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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 33474/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26948/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, sez. 6, n. 71/6/2020, depositata il 17.1.2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Fatti di causa

1. Con avvisi di liquidazione n. 2016/ORA00154, 2016/ORA00157 e 2016/ORA00159, notificati il 5.11.2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Direzione provinciale 1 – [OSCURATO:PERSONA] di Torino procedeva alla registrazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986, di tre scritture private, prodotte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torino, promosso da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del predetto Sabatino.

2. Il contribuente proponeva ricorso deducendo di essere stato vittima di una truffa operata da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva utilizzato le tre scritture private di riconoscimento di debito per ottenere il decreto ingiuntivo.

3. Con sentenza n. 1558/3/2017 la C.T.P. di Torino rigettava il ricorso affermando che l’inesistenza del debito, quand’anche accertata in sede civile, non poteva travolgere gli effetti tributari derivanti dalle dichiarazioni rilasciate dal contribuente.

3. Il contribuente proponeva appello e la C.T.R., nella sentenza impugnata, accoglieva l’impugnazione affermando che il ricorrente non poteva essere considerato soggetto passivo dell’imposta proporzionale di registro, in ossequio al disposto dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in forza del quale, in relazione al decreto ingiuntivo unico soggetto obbligato al pagamento dell’imposta era chi si era rivolto all’Autorità giudiziaria per ottenere il provvedimento.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

5. Il contribuente è rimasto intimato.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. 131 del 1986, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, parte ricorrente censura la Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 decisione del giudice regionale per aver erroneamente ritenuto oggetto di tassazione il decreto ingiuntivo in luogo delle tre scritture private, oggetto di registrazione d’ufficio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost. e 112 c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 10 e 15 TUR, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.” si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla debenza, in capo al contribuente, dell’imposta richiesta per la registrazione d’ufficio delle tre scritture private depositate nel procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla di lui creditrice.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Nella sentenza impugnata è stata valutata la corretta applicazione dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, e non delle tre scritture private.

Il giudice regionale, infatti, ha così motivato: “[OSCURATO:PERSONA] ritiene il signor [OSCURATO:PERSONA] non soggetto passivo dell’imposta proporzionale di registro ed oneri accessori che l’Agenzia delle Entrate pretende sul valore patrimoniale delle tre scritture utilizzate dalla signora [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 115/2013.

Invero, una comprensibile deroga al principio di solidarietà è prevista dallo stesso art. 57 del T.U.R. in relazione ai decreti ingiuntivi, per i quali unici soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono coloro che si sono rivolti all’Autorità giurisdizionale per ottenere l’emissione di tali provvedimenti.

La diversa previsione si spiega avendo riguardo alla situazione di contraddittorio imperfetto che caratterizza il procedimento per decreto ingiuntivo, nell’ambito del quale il creditore ricorrente – sulla base di idonea prova scritta ed inaudita altera parte – è in grado di ottenere dal giudice un provvedimento potenzialmente già Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 esecutivo, al quale il debitore potrà reagire nella successiva ed eventuale fase di opposizione, essa sì a contraddittorio pieno.

Essendo il solo creditore parte in senso tecnico della procedura monitoria, il legislatore fiscale pone a suo esclusivo carico l’onere di assolvere l’imposta di registro sul conseguente decreto ingiuntivo, salva naturalmente la possibilità di inserire anche tale esborso all’interno dell’atto di precetto propedeutico all’eventuale successiva attività di esecuzione forzata” (pagg. 4 e 5 della sentenza).

3.2. Mentre la C.T.P. ha fatto implicito riferimento al riconoscimento di debito delle scritture private sottoscritte dal contribuente, il giudice regionale non ha qualificato gli atti tassati, erroneamente ritenendo oggetto di tassazione il decreto ingiuntivo e non le predette scritture.

3.3. Né la CTP, né la CTR, hanno poi precisato se le tre scritture private siano state poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento e, dunque, se per tale via, debbano considerarsi enunciate o, se, invece siano state solo allegate al decreto ingiuntivo.

Ove, infatti, il giudice regionale dovesse ritenere, all’esito dell’accertamento in fatto, che si versi in tale seconda ipotesi, troverebbe applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 16 marzo 2023, n. 7682, in forza del quale il deposito di un documento a fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.

4. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data ubblicazione 22/12/2025 P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, 11 settembre 2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data pubblicazione 22/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26948/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, sez. 6, n. 71/6/2020, depositata il 17.1.2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Fatti di causa 1. Con avvisi di liquidazione n. 2016/ORA00154, 2016/ORA00157 e 2016/ORA00159, notificati il 5.11.2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Direzione provinciale 1 – [OSCURATO:PERSONA] di Torino procedeva alla registrazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986, di tre scritture private, prodotte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torino, promosso da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del predetto Sabatino. 2. Il contribuente proponeva ricorso deducendo di essere stato vittima di una truffa operata da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva utilizzato le tre scritture private di riconoscimento di debito per ottenere il decreto ingiuntivo. 3. Con sentenza n. 1558/3/2017 la C.T.P. di Torino rigettava il ricorso affermando che l’inesistenza del debito, quand’anche accertata in sede civile, non poteva travolgere gli effetti tributari derivanti dalle dichiarazioni rilasciate dal contribuente. 3. Il contribuente proponeva appello e la C.T.R., nella sentenza impugnata, accoglieva l’impugnazione affermando che il ricorrente non poteva essere considerato soggetto passivo dell’imposta proporzionale di registro, in ossequio al disposto dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in forza del quale, in relazione al decreto ingiuntivo unico soggetto obbligato al pagamento dell’imposta era chi si era rivolto all’Autorità giudiziaria per ottenere il provvedimento. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi. 5. Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. 131 del 1986, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, parte ricorrente censura la Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 decisione del giudice regionale per aver erroneamente ritenuto oggetto di tassazione il decreto ingiuntivo in luogo delle tre scritture private, oggetto di registrazione d’ufficio. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost. e 112 c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 10 e 15 TUR, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.” si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla debenza, in capo al contribuente, dell’imposta richiesta per la registrazione d’ufficio delle tre scritture private depositate nel procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla di lui creditrice. 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Nella sentenza impugnata è stata valutata la corretta applicazione dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, e non delle tre scritture private. Il giudice regionale, infatti, ha così motivato: “[OSCURATO:PERSONA] ritiene il signor [OSCURATO:PERSONA] non soggetto passivo dell’imposta proporzionale di registro ed oneri accessori che l’Agenzia delle Entrate pretende sul valore patrimoniale delle tre scritture utilizzate dalla signora [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 115/2013. Invero, una comprensibile deroga al principio di solidarietà è prevista dallo stesso art. 57 del T.U.R. in relazione ai decreti ingiuntivi, per i quali unici soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono coloro che si sono rivolti all’Autorità giurisdizionale per ottenere l’emissione di tali provvedimenti. La diversa previsione si spiega avendo riguardo alla situazione di contraddittorio imperfetto che caratterizza il procedimento per decreto ingiuntivo, nell’ambito del quale il creditore ricorrente – sulla base di idonea prova scritta ed inaudita altera parte – è in grado di ottenere dal giudice un provvedimento potenzialmente già Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 esecutivo, al quale il debitore potrà reagire nella successiva ed eventuale fase di opposizione, essa sì a contraddittorio pieno. Essendo il solo creditore parte in senso tecnico della procedura monitoria, il legislatore fiscale pone a suo esclusivo carico l’onere di assolvere l’imposta di registro sul conseguente decreto ingiuntivo, salva naturalmente la possibilità di inserire anche tale esborso all’interno dell’atto di precetto propedeutico all’eventuale successiva attività di esecuzione forzata” (pagg. 4 e 5 della sentenza). 3.2. Mentre la C.T.P. ha fatto implicito riferimento al riconoscimento di debito delle scritture private sottoscritte dal contribuente, il giudice regionale non ha qualificato gli atti tassati, erroneamente ritenendo oggetto di tassazione il decreto ingiuntivo e non le predette scritture. 3.3. Né la CTP, né la CTR, hanno poi precisato se le tre scritture private siano state poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento e, dunque, se per tale via, debbano considerarsi enunciate o, se, invece siano state solo allegate al decreto ingiuntivo. Ove, infatti, il giudice regionale dovesse ritenere, all’esito dell’accertamento in fatto, che si versi in tale seconda ipotesi, troverebbe applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 16 marzo 2023, n. 7682, in forza del quale il deposito di un documento a fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986. 4. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. 5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data ubblicazione 22/12/2025 P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, 11 settembre 2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26948/2020 Numero sezionale 6248/2025 Numero di raccolta generale 33474/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
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