CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14034/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALCAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALCAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sesta sezione penale della Cassazione annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo nella parte in cui aveva riconosciuto in relazione al capo di imputazione b) l'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90 e, pertanto, rinviava per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. La Corte d'appello effettuava il giudizio rescissorio ritenendo che, poiché l'aggravante era stata esclusa relativamente al capo b), la rideterminazione della pena dovesse riguardare solo l'aumento per la continuazione relativa a tale capo; procedeva, pertanto, alla riduzione dell'aumento (da mesi nove, a mesi otto) inflitto per la continuazione in relazione al capo b). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il calcolo della sanzione sarebbe scorretto in quanto la Corte di cassazione avrebbe annullato senza rinvio in relazione all'aggravante contestata in relazione al capo a), non al capo b). 2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la sentenza rescindente della Cassazione ha annullato con rinvio limitatamente al riconoscimento dell'aggravante in relazione al capo b) e, pertanto, l'aumento per la continuazione in relazione a tale capo è stato ridimensionato (pag. 5 della sentenza impugnata). La sentenza rescindente ha, in particolare, espressamente riconosciuto, in motivazione, che l'aggravante in oggetto risultava "applicata per entrambi i reati", confermando in parte la sentenza impugnata in riferimento al reato di cui al capo a). A fronte del chiaro dictum della sentenza rescindente, la comune doglianza proposta dai ricorrenti, non è, pertanto, consentita. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7 ge