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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15271/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, comma 1 e 625, n.2, cod. pen. (capi 1 e 2); Ritenuto che il quattro motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sulla sussistenza del reato e sulla riconducibilità del fatto all'imputato; pag. 3 sulla aggravante della violenza sulle cose; pag. 3 sulla esclusione dell'art. 131 bis cod. pen.; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, comma 1 e 625, n.2, cod. pen. (capi 1 e 2); Ritenuto che il quattro motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sulla sussistenza del reato e sulla riconducibilità del fatto all'imputato; pag. 3 sulla aggravante della violenza sulle cose; pag. 3 sulla esclusione dell'art. 131 bis cod. pen.; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 15271/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris