CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 45847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PbCCICA BARBARA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio -:BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza ;impugnata venga annullata; jlete le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso ga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna alle spese del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 02/10/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile per il delitto alla stessa contestato ai sensi dell'art. 629 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 179 cod. proc. pen., nonché violazione di legge in relazione agli artt. 601 e 157 cod. proc. pen.; ricorre una nullità assoluta del procedimento per omessa notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'avviso del decreto di citazione a giudizio veniva notificato in proprio ai due difensori della Puccica, ma non veniva eseguita alcuna notifica anche nell'interesse della stessa, seppure domiciliata presso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Manca una vocatio in iudicium esplicita ed inequivocabile, considerato che il biglietto di cancelleria inviato al difensore non specifica affatto che destinataria della comunicazione fosse destinata anche all'imputata presso lo stesso domiciliata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali, nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen.; la Corte di appello ha completamente omesso di motivare in ordine alla ragionevole convinzione della ricorrente di agire per soddisfare una propria pretesa personale e in tal senso era stato richiamato il contenuto del verbale di interrogatorio, acquisito con il consenso delle parti, oltre a documentazione sottoscritta dalla persona offesa che non è stata in alcun modo presa in considerazione dal giudice di secondo grado; ne consegue una manifesta illogicità della motivazione e l'erronea qualificazione della condotta contestata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità quanto alla già dedotta inutilizzabilità degli sms prodotti in giudizio; la prova della credibilità della persona offesa si è basata anche su una serie di sms e di email tra la Puccica e la persona offesa; tuttavia tali sms sono stati semplicemente trascritti dalla persona offesa, senza alcun riscontro sul dispositivo mobile della stessa o estrazione di copia forense, sicché non ricorre alcuna reale prova dell'effettiva provenienza dalla ricorrente con conseguente inutilizzabilità degli stessi; la motivazione inoltre si palesa nella sua manifesta illogicità dove ritiene che l'esistenza di tali messaggi è stata confermata dai testimoni esaminati senza che si possa dubitare della genuinità o veridicità delle deposizioni raccolte. La questione sollevata dalla difesa, relativa all'utilizzabilità di tali messaggi, in realtà non è stata affrontata; non è stato affrontato il tema posto relativo alla garanzia quanto all'effettiva provenienza degli stessi e sull'autenticità dei contenuti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come emerge dalla documentazione in atti, consultabile in considerazione del vizio richiamato dalla difesa, i difensori di fiducia della ricorrente, presso i quali la stessa aveva eletto domicilio, hanno ricevuto regolare notifica del decreto di citazione a giudizio anche nell'evidente interesse della propria assistita, come emerge dall'attestazione di ricezione nell'ambito della quale è indicato esplicitamente il nominativo della ricorrente. La difesa in sostanza si lamenta di una mera irregolarità, risultando la notifica diretta sia al difensore che alla Puccica, che aveva tra l'altro eletto domicilio presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia avere eccepito tempestivamente la mancanza di specifica notifica alla Puccica, e senza aver evidenziato quale reale pregiudizio sarebbe conseguito quanto all'esplicazione di un pieno diritto di difesa della stessa. Questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire che non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei destinatari specificamente individuati nell'imputato e nel difensore (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260853-01; Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916-01), risultando desumibile dall'atto che la notificazione è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, atteso che affrontano da diverse prospettive il tema della corretta valutazione probatoria realizzata dalla Corte di appello in relazione al titolo di reato contestato ed agli elementi di prova ritenuti in tal senso decisivi. Nel proporre tali motivi di ricorso la ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. In tal senso, per quanto concerne le reiterate censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l' appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 - 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). Vi è stata non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa, nel ritenere ricorrente una condotta estorsiva, senza alcun riconoscimento di legittime pretese azionate dalla ricorrente, in mancanza di qualsiasi allegazione rilevante e probante sul punto. Ciò posto, a fronte di un argomentare persuasivo e logico - che ha richiamato diversi elementi di prova ed ha considerato la relazione intercorrente tra l'imputata e la persona offesa, oltre ad aver riscontrato la presenza di un atteggiamento minaccioso e privo di qualsiasi legittimo presupposto al fine di far valere un diritto, come confermato non solo in considerazione della documentazione acquisita con il consenso delle parti, ma anche da testimoni estranei ed ulteriori rispetto alla persona offesa - si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). La sentenza impugnata ha, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). La Corte di appello ha esplicitamente considerato le allegazioni della ricorrente ed ha motivatamente ritenuto che non potesse ritenersi non solo la presenza di un diritto azionabile legittimamente da parte della Puccica, ma anche la ricorrenza di una ragionevole convinzione della stessa in tal senso. Particolarmente indicative sono state considerate le dichiarazioni del fidanzato della Carboni, mentre la documentazione richiamata dalla Puccica è stata ritenuta non attendibile. In tale contesto si inserisce poi l'osservazione difensiva secondo la quale sarebbero da ritenere inutilizzabili le trascrizioni dei messaggi telefonici ricevuti dalla Carbone ed asseritamente provenienti dalla Puccica. Gli stessi sono stati acquisiti in giudizio quali documenti prodotti dalla persona offesa e sono stati richiamati a margine di un complesso articolato di elementi di prova assunti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Il motivo proposto dalla ricorrente sul punto si appalesa, tuttavia, nella sua evidente genericità, aspecificità, e conseguente manifesta infondatezza, non avendo la stessa assolto al fondamentale onere di indicare e verificare la c.d. prova di resistenza, in considerazione dell'eventuale eliminazione dal compendio probatorio di tali trascrizioni di messaggi telefonici. In tal senso va ricordato il consolidato principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), secondo il quale, «nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011-01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452-01). L'insieme degli elementi acquisiti non sono stati affatto considerati in tal senso dalla ricorrente, anche tenuto conto dell'intervenuta acquisizione, con il consenso delle parti, del verbale di querela e dell'integrazione della stessa per come resa dalla persona offesa, oltre al verbale di s.i.t. del 28/01/2008, della documentazione mai!, che portavano a riscontrare 5 nt_ pienamente non solo il contenuto dei predetti messaggi, ma anche la complessiva situazione, descritta da testimoni estranei (Albanese e Amato), nell'ambito della quale maturavano le condotte minacciose ed ingiuste della Puccica. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile costituita che si liquidano in complessivi euro 3510,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510 oltre accessori di legge. Così deciso il 21 Ottobre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] imax412_ [OSCURATO:PERSONA].:[OSCURATO:PERSONA] 3ECCNDA SEZIONE PENALE_L 2 DIC. 2022 Ift;N