CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12827/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41700-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna per concorso in atti persecutori; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è indeducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché generico per omesso confronto con la motivazione, la quale ha invero ricostruito, in maniera del tutto logica e coerente, le ragioni per cui deve ritenersi che la condotta tenuta dall'imputato sia stata tale da ingenerare nelle vittime uno stato di turbamento psicologico, tanto da essersi anche rivolti a un medico specialista (pagg. 11 e 12 dell'impugnata sentenza); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, il quale denunzia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione ( pag. 12) dei principi secondo cui il Giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; valutazione con la quale il ricorso non si confronta se non tramite la deduzione di elementi di natura prettamente fattuale; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta erronea applicazione di legge in relazione ai presupposti per il risarcimento del danno patito dalle parti civili, è inammissibile, giacchè la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale ha natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.