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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22353/2022

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LL .223S3 ORDINANZA sul ricorso 27444/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (G.I.T.) S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] 1978 S.R.L.; - intimati - avverso la SENTENZA n. 6375/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 1° giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con sentenza del 26/5/2008, in accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 1398 e 1399 c.c. (tra gli altri) dalla [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., dopo aver ritenuto che: - la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA], precedente amministratore della società attrice, a [OSCURATO:PERSONA] con atto autenticato del 20/3/1986, era stata efficacemente revocata, con lettera in data 25(0 29)/9/1991, da [OSCURATO:PERSONA], nuovo amministratore della predetta società; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, da quella data, non era più legittimato a porre in essere atti che potessero coinvolgere la [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., fatti salvi, a norma degli artt. 1396 c.c., i diritti acquistati dai terzi che non erano stati messi in condizione di conoscere l'intervenuta revoca del potere di rappresentanza; - nessuno, tuttavia, aveva inteso trattato di tale profilo essendo "evidente che, dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge la piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., del contratto con il quale, a mezzo di scrittura privata autenticata del 24 (o 21)/7/1992, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore della predetta società, aveva dichiarato di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al prezzo di £. 203.000.000, alcuni terreni in Vieste.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., insieme a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] 1978 s.r.I., con atto di citazione notificato il 10/7/2009, ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, la procura speciale conferita da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della Generale Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 —9 [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., a [OSCURATO:PERSONA] era, al momento della stipula del contratto di compravendita, perfettamente valida ed efficace.

Secondo gli appellanti, infatti, il tribunale, lì dove ha ritenuto esistente ed efficace la revoca della procura a suo tempo conferita a [OSCURATO:PERSONA] con la missiva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo amministratore della predetta società, non aveva considerato, tra l'altro, che gli attori non avevano dimostrato l'invio e la ricezione della predetta missiva e che i convenuti, ad onta di quanto ritenuto sul punto dal giudice di primo grado, avevano espressamente contestato tale circostanza.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di nullità del contratto di compravendita del 24/7/1992.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono rimasti contumaci.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] 1978 s.r.l. ha dichiarato di rinunciare all'appello.

1.6. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio è stato interrotto e riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi dello stesso.

2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.

2.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver escluso che la revoca della procura conferita con atto autenticato dal notaio debba rivestire una forma equipollente, ha ritenuto, quanto alla "comunicazione della suddetta revoca", che: - " ... effettivamente non risulta dagli atti del primo grado che gli ... appellanti abbiano ...cQpstato Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 la mancata ricezione della lettera del 25 settembre 1991 con cui il nuovo amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente revocato la procura autenticata del 20 marzo 1986 in favore di [OSCURATO:PERSONA]"; - gli appellanti, nel proporre la censura sul punto, non hanno specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale, "in relazione all'intervenuta revoca del potere di rappresentanza", aveva affermato che era "evidente" come "dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge(va) la piena consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; - gli appellanti non hanno validamente censurato neppure la statuizione del tribunale secondo la quale la revoca della procura non era stata sostanzialmente contestata dagli stessi, non essendo stati in grado "di indicare", nel motivo proposto, "quali scritti difensivi o deduzioni a verbale contenessero la contestazione circa la dedotta conoscenza della revoca della procura a mezzo della richiamata lettera del 25 settembre 1991, avendo anzi indicato, a confutazione della ritenuta non contestazione da parte del Tribunale, gli atti in cui invocavano la validità ed efficacia del la procura e del rogito notarile di compravendita stipulato in forza della stessa, nonché, del tutto genericamente, «le ulteriori argomentazioni contenute negli scritti difensivi», il che equivale ad ammettere, come ha rilevato il Tribunale, che la revoca formale della procura non era stata in sostanza contestata".

2.3. La corte d'appello, infine, ha ritenuto che l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati restava assorbito dal rigetto dell'appello principale.

Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022

3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato in data 22/11/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso notificato in data 2/1/2018, proponendo, per un motivo, ricorso incidentale condizionato.

3.3. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'[OSCURATO:PERSONA] 1978 s.r.l. sono rimasti intimati, al pari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria.

3.5. Gli avv.ti Santaroni e Imbardelli, con atto del 20/5/2022, hanno comunicato di aver appreso soltanto all'esito della fissazione della camera di consiglio che il tribunale di Roma con sentenza del 19/12/2018 aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., rappresentando la possibilità che la Corte, ove ritenga, disponga il rinvio del ricorso a nuovo ruolo al fine di consentire al fallimento di esercitare il proprio diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che nel corso del giudizio di primo grado non era stato contestato un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la revoca della procura rilasciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] con atto autenticato del 20/3/1986, che si sarebbe perfezionata con lettera del 25/9/1991 a lui indirizzata.

4.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare: - innanzitutto, che il Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 presente giudizio, in quanto introdotto (con atto di citazione del 13/6/2003, e cioè) in data anteriore all'entrata in vigore della

I. n. 69 del 2009, non è assoggettato alla norma dell'art. 115, comma 1°, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 14, comma 4, della predetta legge, trovando, quindi, applicazione l'orientamento secondo cui, non essendo previsto un onere di specifica contestazione a carico della parte, un fatto poteva essere considerato pacifico e quindi posto a fondamento della decisione anche in mancanza di prova soltanto se, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, lo stesso fosse stato esplicitamente ammesso dalla parte oppure se quest'ultima avesse impostato le proprie difese su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento; - in secondo luogo, che gli attori avevano per il prima volta dedotto nella memoria di cui all'art. 183, comma 5°, c.p.c., depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che in data 25/9/1991 il nuovo amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a [OSCURATO:PERSONA] la revoca di tutte le procure speciali e generali allo stesso rilasciate, depositando copia della missiva e della relativa busta di spedizione, rivolta peraltro ad uno solo dei due procuratori, e cioè [OSCURATO:PERSONA], e non anche all'altro, e cioè [OSCURATO:PERSONA], e che le parti convenute, a fronte di tale documento, peraltro carente dei necessari requisiti probatori nei confronti delle stesse, avevano, in realtà, espressamente dedotto, nella prima difesa utile, e cioè nella memoria depositata il 7/5/2004, che la predetta missiva era stata indirizzata solo a [OSCURATO:PERSONA] e non anche all'altro procuratore, e cioè [OSCURATO:PERSONA], e che non era stata depositata la ricevuta di spedizione a quest'ultimo né l'avviso di ricevimento da parte dello stesso, deducendo, quindi, che la predetta missiva, non essendo stata portata a Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 10 giugno 2022 conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], era, per un verso, tamquam non esset e, per altro verso, non essendo stata adeguatamente pubblicizzata, inopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - in terzo luogo, che i convenuti, sin dalla comparsa di risposta e poi nelle memorie depositate nel corso del giudizio, avevano anche dedotto che la procura autenticata il 20/3/1986 era stata in realtà revocata da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della G.I.T. s.r.I., solo con atto pubblico del 26/11/2002, e cioè un atto che il suo autore (parte attrice nel giudizio di primo grado) non avrebbe avuto alcun motivo di compiere se la procura a suo tempo rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamente recapitata a quest'ultimo, senza, peraltro, che tale circostanza di fatto sia mai stata contestata dagli attori nel corso del giudizio di primo grado; - inoltre, che gli appellanti avevano espressamente contestato, nell'atto d'appello, l'assunto del tribunale relativo ad una presunta e non meglio specificata omessa contestazione in ordine alla revoca formale della procura desumibile dalla lettera del 1991, avendo dedotto che, ad onta di quanto ritenuto dal tribunale, non era stato dimostrato alcunché in ordine all'invio e alla ricezione della predetta missiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - infine, che i convenuti in tutte le loro difese, sia in primo grado che in appello, hanno sempre sostenuto la validità e l'efficacia della procura rilasciata in data 20/3/1986 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita del 24/7/1992 con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva alienato alcuni terreni alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

4.3. I convenuti, pertanto, ha osservato la società ricorrente, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, avevano espressamente ed implicitamente contestato che la procura rilasciata in data 20/3/1986 daffa, Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata revocata, con comunicazione portata a conoscenza del procuratore, in data antecedente alla sottoscrizione, da parte dello stesso, dell'atto di compravendita del 24/7/1992, avendo, per contro, dedotto che tale procura era stata revocata solamente con atto notarile in data 26/11/2002 e che tale deduzione, pur se riferita ad atto pubblico, non era mai stata contestata dalle controparti né presa in considerazione dal tribunale o dalla corte d'appello.

4.4. La corte d'appello, in definitiva, ha concluso la società ricorrente, ha erroneamente condiviso la decisione del tribunale, che aveva ritenuto non contestato un fatto dedotto dagli attori che la parte convenuta aveva invece specificamente contestato, ed ha, viceversa, omesso di considerare, ai fini della formazione del proprio convincimento, che gli attori non avevano contestato un fatto dedotto dai convenuti, e cioè che la procura era stata revocata solo con atto pubblico del 26/11/2002.

5.1. Intanto, deve escludersi ogni rilievo al fatto che, con sentenza del 19/12/2018, è stato dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., essendo noto che la dichiarazione di fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del giudizio di legittimità (Cass. n. 15928 del 2021; Cass. n. 4795 del 2020; Cass. n. 27143 del 2017), né ponendosi, a fronte della risalenza nel tempo della sentenza dichiarativa e del contestuale affidamento della gestione del suo patrimonio (compresi i rapporti processuali) al curatore (artt. 31, 42 e 43 I.fall.), un problema di effettiva tutela del diritto di difesa della società fallita.

5.2. Il motivo articolato è, nei limiti che seguono, fondato.

Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 per la natura sostanzialmente processuale del vizio dedotto, dimostrano, in effetti, che: a) nel corso del giudizio di primo grado: - gli attori (tra cui la G.I.T. s.r.I.), dopo aver allegato, nell'atto di citazione (p. 5 e 6), che, a seguito delle dimissioni da amministratore unico della G.I.T. di [OSCURATO:PERSONA], rassegnate nell'assemblea dei soci il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e la nomina, in sua sostituzione, di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della stessa assemblea, anche la procura rilasciata dal Pantano a [OSCURATO:PERSONA] con atto autenticato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] "si era estinta ed aveva perso pertanto ogni validità ed efficacia" e che, di conseguenza, il medesimo Pirro, al momento della stipula del contratto di compravendita del 24/7/1992, non poteva che essere considerato come un falsus procurator della G.I.T. s.r.I., hanno, in seguito, dedotto, con la memoria ex art. 183, comma 5°, c.p.c. del 7/4/2004, che [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con raccomandata AR del 25/9/1991, ad essa allegata come doc. 14, la revoca di tutte le pregresse procure agli stessi conferite con atti autenticati del 4 e del 20/3/1986 (p. 1); - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo aver dedotto che la procura rilasciata dal Pantano era stata revocata solo in data 26/11/2002 (v. la comparsa di risposta, p. 9) e che le dimissione del Pantano dalla carica di amministratore della società non potevano inficiare la procura conferita al Pirro con l'atto del 1986, con la conseguente validità, "non essendo intervenuta revoca", del contratto di compravendita del 24/7/1992 (v. la memoria del 16/2/2004, p. 2), ha, in seguito, replicato (con memoria del 7/5/2004, p. 1, 2) alla dedotta revoca di tale procura già con la missiva del 25/9/1991, che, in realtà, tale missiva non era mai stata "portata a conoscenza" Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] e che tale revoca era, pertanto, da ritenersi, per un verso, tamquam non esset e, per l'altro, inopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

"per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata"; b) il tribunale, con la sentenza poi appellata, dopo aver escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse perduto i suoi poteri rappresentativi "per il solo fatto che l'amministratore che li aveva conferiti era stato nel frattempo sostituito", ha ritenuto che l'azione di inefficacia del contratto di compravendita del 21(024)/7/1992 era inefficacia sul rilievo che: - al momento della stipula di tale contratto, il nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla lettera del 29/9/1991, aveva già provveduto a revocare la procura già conferita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, dalla predetta data, non era più legittimato a porre in essere atti che potessero coinvolgere la società, fatti salvi, a norma degli artt. 1396 c.c., i diritti acquistati dai terzi che non erano stati messi in condizione di conoscere l'intervenuta revoca del potere di rappresentanza; - nessuno, tuttavia, aveva inteso trattato di tale profilo essendo "evidente che, dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge la piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; - la società convenuta, infatti, non ha inteso soffermarsi sulla revoca formale della procura "come desumibile dalla richiamata lettera del 1991, in sostanza non contestata"; c) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'atto d'appello (p. 8-12), ha espressamente lamentato, che il tribunale avesse ritenuto la sussistenza, in forza di una "presunta e non meglio specificata omessa contestazione", di una formale revoca, per effetto della Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 missiva trasmessa il 25/9/1991 da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., della procura in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di tale società, aveva stipulato l'atto di compravendita del 21/7/1992, e cioè la procura speciale rilasciata allo stesso con atto autenticato in data 20/3/1986, deducendo che: - "per l'intera durata del giudizio" era stata, al contrario, evidenziata "la validità degli atti compiuti dai procuratori in forza delle procure notarili loro conferite", in quanto "valide ed efficaci al momento della loro utilizzazione per il compimento degli atti", con "argomentazioni ampiamente sufficienti ed idonee a ritenere ben più che contestata la presunta revoca della procura" come, del resto, poteva verificarsi "attraverso l'esame degli scritti difensivi e degli atti notarili prodotti durante l'intero giudizio di primo grado dagli odierni appellanti"; - la missiva recante la data 25/9/1991, con la quale, a dire del tribunale, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., aveva revocato la procura speciale che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della predetta società, aveva rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prodotta in giudizio dalle controparti "in copia fotostatica unitamente alla busta che dovrebbe averla contenuta ...", "non costituisce valida revoca della procura speciale notarile autenticata nella firma il 20 marzo 1986" poiché "sull'intestazione della busta \h che avrebbe contenuto la missiva del 25 settembre 1991 a firma del nuovo [OSCURATO:PERSONA] ... sono indicati il nominativo e l'indirizzo del dr. [OSCURATO:PERSONA], uno dei destinatari al quale è pervenuto il plico, mentre nulla è stato dimostrato in ordine all'invio ed alla ricezione della suddetta missiva da parte del dr. [OSCURATO:PERSONA], quantunque inidonea a produrre la revoca invocata"; - il tribunale aveva, quindi, del tutte-oroesso Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1 ° giugno 2022 di verificare il perfezionamento della ricezione della missiva del 25/9/1991 da parte del dr. [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato a riconoscere la fondatezza dell'eccezione di intervenuta revoca della procura sulla base dell'erroneo convincimento di un'omessa contestazione dell'eccezione, invece puntualmente svolta, attraverso l'invocazione della validità ed efficacia degli atti posti in essere dai procuratori ed, in particolare, della compravendita stipulata in forza di tale procura "nonché attraverso le ulteriori argomentazioni contenute in tutti gli scritti difensivi prodotti in corso di causa".

5.2. Si tratta, com'è evidente, di emergenze documentali le quali dimostrano come, al contrario di quanto ritenuto dalla corte d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: a) innanzitutto, aveva espressamente dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, che la missiva con cui [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di raccomandata AR del 25/9/1991, la revoca di tutte le pregresse procure agli stessi conferite con atti autenticati del 4 e del 20/3/1986, non era mai stata "portata a conoscenza" di [OSCURATO:PERSONA] e che tale revoca era, pertanto, da ritenersi, per un verso, tamquam non esset e, per l'altro, (e soprattutto, a fronte della norma prevista dall'art. 1396 c.c., secondo la quale la revoca della procura deve essere portata a conoscenza del terzo contraente "con mezzi idonei" ovvero, in mancanza, dallo stesso comunque "conosciuta" al momento della conclusione del contratto), inopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

"per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata"; b) in secondo luogo, aveva espressamente dedotto, nell'atto d'appello, che la missiva recante la data 25/9/1991, con la quale, a dire del tribunale, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di nuovo Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 amministratore della G.I.T. s.r.I., aveva revocato la procura speciale che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della predetta società, aveva rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], "non costituisce valida revoca della procura speciale notarile autenticata nella firma il 20 marzo 1986", e che il tribunale si era erroneamente limitato a riconoscere la fondatezza dell'eccezione di intervenuta revoca della procura sulla base dell'erroneo convincimento di un'omessa contestazione dell'eccezione che era stata, invece puntualmente svolta, attraverso l'invocazione della validità ed efficacia degli atti posti in essere dai procuratori ed, in particolare, della compravendita stipulata in forza di tale procura "nonché" (in mancanza di qualsivoglia onere dell'appellante di indicare espressamente gli atti del giudizio di primo grado in cui tale contestazione era stata, come visto, formulata: cfr. Cass. n. 11197 del 2019, secondo cui l'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, sicché, rispetto all'atto di appello, non è concepibile alcun requisito di autosufficienza per cui l'appellante che intenda ddlersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie o, può aggiungersi, delle contestazioni sollevate avverso i fatti dedotti dalla controparte, non ha l'onere di trascrivere nell'atto d'appello il testo dei relativi scritti difensivi), "attraverso le ulteriori argomentazioni contenute in tutti gli scritti difensivi ( prodotti in corso di causa" (comprensivi, come visto, della deduzione relativa all'inopponibilità della revoca della procura alla società acquirente "per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata").

Tali deduzioni (fondate o meno che siano, in fatto o in diritto) erano, infatti, senz'altro idonee, quanto alle prime (giudizio innanzi al tribunale), a ritenere adeguatamente__ Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 contestata l'esistenza della revoca della procura e (soprattutto) la sua opponibilità alla società acquirente, e, quanto alle seconde (giudizio innanzi alla corte d'appello), a ritenere che l'affermata mancanza di contestazione da parte di quest'ultima della revoca della procura ("come desumibile dalla richiamata lettera del 1991, in sostanza non contestata") era stata, a sua volta, sufficientemente, censurata attraverso il rinvio agli atti difensivi in cui la contestazione (dell'esistenza e dell'opponibilità della revoca della procura), come detto, era stata, a suo tempo, proposta: e in termini tali ("per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata") da comprendere (se si considerare l'alterità soggettiva esistente tra soci, amministratori e società di capitali) anche l'affermata "piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza".

5.3. Se è vero, in effetti, che, in relazione all'art. 342, comma 1°, c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con la

I. n. 134 del 2012, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass.

SU n. 23299 del 2011; Cass. n. 18704 del 2015; Cass. n. 12280 del 2016), è Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 anche vero, tuttavia, che, ove l'atto d'appello denunci, come nel caso in esame, l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti (a partire dalla ritenuta non contestazione dei fatti, come la revoca della procura, ex adverso dedotti), è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. n. 24464 del 2020).

Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass.n. 40560 del 2021; Cass. n. 21401 del 2021).

In definitiva, mel caso in cui l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (Cass. n. 18674 del 2011, la quale ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello sulriliP_Ato Ric, 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 che il medesimo si limitava a riproporre come censure le osservazioni contenute nelle relazioni tecniche di parte, mentre la sentenza di primo grado aveva recepito le risultanze della c.t. u.).

6. Il ricorso principale, nei termini esposti, dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata dev'essere, per l'effetto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, la società controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 della

I. n. 47 del 1985, ha censurato la sentenza impugnata nella parte un cui la corte d'appello ha omesso di dichiarare la nullità del contratto di compravendita del 21/7/1992 per cui è causa ai sensi della norma dell'art. 18 cit. in ragione della dedotta falsità di uno dei due certificati di destinazione urbanistica allo stesso allegati.

8. Il motivo è infondato in quanto proposto nei confronti della statuizione con la quale la corte d'appello ha non già rigettato ma solo ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato che la società appellata aveva proposto avverso il rigetto, a suo tempo deciso dal tribunale, della domanda di nullità della compravendita ai sensi dell'art. 18 della n. 47 cit..

In tema di giudizio di cassazione, infatti, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del l° giugno 2022 di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095 del 2017; Cass. n. 11270 del 2020).

