CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 settembre 2020
Cassazione n. 18780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1907/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2960/2020 depositata il 03/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società Chiaromonte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c.convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] prospettando che, a seguito della morte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza e amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]., la compagine sociale della società era stata costituita dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], titolare di una quota del 35,5%, dal figlio [OSCURATO:PERSONA] per il 32,25% e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] per il residuo 32,25%;che l’intero capitale era costituito principalmente da una prestigiosa villa unifamiliare ubicata in [OSCURATO:PERSONA], con affaccio panoramico; che nell’aprile 2003 l’allora socio [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna autorizzazione,aveva occupato la villa per adibirla a sua stabile abitazione esclusiva, pur mantenendo la sua residenza anagrafica a Napoli e malgrado l’immobile fosse destinato alla vendita per dirimere situazioni di conflitto tra gli eredi; che il convenuto aveva occupato la villa senza corrispondere alcuna somma, senza effettuare l’ordinaria manutenzione e senza neppure ottempera re né al versamento degli oneri condominiali, né al pagamento delle imposte con ciò tenendo una condotta talmente grave da condurre la società a deliberare la sua esclusione dalla compagine sociale; tutto ciò premesso la società convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione per il periodo 1/6/2003-31/5/2009; il Chiaromonte si costituì in giudizio chiedendonela sospensione stante la pendenza della causa di impugnazione della delibera con la quale era stato escluso dalla compagine sociale e chiese comunque il rigetto della domanda; il Tribunale adito, ammesse prove testimoniali e CTU al fine di calcolare il valore locatizio dell’immobile, accolse la domanda, condannando il Chiaromonte al rilascio dell’immobile e al pagamento della somma di € 10.081,11 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni e di € 89.116,00 oltre interessi legali a titolo di indennità di occupazione dal 2008; [OSCURATO:PERSONA] propose appello principale e la società appello incidentale e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3926 pubblicata in data 3/9/2020, ha rigettato entrambi i gravami, compensando per metà le spese del grado e condannando l’appellante principale alle spese per l’altra metà; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la società [OSCURATO:PERSONA] srl (già denominata Chiaromonte snc dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] C.) resiste con controricorso; il Consigliere Delegato dott. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata del giudizio nel senso della inammissibilitàdel ricorso; aseguito della comunicazione della proposta, la parte ricorrente ha chiesto tempestivamente tramite il difensore munito di nuova rituale procura la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rileva, peraltro, che alla richiesta di definizione ed alla conseguente fissazione della trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., parte ricorrente non ha fatto seguire deposito di memoria, che, invece, è stata depositata dalla controparte. La mancanza di deposito della memoria e, dunque, l’assenza di deduzione delle contestazioni avverso il tenore della proposta, poiché la richiesta di definizione di cui al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. non deve essere motivata, non implica che questo Collegio debba definire il giudizio condividendo automaticamente l’esito indicato dalla proposta. Tanto deriva dalla circostanza che il giudizio di cassazione, quando viene formulata la proposta di definizione anticipata ed ha luogo la richiesta di decisione, rimane un giudizio nel quale la decisione dev’essere resa e dunque motivata dal Collegio, il quale, dunque deve anzitutto indicare se condivide le ragioni della proposta e solo se le condivide definire il giudizio in conformità, altrimenti dovendo decidere comunque esprimendo la diversa valutazione che merita il ricorso e, quindi, la conseguente decisione. Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 c.c. 1809, 2° co. c.c. e dell’art. 1810 c.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la corte del merito non ha accolto il motivo di appello con cui aveva chiesto l’accertamento della sussistenza di un giusto titolo detentivo derivante dalla destinazione dell’immobile a casa familiare; la corte non ha rilevato che egli aveva convissuto con la madre e che aveva continuato ad occupare la casa familiare anche dopo il trasferimento della madre ad Avellino, non avendo egli costituito un nucleo familiare autonomo; la corte avrebbe dovuto concludere che, in mancanza di risoluzione dell’originario contratto di comodato, il comodatario era rimasto nella casa familiare e che, ai sensi dell’art. 1809 c.c., essendo il termine correlato alla finalità abitativa, il contratto avrebbe potuto dirsi risolto solo in caso di un sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno del comodante; con il secondo motivo – omessa pronunzia sul motivo di impugnazione della nullità della CTU e della sentenza ex art. 112 cpc ed art. 195 co. 3 cpc (360, co. 1 n. 4 c.p.c.)- il ricorrente lamenta la pretesa omissione di pronuncia sulla nullità della consulenza; il Collegio ritiene che quanto trasfuso nella proposta sia pienamente condivisibile; si rileva che la proposta di definizione ha avuto il seguente tenore: con il primo motivo il ricorrente mira, nella sostanza, ad un riesame delle risultanze probatorie, e comunque del merito della causa, precluso in questa sede di legittimità (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), pur denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge; non emerge dal ricorso in esame la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 02/03/2018, n. 5001; Cass. 12/01/2016, n. 287; Cass. 20/08/2015, n. 17060); le censure, sostanzialmente, si risolvono nel sollecitare a questa Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa nella presente sede di legittimità; il secondo motivo è parimenti inammissibile sotto vari profili; in rubrica si denuncia ilvizio di omessa pronuncia su eccezione di nullità della consulenza, ma si omette di riportare il motivo di gravame che avrebbe riproposto tale eccezione e in relazione al quale si sarebbe determinato il dedotto error in procedendo della Corte d’appello; p eraltro, come riferito anche in ricorso, la Corte territoriale comunque prende in esame la detta eccezione, giudicandola infondata per avere il c.t.u. comunque dato risposta alle osservazioni del c.t. di parte; con tale valutazione il ricorrente omette di confrontarsi, se non in termini meramente assertivi e oppositivi, che sembrano piuttosto evocare un vizio revocatorio e peraltro anch’essi comunque inosservanti dell’onere di specifica indicazione del documento richiamato imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 c.p.c.; nella illustrazione sembra proporsi anche il vizio di motivazione (peraltro secondo paradigma non più consentito: "omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia"); va al riguardo rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, (Cass. Sez. U. nn. 8053-8054 del 2014) è oggi il vizio di «omesso esame» di un «fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)»;tale non potrebbe comunque considerarsi una mera argomentazione difensiva, quand’anche contenuta in una relazione tecnica di parte (v. ex multis Cass. n. 18328 del 2019; n. 7024 del 2020; n. 12387 del 2020; n. 19370 del 2021; n. 4564 del 2022) ; questo riportato essendo stato il tenore della proposta di definizione, si deve rilevare che, effettivamente, il primo motivo, pur riproducendo e dunque evocando nelle pagine 11-13 una parte della motivazione della sentenza impugnata, di seguito, nella parte che dovrebbe esprimere la critica, non individua le parti di essa che dovrebbero implicare la dedotta violazione e nemmeno la falsa applicazione delle norme indicate nella intestazione. L’illustrazione si risolve solo nel prospettare, come pure osservato dalla proposta di definizione una sollecitazione a rivalutare risultanze fattuali delle quali, delle quale, peraltro, nemmeno si fornisce – ed è questo rilievo aggiuntivo -l’indicazione specifica nei termini prescritti dall’art. 366 n. 6 per come interpretato (nel testo applicabile ratione temporis) dalla giurisprudenza di questa Corte; il motivo è stato dunque correttamente valutato inammissibile; la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado e ritenuto che, pur essendo stata la villa adibita a casa familiare del defunto ing. [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del medesimo le quote della società erano cadute in successione ma non vi era mai stato un tacito consenso della società all’occupazione esclusiva dell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare l’occupazione doveva considerarsi sine titulo dal 2008, anno in cui la madre [OSCURATO:PERSONA], con cui il figlio Roberto aveva convissuto per un breve periodo, aveva lasciato la villa per trasferirsi ad Avellino; da quel momento l’occupazione esclusiva, cui la società non aveva mai prestato acquiescenza, era divenuta a tutti gli effetti sine titulo con il conseguente diritto della stessa alla immediata restituzione dell’immobile e al pagamento dell’indennità sostitutiva del canone locativo dovuto per l’intero periodo di illegittima occupazione;a fronte di questa motivazione che, peraltro, è del tutto conforme alla motivazione del giudice di primo grado e basata sugli stessi elementi di fatto, il ricorrente, come condivisibilmente esposto nella proposta “mira, nella sostanza ad un riesame delle risultanze probatorie e comunque del merito della causa, precluso in questa sede di legittimità (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), pur denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge”; riguardo al secondo motivo, parimenti si condivide quanto rilevato dalla PDA, non senza doversi aggiungere che la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., non evocato espressamente, ma sottesa alla deduzione di omessa pronuncia su un motivo di appello, è in manifesta contraddizione con l’individuazione di una motivazione che avrebbe deciso su di esso. Non solo: avendo in quest’ultima la corte ritenuto che le doglianze sulla nullità della c.t.u. non erano fondate perché la relazione del c.t.u. era stata esaustiva, nonostante il lamentato inserimento degli allegati di cui si discorreva, è palese che tutto l’argomentare del motivo, del tutto eccentrico rispetto all’omessa pronuncia sul motivo di appello, si risolve –come ha detto la proposta –in un dissenso sulla valutazione della c.t.u., non consentito sulla base dei limiti imposti dalle evocate sentenze delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] rileva che non è condivisibile (date le indicazioni figuranti in chiusura del ricorso, che localizzano gli atti di riferimento) il rilievo ai sensi dell’art. 366 n.6 c.p.c. fatto dalla PDA , ma esso è meramente aggiuntivo ed ininfluente ai fini della condivisione dell’esito indicato dalla proposta. E’ significativo, peraltro, che parte ricorrente si sia astenuta dal depositare memoria argomentativa del suo dissenso dalla proposta di definizione; conclusivamente il Collegio dichiara definito il giudizio nei termini di cui alla proposta e, dunque, dichiara inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; la condivisione del tenore della proposta determina le conseguenze accessorie indicate dal terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., per cui si provvede come dal dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma di € 4000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 1000 a favore della Cassa per le ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c