CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ordinanzainterlocutoria sul ricorsoriunito iscritto al n. 1 0784 / 20 19 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 4067/07/2018, depositata il 28 . 09 .20 18; sul ricorsoriunito iscritto al n. 12523/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Tributi–Accisa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4333/07/2018, depositata il 16.10.2018; sul ricorsoriunito iscritto al n. 11150/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2310/09/2020, depositata il 13.10.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza n. 4067/07/2018 (ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 10784/2019) , la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., operante come cliente grossista nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, avverso la sentenza della CTP di Milano che rigettava il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso un avviso di pagamento e il conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative , con i quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) aveva contestato il parziale o omesso versamento delle rate di acconto per accisa su gas naturale per il periodo gennaio / dicembre 2012, oltre interessi e sanzioni; - con sentenza n. 4333/07/2018 (ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 12523/2019), la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro altra sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso un avviso di pagamento e il conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, con i quali l’ADM aveva contestato il parziale o omesso versamento delle rate di acconto per accisa su gas naturale per il periodo dicembre 2011 e gennaio / febbraio 2012, oltre all’errata compilazione delle dichiarazioni di consumo per l’esercizio 2012; -la CTR rilevava in entrambe le sentenze che: - la CTP aveva respinto i ricors i non ritenendo applicabile la compensazione del debito contestato con eventuali crediti maturati verso l’Erario e non ritenendo sussistente alcuna situazione che potesse legittimare la non applicazione delle sanzioni; -i giudizi riguardava no solo l’applicazione delle sanzioni, posto che la questione del pagamento dell’imposta era stata definita con l’accoglimento dell’istanza presentata dalla società contribuente; -la società si era trovata in una situazione di forza maggiore che non le aveva consentito di pagare nel termine dovuto, causata dall’inerzia della stessa Amministrazione creditrice che non aveva proceduto al rimborso di quanto richiesto, nonostante la presentazione di numerose istanze, fondate su dati contabili riscontrabili , volte a consentire alla società di pagare in misura ridotta, rimaste sempre inevase, ponendo così la contribuente nella posizione di non potere disporre delle somme necessarie per il pagamento degli acconti; - la mancata risposta dell’Amministrazione induceva a ritenere non colpevole il comportamento del la contribuente che aveva in buona fedefatto affidamento sul silenzio serbato dall’Ufficio attribuendo allo stesso il significato di una risposta positiva, quale quella data su una identica istanza presentata per la rata precedentemente in scadenza; - l ’A DM impugnava la sentenz a n. 4067/07/2018 con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resisteva con controricorso e depositava memoria; - l’ADM impugnava anche la sentenza n. 4333/07/2018 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimaneva intimata; - a seguito del ricorso per revocazione proposto dall’ADM avverso le sopra indicate sentenze e della sentenzadella CTR della Lombardia n. 4066/2018, la medesima CTR, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 2310/09/2020, disponeva la revocazione , ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., delle sentenze impugnate, nonché della sentenza n. 4066/07/2018 della CTR Lombardia, sostene ndo che i presunti versamenti, che secondo le sentenze impugnate per revocazione avrebbero chiuso definitivamente i procedimenti in discussione, non risultavano in realtà effettuati o risultavano parzialmente effettuati e l’esclusione delle sanzioniper forza maggiore si fondava “su un fatto” (mancanza di liquidità) “la cui verità non è stata provata”; - avverso tale ultima pronuncia la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, che ha dato origine al giudizio iscritto al n. R.G. 11150/2021, affidato a quattro motivi, e ha depositato memoria; -l’ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] -Preliminarmente va rilevato che i tre ricorsi (quelli proposti dall’ADM avverso le sentenzedella CTR della Lombardia n. 4067/07/2018 e n. 4333/07/2018, iscritti rispettivamente al n. 10784/2019 R.G. e al n. 12523/2019 R.G., e quello proposto dalla società contribuente avverso la sentenzadella medesima CTR n. 2310/09/2020 , iscritto al n. 11150/2021 R.G., con cui era stata accolta l'impugnazione per revocazione delle pr ecedenti decision i) vanno riuniti , in quanto risultano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità tra le stesse parti( cfr. Cass. S.U., n. 10933 del 1997, n. 1814 del 2004, n. 21938 del 2006, n. 23445 del 2014, n. 10534 e n. 11898 del 2015; n. 16435 del 2016); - sempre in via preliminare, occorre rilevare che in data 7.01.2026 il difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memorie, con modalità telematiche, nei procedimenti n. R.G. 10784/2019 e n. R.G. 11150/2021, con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere presentato domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione sia ai sensi dell’art. 3, comma 24, del d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione – ter ), sia ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione - quater), e di avere versato le imposte dovute allegando le ricevute di pagamento; -con precedente nota del 2.10.2025, depositata dall’Avvocatura dello Stato nel procedimento riunito n. R.G. 10784/2019, l’ADM ha evidenziato che la società contribuente non aveva presentato alcuna istanza di definizione agevolata delle liti; -ciò premesso, le sentenze impugnate nei giudizi n. R.G. 10784/2019 e n. 12523/2019 (oggetto anche del giudizio di revocazione nella causa n. R.G. 11150/2021) hanno per oggetto avvisi di pagamento e provvedimenti di irrogazione di sanzioni, mentre dalla documentazione prodotta dalla contribuente, riguardante la comunicazione dell’ADER con gli importi da pagare per la definizione agevolata avente ad oggetto cartelle di pagamento e relative ricevute, non si evince il collegamento tra le istanze di definizione agevolata e gli atti impositivi e sanzionatori oggetto del presente giudizio; - alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulle istanze di definizione agevolata presentate, invitandole a produrre di ogni utile documentazione al riguardo (fra cui, appunto,le domande di definizione agevolata), da acquisire, ove necessario, anche presso l’agente della riscossione, al fine di verificare il collegamento d i dette domande con gli atti impositivi e sanzionatori impugnati nel presente giudizio , assegnando a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M La Corte, riunito al ricorso n. 10784/2019 R.G. il ricorso n. 12523/2019 R.G. e il ricorso n. 11150/2021 R.G,rinvia i procedimenti riuniti a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza