CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui ,in epigrafe, con la quale, è stato dichiarato inammissibile l'appello e confermata la sentenza del Tribunale di Palermo del 6.2.2019 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi sei di reclusione ed C 160,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. Deduce l'imputata la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt.62 bis, 133 c.p. e 546 co I lett. e) e 581 c.p.p., quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali l'appello proposto dall'imputata fosse da ritenersi privo di specificità ex art. 581 c.p.p., ma con tali valutazioni la predetta in questa sede non si confronta compiutamente. La sentenza impugnata, in particolare, ha evidenziato che, quanto al trattamento sanzionatorio, improntato a criteri di assoluta mitezza, l'atto di appello nella sostanza risulta privo di argomentazione, che non sia il mero richiamo a dati fattuali o processuali, senza ulteriore dialettica argomentazione. Tale valutazione trova effettivo conforto nell'analisi dell'appello proposto dall'imputata, affetto palesemente dai vizi denunciati nella sentenza impugnata. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere esten