CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39657/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ON [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha tenuto conto dei precedenti penali, dei precedenti di polizia giudiziaria e dei procedimenti pendenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] ai fini del rigetto della istanza della difesa); Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il giudice ha escluso che l'attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] avesse costituito un argine per la sua devianza, e ha fondato la propria valutazione su una denuncia per estorsione relativa a un fatto che si ipotizza commesso da [OSCURATO:PERSONA] mentre lavorava); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.