CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 15119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10661/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] a.r.I., in persona del legale rapp,te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Adige n. 34, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rapp.tano e difendono come da procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 2047/24/14 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata il 20 ottobre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 2047/24/14, depositata il 20 ottobre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 119/1/12 della [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui era stata revocata l'agevolazione di cui alla I. n. 984 del 1977, concessa per l'acquisto di fondi rustici, con atto registrato il 20-3-2008, che nello stesso giorno erano stati in parte oggetto di immediata alienazione a terzi; 3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che, nonostante la rivendita di una parte dei terreni, fosse stata realizzata la condizione di miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali che costituiva il presupposto dell'agevolazione; 4. la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia rilevando che la norma agevolativa non poneva alcun obbligo di mantenimento temporale dei terreni acquistati, che l'effettivo miglioramento, accertato dalla CTP non era stato oggetto di censure da parte dell'Ufficio, e che la parziale rivendita dei terreni era stata autorizzata nei due piani di miglioramento presentati dall'azienda in quanto prodromica agli interventi sui fondi restanti; 5. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 20 aprile 2015, affidato ad un motivo; la contribuente si costituiva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. b) della I. n. 984 del 1977, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver rilevato l'assenza del requisito oggettivo dell'idoneità dell'acquisto dei fondi rustici a realizzare un aumento di efficienza dell'azienda, resa evidente dalla immediata rivendita parziale di una parte di essi. [OSCURATO:PERSONA]: 1 D ricorso non merita accoglimento. 1.1 L'agevolazione oggetto di causa prevede che «Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per ... b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali» [I. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, c. 4, lett. b)]; Come già rimarcato da questa Corte, la disposizione in esame si inserisce in un complessivo quadro di provvidenze che, - sia pur unitariamente volte a favorire lo sviluppo dell'economia agricola nazionale (qui con riferimento al settore della forestazione; artt. 1 e 10), - perseguono «finalità complementari e diverse», così che, - non potendosi stabilire una interrelazione regolativa (in termini, cioè, di reciproco condizionamento) tra l'agevolazione fiscale, finalizzata ad «aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali» [art. 7, c. 4, lett. b), cit.], e la prescrizione relativa alla (effettività) delle «operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali» (art. 10, u.c.), - il presupposto dell'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), «è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda, ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione, sicché le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall'acquisto del fondo non sia intervenuta l'approvazione o l'esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal successivo art. 10» (così Cass., 20 giugno 2008, n. 16832 cui adde Cass. 12777 del 2020 Cass., 5 ottobre 2016, n. 19904; Cass., 29 novembre 2013, n. 26771; Cass., 2 marzo 2011, n. 5067; Cass., 12 giugno 2009, n. 13656) 2. La CTR, con accertamento in fatto non contestato, né censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, ha accertato la sussistenza del requisito oggettivo della effettiva idoneità dell'acquisto a realizzare le finalità richieste dalla norma agevolativa, sebbene fosse intervenuta una immediata rivendita di parte dei terreni, mettendo in evidenza che tale parziale rivendita era stata autorizzata già nell'ambito dei due piani di miglioramento presentati ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, in quanto propedeutica proprio alla realizzazione dei miglioramenti sulla restante parte dei fondi acquistati. 2.1 Rilevato che la CTR, nell'attività di sussunzione della fattispecie esaminata nella normativa applicabile, ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati espressi da questa Corte, accertando la sussistenza del richiesto requisito dell'idoneità, senza omettere di valutare la possibile incidenza della parziale rivendita, a cui ha ritenuto di non riconoscere un effetto ostativo, va esclusa la violazione di legge denunciata. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. 3.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di C 5.600,00 per compensi professionali, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 2 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]-", .[OSCURATO:PERSONA]