CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 01915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale d fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della proposta opposizione ex art. 263 comma 5 c.p.p. del decreto di rigetto della istanza di dissequestro adottata in data 20 aprile 2022 dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione di una situazione di incompatibilità del giudice che aveva disatteso la istanza di dissequestro determinata dal compimento di atti del procedimento.Osserva che i giudici di merito nell' escludere sic et simpliciter una situazione di incompatibilità non avevano considerato che il G.I.P. aveva emesso nei confronti dell'indagato l'ordinanza cautelare dell'obbligo di dimora aveva compiuto una indagine valutativa, in danno del Miranda, circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, risultando quindi violati i principi del giusto processo. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa autonoma valutazione di del G.I.P. sulla gravità indiziaria e sugli elementi forniti dalla difesa Osserva che il GIP in ordine alla valutazione dei presupposti idonei al mantenimento del vincolo reale de quo si era limitato a recepire, acriticamente, le considerazioni del P.M. senza in alcun modo prendere in esame le ragioni della difesa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 34581 del 19/05/2021 Ud. (dep. 17/09/2021 ) Rv. 282136 - 01. 3.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato in quanto in questa sede è deducibile solamente il vizio di violazione di legge mentre parte ricorrente si limita, del tutto genericamente, a lamentare, nella sostanza, una erronea valutazione della gravità indiziaria e, quindi, un mero deficit motivazionale. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 Il Consigliere E