Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 26335/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20536/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Vincenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio p.e.c. come da Registri di Giustizia - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., - intimata - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., - intimata - avverso la SENTENZA n. 1052/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 20.4.2022, non notificata.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23.6.2023.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20536/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Vincenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio p.e.c. come da Registri di Giustizia - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., - intimata - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., - intimata - avverso la SENTENZA n. 1052/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 20.4.2022, non notificata. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23.6.2023.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 26335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris