CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto ingiustificato di un pugnale da sub, tre coltelli, uno spray antiaggressione e una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di possesso di strumenti atti a forzare e aprire serrature, essendo stato condannato per reati determinati da motivi di lucro, in Maracalagonis 1'8 luglio 2017. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione, in coerenza con le risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che la Corte di appello ha preso in esame la deduzione difensiva in ordine alla giustificazione data dall'imputato in ordine al possesso dei coltelli e degli altri strumenti rinvenuti; che la disponibilità immediata delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere non viene meno se detenuti nel cofano dell'autovettura su cui si viaggia, e non è necessario individuare un preciso obiettivo di offesa in capo all'imputato; che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato a fronte della compiuta motivazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il con igliere estensore Il pres