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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 06624/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 28/09/2021 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, mivv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il Tribunale di Livorno ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del 6 settembre 2021 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha ordinato la restituzione della chiave di una cassetta di sicurezza intestata a [OSCURATO:PERSONA] - indagato del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. - e contestualmente disposto il sequestro preventivo della somma di denaro di euro trecentomila ivi contenuta.

2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo l'errata applicazione della legge penale sulla base dell'assunto che alcuna prova è stata fornita dall'accusa a sostegno della ritenuta disponibilità del denaro da parte dell'indagato, tenuto conto del fatto: a) che altra persona, [OSCURATO:PERSONA], aveva accesso alla cassetta di sicurezza e disponeva della relativa chiave; b) che gli accessi non venivano registrati ed alcune delle banconote ivi contenute risultavano essere state prodotte e consegnate in epoca successiva all'ultima apertura ufficiale della cassetta; c) che le dichiarazioni in atti confermavano la proprietà del denaro in capo al Pierangelini; d) che il Giannini, sulla base delle conversazioni intercettate, risultava estraneo alla conclusione dell'accordo corruttivo oggetto di contestazione al capo H); e) che al predetto indagato non è stata contestata la violazione di altre norme penali; f) che non vi è prova del fatto che le somme cadute in sequestro siano ricollegabili, anche indirettamente, al reato di concorso in corruzione; g) che il sequestro, semmai, avrebbe dovuto riguardare la mera somma di euro 18.800,00, quale profitto risultante dall'accordo corruttivo oggetto del capo d'imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ove si consideri che, secondo i principii stabiliti da questa Suprema Corte, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893): evenienza, questa, non riscontrabile nel caso di specie, atteso che l'ordinanza impugnata, nel richiamare il decreto di sequestro preventivo emesso il 6 settembre 2021 e il complesso degli elementi indiziari sulla cui base è stato apposto il vincolo cautelare reale, ha coerentemente esposto le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'indagato era non solo il titolare della cassetta di sicurezza, ma anche l'unica persona formalmente autorizzata alla sua apertura, spiegando altresì come la cassetta a lui intestata fosse in uso promiscuo al Pierangelini (che vi aveva fatto almeno due accessi registrati nel 2019) ed il relativo contenuto fosse nella piena disponibilità del ricorrente.In altri passaggi della motivazione (v. pag. 3), l'ordinanza impugnata ha richiamato la base indiziaria del decreto di sequestro preventivo, esponendo: a) le ragioni per le quali deve allo stato ritenersi che l'indagato sia a conoscenza all'accordo corruttivo oggetto di contestazione ex artt. 319-321 cod. pen., partecipando attivamente, quale intermediario per la riscossione, alle modalità di gestione del denaro che ne costituiva il frutto; b) le ragioni della sproporzione, rispetto alla base reddituale del Gianni, della somma di denaro contenuta all'interno della cassetta di sicurezza a lui intestata.

Gli elementi congruamente posti a fondamento del quadro indiziario delineato dal Tribunale del riesame con riferimento all'ipotizzata fattispecie di reato sono stati dal ricorrente solo formalmente censurati per violazione di legge, incentrandosi in realtà le su esposte doglianze difensive sull'assertiva prospettazione di un'alternativa rivisitazione in punto di fatto del contenuto delle risultanze indiziarie, dunque su motivi essenzialmente di merito, la cui deducibilità non è, come tale, consentita nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 2.

Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 28/09/2021 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, mivv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il Tribunale di Livorno ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del 6 settembre 2021 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha ordinato la restituzione della chiave di una cassetta di sicurezza intestata a [OSCURATO:PERSONA] - indagato del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. - e contestualmente disposto il sequestro preventivo della somma di denaro di euro trecentomila ivi contenuta. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo l'errata applicazione della legge penale sulla base dell'assunto che alcuna prova è stata fornita dall'accusa a sostegno della ritenuta disponibilità del denaro da parte dell'indagato, tenuto conto del fatto: a) che altra persona, [OSCURATO:PERSONA], aveva accesso alla cassetta di sicurezza e disponeva della relativa chiave; b) che gli accessi non venivano registrati ed alcune delle banconote ivi contenute risultavano essere state prodotte e consegnate in epoca successiva all'ultima apertura ufficiale della cassetta; c) che le dichiarazioni in atti confermavano la proprietà del denaro in capo al Pierangelini; d) che il Giannini, sulla base delle conversazioni intercettate, risultava estraneo alla conclusione dell'accordo corruttivo oggetto di contestazione al capo H); e) che al predetto indagato non è stata contestata la violazione di altre norme penali; f) che non vi è prova del fatto che le somme cadute in sequestro siano ricollegabili, anche indirettamente, al reato di concorso in corruzione; g) che il sequestro, semmai, avrebbe dovuto riguardare la mera somma di euro 18.800,00, quale profitto risultante dall'accordo corruttivo oggetto del capo d'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ove si consideri che, secondo i principii stabiliti da questa Suprema Corte, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893): evenienza, questa, non riscontrabile nel caso di specie, atteso che l'ordinanza impugnata, nel richiamare il decreto di sequestro preventivo emesso il 6 settembre 2021 e il complesso degli elementi indiziari sulla cui base è stato apposto il vincolo cautelare reale, ha coerentemente esposto le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'indagato era non solo il titolare della cassetta di sicurezza, ma anche l'unica persona formalmente autorizzata alla sua apertura, spiegando altresì come la cassetta a lui intestata fosse in uso promiscuo al Pierangelini (che vi aveva fatto almeno due accessi registrati nel 2019) ed il relativo contenuto fosse nella piena disponibilità del ricorrente.In altri passaggi della motivazione (v. pag. 3), l'ordinanza impugnata ha richiamato la base indiziaria del decreto di sequestro preventivo, esponendo: a) le ragioni per le quali deve allo stato ritenersi che l'indagato sia a conoscenza all'accordo corruttivo oggetto di contestazione ex artt. 319-321 cod. pen., partecipando attivamente, quale intermediario per la riscossione, alle modalità di gestione del denaro che ne costituiva il frutto; b) le ragioni della sproporzione, rispetto alla base reddituale del Gianni, della somma di denaro contenuta all'interno della cassetta di sicurezza a lui intestata. Gli elementi congruamente posti a fondamento del quadro indiziario delineato dal Tribunale del riesame con riferimento all'ipotizzata fattispecie di reato sono stati dal ricorrente solo formalmente censurati per violazione di legge, incentrandosi in realtà le su esposte doglianze difensive sull'assertiva prospettazione di un'alternativa rivisitazione in punto di fatto del contenuto delle risultanze indiziarie, dunque su motivi essenzialmente di merito, la cui deducibilità non è, come tale, consentita nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 2. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore