CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 41166/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-01-2020 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; letta la memoria trasmessa il 20-09-2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2019, il Tribunale di Catania, all'esito di rito abbreviato, condannava per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA]Acqua alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto e ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e dietro compenso, sostanza stupefacente di tipo marijuana a diversi soggetti; fatti accertati in Catania il 19 marzo 2019. Con sentenza del 22 gennaio 2020, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riqualificato il fatto nella previsione di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena in 1 anno di reclusione e 1.200 euro di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello etnea, Dell'Acqua, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, evidenziando che i giudici di secondo grado non hanno proceduto a ridurre di un terzo per la scelta del rito abbreviato la pena base fissata in anni 1 di reclusione, così vanificando sostanzialmente l'avvenuta riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena nei termini che saranno esposti. 1. Occorre premettere che, in primo grado, il Tribunale, previo giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata recidiva, ha condannato Dell'Acqua alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, applicando sulla pena base di anni 2, mesi 6 di reclusione e 6.000 euro di multa, la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato (con evidente errore di computo rispetto all'entità della riduzione della pena pecuniaria). All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello, riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione e 1.200 di multa a carico sia di Dell'Acqua che del coimputato, così motivando: "valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. e tenuto conto del corretto comportamento processuale degli imputati, si stima equo rideterminare la pena per ciascun imputato in anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa, così calcolata: considerato il giudizio di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva, pena base anni uno di • reclusione ed euro 1.200, ridotta per il rito scelto alla pena sopra indicata (si reputa discostarsi di poco dalla pena minima edittale in ragione del quantitativo non modico della sostanza stupefacente detenuta dagli imputati)". 2. Orbene, risulta evidente dal tenore della motivazione riportata che la Corte territoriale ha omesso di applicare la riduzione di un terzo per la scelta del rito, posto che la pena di anni 1 ed euro 1.200 è stata chiaramente indicata come la pena base, in coerenza con la decisione di discostarsi di poco dal minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 (ovvero mesi 6 di reclusione ed euro 1.032). Su questa pena non è stata tuttavia applicata la diminuente prevista per il rito prescelto, omissione questa cui può porsi rimedio anche in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., non richiedendosi valutazioni di merito, ma dovendosi operare una riduzione di pena nella misura predeterminata prevista dalla legge, per cui in tal senso appare superfluo il rinvio alla Corte territoriale. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendosi rideterminare la pena a carico di ricorrente in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, cui si perviene applicando sulla pena base, già individuata nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa, la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa. C