9. Il ricorso incidentale dev'essere, pertanto, rigettato.

10. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa, nei limiti esposti in motivazione, la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LL .223S3 ORDINANZA sul ricorso 27444/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (G.I.T.) S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] 1978 S.R.L.; - intimati - avverso la SENTENZA n. 6375/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 1° giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con sentenza del 26/5/2008, in accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 1398 e 1399 c.c. (tra gli altri) dalla [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., dopo aver ritenuto che: - la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA], precedente amministratore della società attrice, a [OSCURATO:PERSONA] con atto autenticato del 20/3/1986, era stata efficacemente revocata, con lettera in data 25(0 29)/9/1991, da [OSCURATO:PERSONA], nuovo amministratore della predetta società; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, da quella data, non era più legittimato a porre in essere atti che potessero coinvolgere la [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., fatti salvi, a norma degli artt. 1396 c.c., i diritti acquistati dai terzi che non erano stati messi in condizione di conoscere l'intervenuta revoca del potere di rappresentanza; - nessuno, tuttavia, aveva inteso trattato di tale profilo essendo "evidente che, dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge la piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., del contratto con il quale, a mezzo di scrittura privata autenticata del 24 (o 21)/7/1992, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore della predetta società, aveva dichiarato di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al prezzo di £. 203.000.000, alcuni terreni in Vieste. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., insieme a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] 1978 s.r.I., con atto di citazione notificato il 10/7/2009, ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, la procura speciale conferita da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della Generale Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 —9 [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., a [OSCURATO:PERSONA] era, al momento della stipula del contratto di compravendita, perfettamente valida ed efficace. Secondo gli appellanti, infatti, il tribunale, lì dove ha ritenuto esistente ed efficace la revoca della procura a suo tempo conferita a [OSCURATO:PERSONA] con la missiva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo amministratore della predetta società, non aveva considerato, tra l'altro, che gli attori non avevano dimostrato l'invio e la ricezione della predetta missiva e che i convenuti, ad onta di quanto ritenuto sul punto dal giudice di primo grado, avevano espressamente contestato tale circostanza. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di nullità del contratto di compravendita del 24/7/1992. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono rimasti contumaci. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] 1978 s.r.l. ha dichiarato di rinunciare all'appello. 1.6. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio è stato interrotto e riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi dello stesso. 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. 2.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver escluso che la revoca della procura conferita con atto autenticato dal notaio debba rivestire una forma equipollente, ha ritenuto, quanto alla "comunicazione della suddetta revoca", che: - " ... effettivamente non risulta dagli atti del primo grado che gli ... appellanti abbiano ...cQpstato Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 la mancata ricezione della lettera del 25 settembre 1991 con cui il nuovo amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente revocato la procura autenticata del 20 marzo 1986 in favore di [OSCURATO:PERSONA]"; - gli appellanti, nel proporre la censura sul punto, non hanno specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale, "in relazione all'intervenuta revoca del potere di rappresentanza", aveva affermato che era "evidente" come "dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge(va) la piena consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; - gli appellanti non hanno validamente censurato neppure la statuizione del tribunale secondo la quale la revoca della procura non era stata sostanzialmente contestata dagli stessi, non essendo stati in grado "di indicare", nel motivo proposto, "quali scritti difensivi o deduzioni a verbale contenessero la contestazione circa la dedotta conoscenza della revoca della procura a mezzo della richiamata lettera del 25 settembre 1991, avendo anzi indicato, a confutazione della ritenuta non contestazione da parte del Tribunale, gli atti in cui invocavano la validità ed efficacia del la procura e del rogito notarile di compravendita stipulato in forza della stessa, nonché, del tutto genericamente, «le ulteriori argomentazioni contenute negli scritti difensivi», il che equivale ad ammettere, come ha rilevato il Tribunale, che la revoca formale della procura non era stata in sostanza contestata". 2.3. La corte d'appello, infine, ha ritenuto che l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati restava assorbito dal rigetto dell'appello principale. Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato in data 22/11/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso notificato in data 2/1/2018, proponendo, per un motivo, ricorso incidentale condizionato. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'[OSCURATO:PERSONA] 1978 s.r.l. sono rimasti intimati, al pari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria. 3.5. Gli avv.ti Santaroni e Imbardelli, con atto del 20/5/2022, hanno comunicato di aver appreso soltanto all'esito della fissazione della camera di consiglio che il tribunale di Roma con sentenza del 19/12/2018 aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., rappresentando la possibilità che la Corte, ove ritenga, disponga il rinvio del ricorso a nuovo ruolo al fine di consentire al fallimento di esercitare il proprio diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che nel corso del giudizio di primo grado non era stato contestato un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la revoca della procura rilasciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] con atto autenticato del 20/3/1986, che si sarebbe perfezionata con lettera del 25/9/1991 a lui indirizzata. 4.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare: - innanzitutto, che il Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 presente giudizio, in quanto introdotto (con atto di citazione del 13/6/2003, e cioè) in data anteriore all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2009, non è assoggettato alla norma dell'art. 115, comma 1°, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 14, comma 4, della predetta legge, trovando, quindi, applicazione l'orientamento secondo cui, non essendo previsto un onere di specifica contestazione a carico della parte, un fatto poteva essere considerato pacifico e quindi posto a fondamento della decisione anche in mancanza di prova soltanto se, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, lo stesso fosse stato esplicitamente ammesso dalla parte oppure se quest'ultima avesse impostato le proprie difese su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento; - in secondo luogo, che gli attori avevano per il prima volta dedotto nella memoria di cui all'art. 183, comma 5°, c.p.c., depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che in data 25/9/1991 il nuovo amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a [OSCURATO:PERSONA] la revoca di tutte le procure speciali e generali allo stesso rilasciate, depositando copia della missiva e della relativa busta di spedizione, rivolta peraltro ad uno solo dei due procuratori, e cioè [OSCURATO:PERSONA], e non anche all'altro, e cioè [OSCURATO:PERSONA], e che le parti convenute, a fronte di tale documento, peraltro carente dei necessari requisiti probatori nei confronti delle stesse, avevano, in realtà, espressamente dedotto, nella prima difesa utile, e cioè nella memoria depositata il 7/5/2004, che la predetta missiva era stata indirizzata solo a [OSCURATO:PERSONA] e non anche all'altro procuratore, e cioè [OSCURATO:PERSONA], e che non era stata depositata la ricevuta di spedizione a quest'ultimo né l'avviso di ricevimento da parte dello stesso, deducendo, quindi, che la predetta missiva, non essendo stata portata a Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 10 giugno 2022 conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], era, per un verso, tamquam non esset e, per altro verso, non essendo stata adeguatamente pubblicizzata, inopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - in terzo luogo, che i convenuti, sin dalla comparsa di risposta e poi nelle memorie depositate nel corso del giudizio, avevano anche dedotto che la procura autenticata il 20/3/1986 era stata in realtà revocata da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della G.I.T. s.r.I., solo con atto pubblico del 26/11/2002, e cioè un atto che il suo autore (parte attrice nel giudizio di primo grado) non avrebbe avuto alcun motivo di compiere se la procura a suo tempo rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamente recapitata a quest'ultimo, senza, peraltro, che tale circostanza di fatto sia mai stata contestata dagli attori nel corso del giudizio di primo grado; - inoltre, che gli appellanti avevano espressamente contestato, nell'atto d'appello, l'assunto del tribunale relativo ad una presunta e non meglio specificata omessa contestazione in ordine alla revoca formale della procura desumibile dalla lettera del 1991, avendo dedotto che, ad onta di quanto ritenuto dal tribunale, non era stato dimostrato alcunché in ordine all'invio e alla ricezione della predetta missiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - infine, che i convenuti in tutte le loro difese, sia in primo grado che in appello, hanno sempre sostenuto la validità e l'efficacia della procura rilasciata in data 20/3/1986 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita del 24/7/1992 con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva alienato alcuni terreni alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 4.3. I convenuti, pertanto, ha osservato la società ricorrente, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, avevano espressamente ed implicitamente contestato che la procura rilasciata in data 20/3/1986 daffa, Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata revocata, con comunicazione portata a conoscenza del procuratore, in data antecedente alla sottoscrizione, da parte dello stesso, dell'atto di compravendita del 24/7/1992, avendo, per contro, dedotto che tale procura era stata revocata solamente con atto notarile in data 26/11/2002 e che tale deduzione, pur se riferita ad atto pubblico, non era mai stata contestata dalle controparti né presa in considerazione dal tribunale o dalla corte d'appello. 4.4. La corte d'appello, in definitiva, ha concluso la società ricorrente, ha erroneamente condiviso la decisione del tribunale, che aveva ritenuto non contestato un fatto dedotto dagli attori che la parte convenuta aveva invece specificamente contestato, ed ha, viceversa, omesso di considerare, ai fini della formazione del proprio convincimento, che gli attori non avevano contestato un fatto dedotto dai convenuti, e cioè che la procura era stata revocata solo con atto pubblico del 26/11/2002. 5.1. Intanto, deve escludersi ogni rilievo al fatto che, con sentenza del 19/12/2018, è stato dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] G.I.T. s.r.I., essendo noto che la dichiarazione di fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del giudizio di legittimità (Cass. n. 15928 del 2021; Cass. n. 4795 del 2020; Cass. n. 27143 del 2017), né ponendosi, a fronte della risalenza nel tempo della sentenza dichiarativa e del contestuale affidamento della gestione del suo patrimonio (compresi i rapporti processuali) al curatore (artt. 31, 42 e 43 I.fall.), un problema di effettiva tutela del diritto di difesa della società fallita. 5.2. Il motivo articolato è, nei limiti che seguono, fondato. Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 per la natura sostanzialmente processuale del vizio dedotto, dimostrano, in effetti, che: a) nel corso del giudizio di primo grado: - gli attori (tra cui la G.I.T. s.r.I.), dopo aver allegato, nell'atto di citazione (p. 5 e 6), che, a seguito delle dimissioni da amministratore unico della G.I.T. di [OSCURATO:PERSONA], rassegnate nell'assemblea dei soci il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e la nomina, in sua sostituzione, di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della stessa assemblea, anche la procura rilasciata dal Pantano a [OSCURATO:PERSONA] con atto autenticato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] "si era estinta ed aveva perso pertanto ogni validità ed efficacia" e che, di conseguenza, il medesimo Pirro, al momento della stipula del contratto di compravendita del 24/7/1992, non poteva che essere considerato come un falsus procurator della G.I.T. s.r.I., hanno, in seguito, dedotto, con la memoria ex art. 183, comma 5°, c.p.c. del 7/4/2004, che [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con raccomandata AR del 25/9/1991, ad essa allegata come doc. 14, la revoca di tutte le pregresse procure agli stessi conferite con atti autenticati del 4 e del 20/3/1986 (p. 1); - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo aver dedotto che la procura rilasciata dal Pantano era stata revocata solo in data 26/11/2002 (v. la comparsa di risposta, p. 9) e che le dimissione del Pantano dalla carica di amministratore della società non potevano inficiare la procura conferita al Pirro con l'atto del 1986, con la conseguente validità, "non essendo intervenuta revoca", del contratto di compravendita del 24/7/1992 (v. la memoria del 16/2/2004, p. 2), ha, in seguito, replicato (con memoria del 7/5/2004, p. 1, 2) alla dedotta revoca di tale procura già con la missiva del 25/9/1991, che, in realtà, tale missiva non era mai stata "portata a conoscenza" Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] e che tale revoca era, pertanto, da ritenersi, per un verso, tamquam non esset e, per l'altro, inopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. "per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata"; b) il tribunale, con la sentenza poi appellata, dopo aver escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse perduto i suoi poteri rappresentativi "per il solo fatto che l'amministratore che li aveva conferiti era stato nel frattempo sostituito", ha ritenuto che l'azione di inefficacia del contratto di compravendita del 21(024)/7/1992 era inefficacia sul rilievo che: - al momento della stipula di tale contratto, il nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla lettera del 29/9/1991, aveva già provveduto a revocare la procura già conferita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, dalla predetta data, non era più legittimato a porre in essere atti che potessero coinvolgere la società, fatti salvi, a norma degli artt. 1396 c.c., i diritti acquistati dai terzi che non erano stati messi in condizione di conoscere l'intervenuta revoca del potere di rappresentanza; - nessuno, tuttavia, aveva inteso trattato di tale profilo essendo "evidente che, dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge la piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; - la società convenuta, infatti, non ha inteso soffermarsi sulla revoca formale della procura "come desumibile dalla richiamata lettera del 1991, in sostanza non contestata"; c) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'atto d'appello (p. 8-12), ha espressamente lamentato, che il tribunale avesse ritenuto la sussistenza, in forza di una "presunta e non meglio specificata omessa contestazione", di una formale revoca, per effetto della Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 missiva trasmessa il 25/9/1991 da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., della procura in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di tale società, aveva stipulato l'atto di compravendita del 21/7/1992, e cioè la procura speciale rilasciata allo stesso con atto autenticato in data 20/3/1986, deducendo che: - "per l'intera durata del giudizio" era stata, al contrario, evidenziata "la validità degli atti compiuti dai procuratori in forza delle procure notarili loro conferite", in quanto "valide ed efficaci al momento della loro utilizzazione per il compimento degli atti", con "argomentazioni ampiamente sufficienti ed idonee a ritenere ben più che contestata la presunta revoca della procura" come, del resto, poteva verificarsi "attraverso l'esame degli scritti difensivi e degli atti notarili prodotti durante l'intero giudizio di primo grado dagli odierni appellanti"; - la missiva recante la data 25/9/1991, con la quale, a dire del tribunale, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., aveva revocato la procura speciale che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della predetta società, aveva rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prodotta in giudizio dalle controparti "in copia fotostatica unitamente alla busta che dovrebbe averla contenuta ...", "non costituisce valida revoca della procura speciale notarile autenticata nella firma il 20 marzo 1986" poiché "sull'intestazione della busta \h che avrebbe contenuto la missiva del 25 settembre 1991 a firma del nuovo [OSCURATO:PERSONA] ... sono indicati il nominativo e l'indirizzo del dr. [OSCURATO:PERSONA], uno dei destinatari al quale è pervenuto il plico, mentre nulla è stato dimostrato in ordine all'invio ed alla ricezione della suddetta missiva da parte del dr. [OSCURATO:PERSONA], quantunque inidonea a produrre la revoca invocata"; - il tribunale aveva, quindi, del tutte-oroesso Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1 ° giugno 2022 di verificare il perfezionamento della ricezione della missiva del 25/9/1991 da parte del dr. [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato a riconoscere la fondatezza dell'eccezione di intervenuta revoca della procura sulla base dell'erroneo convincimento di un'omessa contestazione dell'eccezione, invece puntualmente svolta, attraverso l'invocazione della validità ed efficacia degli atti posti in essere dai procuratori ed, in particolare, della compravendita stipulata in forza di tale procura "nonché attraverso le ulteriori argomentazioni contenute in tutti gli scritti difensivi prodotti in corso di causa". 