parte attrice dalla pattuizione di interessi moratori usurari, che non possono trovare applicazione non essendosi verificato ritardo nei pagamenti ed essendo il rapporto esaurito (così alle pp. 4-5 della sentenzaimpugnata). 1.3 Mancando (alla stregua dell ’ accertamento operat o dai giudici di merito nell’esercizio dei poteri ad essi spettanti e viceversa preclusi alla S.C.) lo stesso presupposto argomentativo della censura della ricorrente (l’aver subìto un danno in conseguenza della illecita previsione di interessi moratori usurari), difetta invero di interesse la domanda dalla medesima in origine proposta, sia sotto il profilo del risarcimento che sotto quello della restituzione dell’indebito ( non essendovi stata corresponsione alcuna a tale titolo nessuna ripetizione è al riguardo nella specie ipotizzabile). 1.4 Pertanto, seppure il fatto costitutivo della usurarietà degli interessi (anche) moratori risiede non già nel relativo versamento ma nella mera pattuizione, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017[«il divieto dell’usura è contenuto nell’art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell’art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari’’). La l. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto dall’art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso...’’) definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall’art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l’unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. (...). Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 c.p.; "ai fini dell ’ applicazione" del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d ’ interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l’efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell’art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1»)], diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale nell’impugnata sentenza, la cui motivazione va su sul punto invero corretta, in ogni caso la pattuizione nella specie degli interessi moratori risulta irrilevante, sia perché -come detto -non si è verificato alcun ritardo nei pagamenti (e il rapporto è altresì esaurito), sia perché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la nullità della pattuizione di interessi usurari non comporta la gratuità del mutuo. 1.5 Senza sottacersi, altresì, che la corte di merito ha - con motivazione non idoneamente censurata dalla ricorrente -escluso d’altro canto la stessa usurarietà nel caso del tasso di interessi moratori, non risultando dall’allora appellante e odierna ricorrente “ Specificato i concreti motivi per cui la discordanza tra tasso nominale e ISC o TAEG comporterebbe la nullità della pattuizione” (così a p. 5, penultimo §, della sentenza). 1.6 L ’ i nammissibilità del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento logico (con conseguente carenza di interesse) dei restanti motivi[ con i quali la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”; del terzo motivo “Violazione degli artt. 61 e 132 comma II n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.” (1° motivo) e “ Violazione falsa applicazione degli art. 91 co. 1 e, in subordine, 92 co. 2 c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c.” (4° motivo) ] . 2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giud izio di legittimità, che liquida in complessivi euro 9.000,00, di cui euro 8.800,00 per onorari, oltre a spese generali edaccessori di legge, in favore della controricorrente . Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp