CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2023
Cassazione n. 16124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] ovveroIONO ANIELLO ovvero ANTONELLO , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 8 .10.1950 . INTIMATO avverso ildecreto n. 74 1 – 17 / 2 4 . 2 . 2 01 6 del Tribunale di Napoli , udita la relazione nella camera di consiglio del 2 8 aprile 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che il Ministero della Giustizia ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 12.2.2023al ricorso iscritto al n. 7613 – 20 16 R.G.; preso atto che Aniello ovvero [OSCURATO:PERSONA] ovvero Iono , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], è rimasto intimato; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché il ricorrente sia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalMinistero della Giustizia ed iscritto al n. 7613- 201 6 R.G. Così deciso in Roma il 28aprile 2023 Ilpresidente dottor [OSCURATO:PERSONA]