CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00250/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) dalla deposizione del teste Crestani risulta che l'imputato, trovandosi in condizione di grave difficoltà per essere stato destinatario di decreti ingiuntivi almeno in parte provvisoriamente esecutivi e per aver subito il pignoramento di parte del credito che la sua società vantava presso [OSCURATO:PERSONA], ha tentato di costringere le persone offese a rinunciare alle cause pendenti, attraverso la minaccia di depositare in Procura della Repubblica documenti compromettenti che le avrebbero danneggiate, tanto da provocarne la restrizione della libertà personale; b) il generico riferimento a documenti compromettenti ai danni delle persone offese, senza la loro esibizione, ha connotato la condotta di una concreta potenzialità di minaccia; c) sussiste la finalità di profitto in ragione del fatto che la richiesta aveva come oggetto la pretesa che i Crestani rinunciassero a proseguire con le loro iniziative giudiziarie che in quel momento stavano determinando una situazione di danno economico all'imputato; d) il messaggio inviato dall'imputato al geometra Carbonin, in cui il primo prospettava il deposito della denuncia, conferma la natura estorsiva dell'ultimatum intimato dal Granzon posto che la minaccia era stata posta in essere per costringere la controparte a rinunciare alle pretese giudiziali e non al fine di ottenere un contatto telefonico; e) all'incontro tra i legali delle due parti, l'avvocato del Granzon, nel prospettare la conoscenza di presunti illeciti attribuibili ai Crestani e la possibilità di denunciarli in Procura ove non avessero ceduto alle richieste del suo assistito, agiva quale procuratore dell'imputato e utilizzava documenti provenienti da quest'ultimo, dimostrando il suo coinvolgimento anche in questa iniziativa; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore