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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20882/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Monza, con sentenza in data 9.12.2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione a diversi episodi di rapina lesioni e furto aggravato.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo quale unico motivo l'errore di diritto ex art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi AE ed F cioè le rapine aggravate che avrebbero dovuto ty4". eJA.1.7 essere qualificate come furti tr manca l'azione violenta strumentale al l'impossessamento della cosa.

Il motivo è inammissibile.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata). (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01) Nel caso in esame dalla lettura dei capi di imputazione delle tre rapine si evince che la violenza era stata esercitata sulla persona offesa, al fine di agevolare l'impossessamento del bene sottratto, così integrando il reato contestato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Monza, con sentenza in data 9.12.2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione a diversi episodi di rapina lesioni e furto aggravato. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo quale unico motivo l'errore di diritto ex art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi AE ed F cioè le rapine aggravate che avrebbero dovuto ty4". eJA.1.7 essere qualificate come furti tr manca l'azione violenta strumentale al l'impossessamento della cosa. Il motivo è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata). (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01) Nel caso in esame dalla lettura dei capi di imputazione delle tre rapine si evince che la violenza era stata esercitata sulla persona offesa, al fine di agevolare l'impossessamento del bene sottratto, così integrando il reato contestato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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