CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 16522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiestadi applicazione della continuazione in executivis.2. Con successivo atto, trasmesso in data 30 gennaio 2026 dall’[OSCURATO:PERSONA] dellaCasa circondariale di Eboli, il suddetto ha dichiarato di rinunciare al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.d), essendo intervenuta rinuncia all’impugnazione.2. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniariache pare congruo quantificare nella specie (attesa la rinuncia) in euro cinquecento.Deve essere disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendo il provvedimentoimpugnato sulle condizioni di salute del condannato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.