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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26748/2026

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la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta laricorrenza del vizio della motivazione perché omessa e la violazione di legge siaquanto alla affermazione di responsabilità, che quanto al trattamentosanzionatorio è generico in assenza di qualsiasi specifica argomentazione cherealizzi un effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello,limitandosi ad affermazioni astratte e di principio;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro (si vedano pagg. 4 e segg.);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5,n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta laricorrenza del vizio della motivazione perché omessa e la violazione di legge siaquanto alla affermazione di responsabilità, che quanto al trattamentosanzionatorio è generico in assenza di qualsiasi specifica argomentazione cherealizzi un effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello,limitandosi ad affermazioni astratte e di principio;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro (si vedano pagg. 4 e segg.);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5,n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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