5.2. Si tratta, com'è evidente, di emergenze documentali le quali dimostrano come, al contrario di quanto ritenuto dalla corte d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: a) innanzitutto, aveva espressamente dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, che la missiva con cui [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo amministratore della G.I.T. s.r.I., aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di raccomandata AR del 25/9/1991, la revoca di tutte le pregresse procure agli stessi conferite con atti autenticati del 4 e del 20/3/1986, non era mai stata "portata a conoscenza" di [OSCURATO:PERSONA] e che tale revoca era, pertanto, da ritenersi, per un verso, tamquam non esset e, per l'altro, (e soprattutto, a fronte della norma prevista dall'art. 1396 c.c., secondo la quale la revoca della procura deve essere portata a conoscenza del terzo contraente "con mezzi idonei" ovvero, in mancanza, dallo stesso comunque "conosciuta" al momento della conclusione del contratto), inopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. "per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata"; b) in secondo luogo, aveva espressamente dedotto, nell'atto d'appello, che la missiva recante la data 25/9/1991, con la quale, a dire del tribunale, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di nuovo Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 amministratore della G.I.T. s.r.I., aveva revocato la procura speciale che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della predetta società, aveva rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], "non costituisce valida revoca della procura speciale notarile autenticata nella firma il 20 marzo 1986", e che il tribunale si era erroneamente limitato a riconoscere la fondatezza dell'eccezione di intervenuta revoca della procura sulla base dell'erroneo convincimento di un'omessa contestazione dell'eccezione che era stata, invece puntualmente svolta, attraverso l'invocazione della validità ed efficacia degli atti posti in essere dai procuratori ed, in particolare, della compravendita stipulata in forza di tale procura "nonché" (in mancanza di qualsivoglia onere dell'appellante di indicare espressamente gli atti del giudizio di primo grado in cui tale contestazione era stata, come visto, formulata: cfr. Cass. n. 11197 del 2019, secondo cui l'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, sicché, rispetto all'atto di appello, non è concepibile alcun requisito di autosufficienza per cui l'appellante che intenda ddlersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie o, può aggiungersi, delle contestazioni sollevate avverso i fatti dedotti dalla controparte, non ha l'onere di trascrivere nell'atto d'appello il testo dei relativi scritti difensivi), "attraverso le ulteriori argomentazioni contenute in tutti gli scritti difensivi ( prodotti in corso di causa" (comprensivi, come visto, della deduzione relativa all'inopponibilità della revoca della procura alla società acquirente "per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata"). Tali deduzioni (fondate o meno che siano, in fatto o in diritto) erano, infatti, senz'altro idonee, quanto alle prime (giudizio innanzi al tribunale), a ritenere adeguatamente__ Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 contestata l'esistenza della revoca della procura e (soprattutto) la sua opponibilità alla società acquirente, e, quanto alle seconde (giudizio innanzi alla corte d'appello), a ritenere che l'affermata mancanza di contestazione da parte di quest'ultima della revoca della procura ("come desumibile dalla richiamata lettera del 1991, in sostanza non contestata") era stata, a sua volta, sufficientemente, censurata attraverso il rinvio agli atti difensivi in cui la contestazione (dell'esistenza e dell'opponibilità della revoca della procura), come detto, era stata, a suo tempo, proposta: e in termini tali ("per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata") da comprendere (se si considerare l'alterità soggettiva esistente tra soci, amministratori e società di capitali) anche l'affermata "piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza". 5.3. Se è vero, in effetti, che, in relazione all'art. 342, comma 1°, c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con la I. n. 134 del 2012, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SU n. 23299 del 2011; Cass. n. 18704 del 2015; Cass. n. 12280 del 2016), è Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 anche vero, tuttavia, che, ove l'atto d'appello denunci, come nel caso in esame, l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti (a partire dalla ritenuta non contestazione dei fatti, come la revoca della procura, ex adverso dedotti), è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. n. 24464 del 2020). Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass.n. 40560 del 2021; Cass. n. 21401 del 2021). In definitiva, mel caso in cui l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (Cass. n. 18674 del 2011, la quale ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello sulriliP_Ato Ric, 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 che il medesimo si limitava a riproporre come censure le osservazioni contenute nelle relazioni tecniche di parte, mentre la sentenza di primo grado aveva recepito le risultanze della c.t. u.). 6. Il ricorso principale, nei termini esposti, dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata dev'essere, per l'effetto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, la società controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 della I. n. 47 del 1985, ha censurato la sentenza impugnata nella parte un cui la corte d'appello ha omesso di dichiarare la nullità del contratto di compravendita del 21/7/1992 per cui è causa ai sensi della norma dell'art. 18 cit. in ragione della dedotta falsità di uno dei due certificati di destinazione urbanistica allo stesso allegati. 8. Il motivo è infondato in quanto proposto nei confronti della statuizione con la quale la corte d'appello ha non già rigettato ma solo ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato che la società appellata aveva proposto avverso il rigetto, a suo tempo deciso dal tribunale, della domanda di nullità della compravendita ai sensi dell'art. 18 della n. 47 cit.. In tema di giudizio di cassazione, infatti, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del l° giugno 2022 di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095 del 2017; Cass. n. 11270 del 2020). 9. Il ricorso incidentale dev'essere, pertanto, rigettato. 10. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa, nei limiti esposti in motivazione, la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
Sentenza Cassazione n. 22353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris