CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1613/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata e difesa dall'avvocatoGRECO RAFFAELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 1613/2023Numero sezionale 3813/2025Numero di raccolta generale 6962/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.Data pubblicazione 23/03/20262066/2022 depositata il 13/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dal [OSCURATO:PERSONA] ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei signoriAntonella Piermarini e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della societàPiermarini [OSCURATO:SOCIETA], debitrice della banca per l’ammontare di80.774,14 euro.Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo l’inesistenzadella notifica del decreto ingiuntivo.Nel frattempo, il credito è stato ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] NPL 2018srl, che si è costituita e, oltre ad essersi opposta a che la notificavenisse dichiarata inesistente, ha domandato l’accertamento delcredito vantato.Il Tribunale ha dichiarato inesistente la notifica del decretoingiuntivo, ma ha comunque esaminato la domanda nel merito,riconoscendo il debito a carico dei due opponenti, condannati dunquead adempiere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione.Avverso la pronunzia della corte di merito la Piermarini e il Gigliettipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo dicensura.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] srlRAGIONI DELLA DECISIONECon unico motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 188disp. att. c.p.c., 644 e 645, 112 c.p.c.Lamentano che, avendo il giudice di merito ritenuto inesistentela notifica del decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto decidere lapretesa nel merito, stante quanto affermato da Cass. 28573/2021,2 di 4Numero registro generale 1613/2023Numero sezionale 3813/2025Numero di raccolta generale 6962/2026ove si è precisato che altro è il caso di nullità della notifica del decretoData pubblicazione 23/03/2026ingiuntivo, allorquando non è impedito al giudice di deciderecomunque nel merito, in quanto l’opposizione a decreto ingiuntivoinstaura comunque un autonomo procedimento di cognizione; altroè viceversa l’ipotesi in cui la notifica venga dichiarata inesistente,rimanendo in tal caso al giudice viceversa precluso decidere nelmerito, presumendosi che la parte abbia abbandonato il titolo.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se e unavolta giudicata inesistente la notifica del (e inefficace il) decreto, siverifica il consolidamento della presunzione di abbandono del titoloche preclude l'esame della fondatezza della pretesa creditoriaazionata in via monitoria, diversamente da quanto accade nel casodi nullità o irregolarità della notifica che, facendo escludere quellapresunzione, onera l'ingiunto di proporre opposizione tardiva,fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza deldecreto ingiuntivo, con l'effetto di consentire, in caso positivo,l'esame della causa nel merito (Cass. 28573/2021, p. 7 neimotivi).Ne consegue che, ove venga dichiarata l’inesistenza della notifica deldecreto ingiuntivo non opera il principio secondo cui l’opposizioneproposta al fine di eccepire l'inefficacia del decreto non esime ilgiudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione di inefficaciadel titolo, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già̀azionata in via monitoria (p. 7).Ciò in quanto la regola che il giudice, pur avendo dichiarata nulla lanotifica del decreto ingiuntivo possa procedere a decidere la causanel merito è valida solo in ipotesi di notifica nulla, e non ancheallorché la medesima sia inesistente.In altri termini, in caso di notifica inesistente è come se non siinstaurasse alcun rapporto, sicché il giudizio di opposizione non puòvalere come giudizio autonomo; o meglio, l’opposizione a decreto3 di 4Numero registro generale 1613/2023Numero sezionale 3813/2025Numero di raccolta generale 6962/2026ingiuntivo con notifica inesistente non vale ad instaurare unData pubblicazione 23/03/2026autonomo o giudizio di merito, che possa essere deciso pur dopoaver dichiarato inesistente la notifica del decreto ingiuntivo.Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha inverodisatteso il suindicato principio, avendo deciso la causa nel merito inordine alla pretesa creditoria pur all’esito della ravvisata inesistenzadella notifica del decreto ingiuntivo opposto.Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.Numero registro generale 1613/2023Numero sezionale 3813/2025Numero di raccolta generale 6962/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCHIARA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1613/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata e difesa dall'avvocatoGRECO RAFFAELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 1613/2023Numero sezionale 3813/2025Numero di raccolta generale 6962/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.Data pubblicazione 23/03/20262066/2022 depositata il 13/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dal [OSCURATO:PERSONA] ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei signoriAntonella Piermarini e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della societàPiermarini [OSCURATO:SOCIETA], debitrice della banca per l’ammontare di80.774,14 euro.Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo l’inesistenzadella notifica del decreto ingiuntivo.Nel frattempo, il credito è stato ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] NPL 2018srl, che si è costituita e, oltre ad essersi opposta a che la notificavenisse dichiarata inesistente, ha domandato l’accertamento delcredito vantato.Il Tribunale ha dichiarato inesistente la notifica del decretoingiuntivo, ma ha comunque esaminato la domanda nel merito,riconoscendo il debito a carico dei due opponenti, condannati dunquead adempiere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione.Avverso la pronunzia della corte di merito la Piermarini e il Gigliettipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo dicensura.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] srlRAGIONI DELLA DECISIONECon unico motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 188disp. att. c.p.c., 644 e 645, 112 c.p.c.Lamentano che, avendo il giudice di merito ritenuto inesistentela notifica del decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto decidere lapretesa nel merito, stante quanto affermato da Cass. 28573/2021,2 di 4Numero registro generale 1613/2023Numero sezionale 3813/2025Numero di raccolta generale 6962/2026ove si è precisato che altro è il caso di nullità della notifica del decretoData pubblicazione 23/03/2026ingiuntivo, allorquando non è impedito al giudice di deciderecomunque nel merito, in quanto l’opposizione a decreto ingiuntivoinstaura comunque un autonomo procedimento di cognizione; altroè viceversa l’ipotesi in cui la notifica venga dichiarata inesistente,rimanendo in tal caso al giudice viceversa precluso decidere nelmerito, presumendosi che la parte abbia abbandonato il titolo.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se e unavolta giudicata inesistente la notifica del (e inefficace il) decreto, siverifica il consolidamento della presunzione di abbandono del titoloche preclude l'esame della fondatezza della pretesa creditoriaazionata in via monitoria, diversamente da quanto accade nel casodi nullità o irregolarità della notifica che, facendo escludere quellapresunzione, onera l'ingiunto di proporre opposizione tardiva,fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza deldecreto ingiuntivo, con l'effetto di consentire, in caso positivo,l'esame della causa nel merito (Cass. 28573/2021, p. 7 neimotivi).Ne consegue che, ove venga dichiarata l’inesistenza della notifica deldecreto ingiuntivo non opera il principio secondo cui l’opposizioneproposta al fine di eccepire l'inefficacia del decreto non esime ilgiudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione di inefficaciadel titolo, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già̀azionata in via monitoria (p. 7).Ciò in quanto la regola che il giudice, pur avendo dichiarata nulla lanotifica del decreto ingiuntivo possa procedere a decidere la causanel merito è valida solo in ipotesi di notifica nulla, e non ancheallorché la medesima sia inesistente.In altri termini, in caso di notifica inesistente è come se non siinstaurasse alcun rapporto, sicché il giudizio di opposizione non puòvalere come giudizio autonomo; o meglio, l’opposizione a decreto3 di 4Numero registro generale 1613/2023Numero sezionale 3813/2025Numero di raccolta generale 6962/2026ingiuntivo con notifica inesistente non vale ad instaurare unData pubblicazione 23/03/2026autonomo o giudizio di merito, che possa essere deciso pur dopoaver dichiarato inesistente la notifica del decreto ingiuntivo.Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha inverodisatteso il suindicato principio, avendo deciso la causa nel merito inordine alla pretesa creditoria pur all’esito della ravvisata inesistenzadella notifica del decreto ingiuntivo opposto.Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO4 di 4PDFinvalido *P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO4 di 4PDFinvalido *