CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 20310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la sentenza del locale Tribunale. Deduce erronea interpretazione della prova, violazione di legge, contraddittorietà o manifesta illogicità della prova in relazione all'art. 189, comma 6, d.lgs. 285/92 e all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, atteso che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Questo dà pieno conto della responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato (pp. 5-6), illustrando adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e del testimone di accusa ed ha disatteso la ricostruzione offerta dalla difesa. Altrettanto adeguatamente sono spiegate le ragioni per cui ha escluso che il fatto possa essere considerato di particolare tenuità (pp.6-7). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] DonateIa Ferranti Jt4 44. Q [OSCURATO:PERSONA] dANCEL