CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01281/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26588/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché nella qualità di procuratori generali della madre ed erede, [OSCURATO:PERSONA], rappres entat i e di fes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per proc ura specialein atti; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappres. p.t., quale proc uratrice mandataria della APORTIsrl, rappres. e di fesa dall’ avv. to [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] spa, - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania,pubblicata in data 28 giugno2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 19.12.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Fabio e [OSCURATO:PERSONA]- anche quali procuratori di [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], citavano innanzi al Tribunale di Catania la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo l’accertamento di nullità di clausole delconto corrente acceso dal padre, [OSCURATO:PERSONA] , presso l’allora [OSCURATO:PERSONA], relative alla determinazione degli interessi ultra-legali, usurari ed anatocistici applicati, dell'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità della legge n.108/96,. Pertanto, gli attori chiedevano di dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i tassi debitori sostitutivi ex art. 117 settimo comma TUB anche in ragione della violazione degli artt.117,117 bis e 118 TUB, e di condannare la banca convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 63.804,00 procedendoalla liquidazione degli strumenti finanziari intestati al dante causa deceduto. Con sentenza del 29.10. 201 9 , il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: l’attore aveva prodotto solo parte degli estratti-conto relativi al rapporto di conto corrente, non essendo dunque possibile accertare il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisse fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati; risultavapattuita l’identica periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori, per cui anche le doglianze relative alla illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi erano infondate Con sentenza del 28.6.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dei Marino, osservando che: non era stato prodotto il contratto di conto corrente; non era stato dimostrato il tasso d’usura alla stipula contrattuale; non era stato violato il divieto d’anatocismo, essendo applicabile l’art. 120 Tuf; gli attori non avevano provato l’adempimento del contratto di finanziamento, con l’estinzione della garanzia costituita dal mandato a vendere i titoli. Fabio e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di procuratori generali di [OSCURATO:PERSONA]- ricorrono in cassazione, avverso la sentenza d’appello, con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto non dimostrata l’inesistenza del contratto di c onto corrente. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1283 cc e 120 Tub, per aver la Corte d’appello ritenuto che in mancanza del contratto di c onto corrente non vi era prova che tali pattuizioni non fossero state sottoscritte. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cpc, per aver la Corte territoriale omesso la pronuncia sull’eccezione sollevata dai ricorrenti nella comparsa conclusionale in appello circa il difetto di legittimazione della procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. Il primo motivo è inammissibile in quanto la ratio decidendi non è la mancata prova dell’inesistenza di un valido contratto, ma quella della mancata produzione ingiudizio del contratto che la Corte di merito ha invece assunto come stipulato in forma scritta (in particolare rilevando che la banca non aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente), avendo affermato a pag. 7 che «gli attori non hanno certo sostenuto che il contratto di conto corrente sia stato concluso in forma diversa da quella scritta», da cui la mancata prova dell’invalidità delle clausole. Il secondo motivo è parimenti inammissibile,in quanto diretto al riesame dei fatti circa la mancata prova del contenuto delle clausole del contratto concluso per iscritto. Permane, in particolare, la ratio decidendi in termini di mancata prova del contenuto delle clausole del contratto concluso per iscritto. Il terzo motivo è invece fondato. Come risulta dalla comparsa conclusionale in appello, l’eccezione sollevata dai ricorrenti circa il difetto di legittimazione della procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA] è stata sollevata e non è stata decisa, e vi è interesse ad impugnare, anche avuto riguardo al regolamento delle spese processuali in appello. Al riguardo, va osservato che il vizio diomessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su unaeccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omessoesame di un elemento di prova (Cass., n. 7472/2017; n. 27551/2024). Nella specie, la Corte d’appello ha omesso di decidere, anche in forma implicita, sulla suddetta eccezione, emergendo il lamentato vizio di cui all’art. 112 cpc. Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivodel ricorso, dichiarando inammissibili i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese