CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la sussistenza del reato - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato all'imputato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dagli elementi indicati alle p. 3 e 4 della sentenza impugnata, ossia il sequestro di 78,7 gr. di hashish diviso in due panetti e tre stecche, da cui erano ricavabili 507 dosi medie, nonché di due bilancini di precisione funzionanti e della somma di 40 euro in contanti, composta da banconote di piccolo taglio, e dal testo di una conversazione whatsapp rinvenuta sul cellulare dell'imputato, in cui tale [OSCURATO:PERSONA]Ambriosio si era rivolto al Reflettore per acquistare alcuna dosi di hashish; rilevato che i tre restanti motivi, che a vario titolo contestano il trattamento punitivo, sono inammissibili, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato sia la mancata esclusione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, in considerazione dei plurimi precedenti penali, per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e del fatto che, da tempo, l'imputato, è stato dichiarato recidivo qualificato, da ciò desumendo, in maniera non implausibile sul piano logico, che i periodi di carcerazione patiti non hanno sortito alcun effetto dissuasivo, sicché il reato oggetto del processo è la manifestazione di una più spiccata pericolosità sociale; sia la determinazione della pena, stimata equa ai sensi dell'art.133 cod. pen. e considerando l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; sia l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena, attesa la negativa personalità del reato, il quale, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per due anni nel 2017, ha dimostrato di non essere affidabile nell'osservanza degli obblighi ad essa connessi, avendo riportato una condanna definitiva per la violazione di dette prescrizioni; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio