CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di equivalenza rispetto alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità, è conclamatamente generico, giacché affidato a deduzione indeterminate (non si comprende quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati) e comunque aspecifiche, giacché prive di qualsivoglia confronto con il tenore della decisione avversata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 3.2. Il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, sotto il profilo della mancata riduzione della stessa per il tentativo nella massima estensione consentita, nonché il diniego di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., si articola in censure non consentite in questa sede, posto che in sede di legittimità non è permesso alcun controllo sulla congruità della pena ove alla relativa determinazione i giudici di merito abbiano proceduto in maniera non arbitraria o irragionevole, come nel caso di specie, ed in censure manifestamente infondate, posto che il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. Nondimeno, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato, avuto riguardo alla inammissibilità originaria del corrispondente motivo di appello, che nulla aveva comprovato in ordine alle condizioni di vita dell'appellante, suscettibili di essere valorizzate alla stregua di elemento positivo. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore