CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato la sentenza del 3 marzo 2022 emessa dal Giudice di Pace di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento delle spese sostenute dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo di ricorso dei ricorrenti, in cui si denuncia l'erronea applicazione della legge e il vizio della motivazione in ordine al risarcimento del danno e all'affermazione di responsabilità, è inammissibile sia perché diretto a invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità, sia perché questa Corte ha statuito, in tema di ricorso per cassazione, che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inannmissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (SU, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), onere, quest'ultimo, non adempiuto dai ricorrenti; - che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciano l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato solo e soltanto gli elementi di segno accusatorio, è inammissibile poiché anch'esso volto ad invocare una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso degli imputati, con cui denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di procedere nelle forme della rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e al rigetto dell'istanza ex art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché asserisce un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza impugnata, la quale risulta adeguatamente motivata sul punto; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore della parte civile risulta tardiva e come tale non può essere presa in considerazione quale attività difensiva idonea a giustificare la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali; P.Q.MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte