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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2018

Cassazione n. 30156/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17450/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini, 36 presso quest’ultimo, il tutto come da procura in calce al controricorso; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, sez. staccata di BRESCIA,n. 224/67/13, depositata il 26 /0 7 /2013 .

DEFINIZ.AGEV.

SOC.

ESTINTA Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’Agenzia delle Entrate, con appositi avvisi notificati al contribuente, accertava utili extra-bilancio rinvenienti dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. (accertamento finali 305 a carico della società, e accertamento finali 306, 308 e 309 a carico del socio).

Il contribuente impugnava gli avvisi e l’adìta CTP, riuniti i vari ricorsi, li respingeva.

La decisione, impugnata dal contribuente limitatamente a due avvisi di accertamento (finali 305 e 306), veniva riformata dalla CTR, che dichiarava la nullità degli avvisi.

L’Agenzia delle entrate grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a due motivi.

Avverso tale ricorso si è costituito il contribuente per resistere.

2. Con memoria 30 maggio 2019 il contribuente dichiarava di essersi avvalso, con domanda depositata il 29 maggio 2019 della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136.

All’uopo, lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo per la prima di otto rate, pari ad € 4.116,00.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, ha chiesto essa stessa la declaratoria di estinzione parziale, limitatamente al debito derivante dall’accertamento finali 306, mentre specificava che quello derivante dall’accertamento finali 305 non era stato oggetto di domanda di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con riferimento al debito fiscale derivante dall’avviso di accertamento finali 306, va osservato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.

Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata degli importi dovuti, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata.

La difesa dell'Agenzia ha depositato memoria aderendo alla richiesta di estinzione, ma limitatamente appunto all’avviso in esame, conformemente al provvedimento reso dall’Agenzia stessa.

In effetti le indicazioni contenute nella domanda, ed in particolare il numero dell’avviso e il valore della controversia, sono nel senso indicato dall’Agenzia.

Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, limitatamente all’avviso in parola.

2. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 100 e 112, cod. proc. civ., 2945 e 2909, cod. civ., 50 e 52, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 38 e 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Ad avviso dell’Agenzia la CTR avrebbe errato nel ritenere la nullità dell’avviso notificato alla società, in persona del liquidatore.

Infatti, se è incontestato che già all’epoca la società stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese, ciò determina l’inesistenza del soggetto preponente, per avvenuta estinzione dello stesso.

Da ciò deriverebbe che il liquidatore non poteva proporre l’impugnazione di primo grado, mancando la relativa legittimazione.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 2945 e 2909, cod. civ., 50 e 52, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 38 e 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Infatti, la statuizione di secondo grado riguarderebbe anche i soci che non avevano impugnato la prima decisione, e sarebbe erronea laddove ritiene che il travolgimento del titolo nei riguardi della società si riverberi altresì sul socio [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., 38, d.P.R. n. 600/1973, nonché dei principi generali in tema di accertamento del reddito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Infatti, l’annullamento degli avvisi nei confronti dei soci, avvenuta “a cascata” rispettoa quello nei confronti della società, colliderebbe con noti principi giurisprudenziali in materia di società a ristretta base partecipativa.

5. Preliminarmente i motivi secondo e terzo non vanno esaminati, dal momento che essi riguardano esclusivamente l’avviso di accertamento oggetto di definizione agevolata.

6. Quanto al primo motivo, risulta dalla sentenza d’appello che il controricorrente aveva in secondo grado impugnato la sentenza della CTP poiché con la stessa era stato rigettato il ricorso con cui il contribuente faceva valere la nullità dell’avviso di accertamento in contestazione, in quanto notificatogli in qualità di liquidatore, quando la società all’epoca risultava già cancellata.

Sempre dalla sentenza di appello emerge che l’Agenzia resisteva in giudizio, ritenendo non già il difetto di legittimazione del liquidatore, ma la persistente “continuazione” della società in presenza di rapporti pendenti.

Dunque,se da un lato, risulta ineccepibile la decisione di secondo grado laddove rileva come una società cancellata, e dunque estinta, non può essere destinataria di un avviso di accertamento, dall’altro risulta, altrettanto , evidente che il soggetto che si veda notificato l’atto di accertamento in qualità di liquidatore di una società ormai estinta, non può utilmente proporre ricorso, proprio perché la qualità spesa attiene a un soggetto ormai inesistente, residuando invece la legittimazione dei soci illimitatamente responsabili o, nel caso di società di capitali, che abbiano eventualmente partecipato alla distribuzione in seguito a bilancio finale di liquidazione, entro i relativi limiti.

Tanto risponde ad un consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso dalla seguente pronuncia “Nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2, previgente art. 2456, comma 2, c.c.) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale” (Cass. 30/07/2020, n. 16362).

7. Da tanto consegue l’accoglimento del motivo e, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., in quanto appunto la causa non poteva fin dal primo grado essere proposta, la sentenza dev’essere cassata senza rinvio, con condanna del controricorrente alle spese di giudizio.

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del processo relativamente alla controversia relativa all’avviso di accertamento R0Q01T100306/2008.

Accoglie, quanto alla controversia inerente l’avviso di accertamento R0Q03T100305/2008, il primo motivo di ricorso e per l’effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.382, ultimo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità del ricorso introduttivo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17450/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini, 36 presso quest’ultimo, il tutto come da procura in calce al controricorso; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, sez. staccata di BRESCIA,n. 224/67/13, depositata il 26 /0 7 /2013 . DEFINIZ.AGEV. SOC. ESTINTA Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle Entrate, con appositi avvisi notificati al contribuente, accertava utili extra-bilancio rinvenienti dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. (accertamento finali 305 a carico della società, e accertamento finali 306, 308 e 309 a carico del socio). Il contribuente impugnava gli avvisi e l’adìta CTP, riuniti i vari ricorsi, li respingeva. La decisione, impugnata dal contribuente limitatamente a due avvisi di accertamento (finali 305 e 306), veniva riformata dalla CTR, che dichiarava la nullità degli avvisi. L’Agenzia delle entrate grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a due motivi. Avverso tale ricorso si è costituito il contribuente per resistere. 2. Con memoria 30 maggio 2019 il contribuente dichiarava di essersi avvalso, con domanda depositata il 29 maggio 2019 della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136. All’uopo, lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo per la prima di otto rate, pari ad € 4.116,00. Successivamente l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, ha chiesto essa stessa la declaratoria di estinzione parziale, limitatamente al debito derivante dall’accertamento finali 306, mentre specificava che quello derivante dall’accertamento finali 305 non era stato oggetto di domanda di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con riferimento al debito fiscale derivante dall’avviso di accertamento finali 306, va osservato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata degli importi dovuti, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. La difesa dell'Agenzia ha depositato memoria aderendo alla richiesta di estinzione, ma limitatamente appunto all’avviso in esame, conformemente al provvedimento reso dall’Agenzia stessa. In effetti le indicazioni contenute nella domanda, ed in particolare il numero dell’avviso e il valore della controversia, sono nel senso indicato dall’Agenzia. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, limitatamente all’avviso in parola. 2. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 100 e 112, cod. proc. civ., 2945 e 2909, cod. civ., 50 e 52, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 38 e 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Ad avviso dell’Agenzia la CTR avrebbe errato nel ritenere la nullità dell’avviso notificato alla società, in persona del liquidatore. Infatti, se è incontestato che già all’epoca la società stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese, ciò determina l’inesistenza del soggetto preponente, per avvenuta estinzione dello stesso. Da ciò deriverebbe che il liquidatore non poteva proporre l’impugnazione di primo grado, mancando la relativa legittimazione. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 2945 e 2909, cod. civ., 50 e 52, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 38 e 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Infatti, la statuizione di secondo grado riguarderebbe anche i soci che non avevano impugnato la prima decisione, e sarebbe erronea laddove ritiene che il travolgimento del titolo nei riguardi della società si riverberi altresì sul socio [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., 38, d.P.R. n. 600/1973, nonché dei principi generali in tema di accertamento del reddito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Infatti, l’annullamento degli avvisi nei confronti dei soci, avvenuta “a cascata” rispettoa quello nei confronti della società, colliderebbe con noti principi giurisprudenziali in materia di società a ristretta base partecipativa. 5. Preliminarmente i motivi secondo e terzo non vanno esaminati, dal momento che essi riguardano esclusivamente l’avviso di accertamento oggetto di definizione agevolata. 6. Quanto al primo motivo, risulta dalla sentenza d’appello che il controricorrente aveva in secondo grado impugnato la sentenza della CTP poiché con la stessa era stato rigettato il ricorso con cui il contribuente faceva valere la nullità dell’avviso di accertamento in contestazione, in quanto notificatogli in qualità di liquidatore, quando la società all’epoca risultava già cancellata. Sempre dalla sentenza di appello emerge che l’Agenzia resisteva in giudizio, ritenendo non già il difetto di legittimazione del liquidatore, ma la persistente “continuazione” della società in presenza di rapporti pendenti. Dunque,se da un lato, risulta ineccepibile la decisione di secondo grado laddove rileva come una società cancellata, e dunque estinta, non può essere destinataria di un avviso di accertamento, dall’altro risulta, altrettanto , evidente che il soggetto che si veda notificato l’atto di accertamento in qualità di liquidatore di una società ormai estinta, non può utilmente proporre ricorso, proprio perché la qualità spesa attiene a un soggetto ormai inesistente, residuando invece la legittimazione dei soci illimitatamente responsabili o, nel caso di società di capitali, che abbiano eventualmente partecipato alla distribuzione in seguito a bilancio finale di liquidazione, entro i relativi limiti. Tanto risponde ad un consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso dalla seguente pronuncia “Nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2, previgente art. 2456, comma 2, c.c.) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale” (Cass. 30/07/2020, n. 16362). 7. Da tanto consegue l’accoglimento del motivo e, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., in quanto appunto la causa non poteva fin dal primo grado essere proposta, la sentenza dev’essere cassata senza rinvio, con condanna del controricorrente alle spese di giudizio. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del processo relativamente alla controversia relativa all’avviso di accertamento R0Q01T100306/2008. Accoglie, quanto alla controversia inerente l’avviso di accertamento R0Q03T100305/2008, il primo motivo di ricorso e per l’effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.382, ultimo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità del ricorso introduttivo.
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