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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 21438/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11400/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia n. 497 del 6/3/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 il Comune di Ceggia bandiva un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una nuova scuola elementare, nonché per la ristrutturazione di due piazze cittadine; con determinazione dirigenziale n. 40 dell’11 marzo 2003 l’appalto veniva aggiudicato alla costituenda associazione temporanea di imprese (ATI) tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (mandataria) e l’arch. [OSCURATO:PERSONA] (mandante); completati i lavori, la [OSCURATO:SOCIETA]. agiva per ottenere il saldo, ottenendo un decreto ingiuntivo (n. 587 del 29 dicembre 2005), poi opposto dal Comune, che svolgeva contestazioni sull’esecuzione dei lavori; il Tribunale di Venezia - Sezione di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, con la sentenza n. 517 del 25 novembre 2011, così provvedeva: «Accerta e dichiara che [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella sua qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. -arch. [OSCURATO:PERSONA], non ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali; dispone quindi la riduzione del prezzo del contratto di appalto e la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni tutti patiti dal Comune di Ceggia, come da narrativa; per l’effetto, condanna [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella sua qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. - arch. [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere al Comune di Ceggia la somma di € 855.242,48; [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella sua qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] -arch. [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice opponente, liquidate in € 14.500,00 per diritti, € 30.500,00 per onorari, € 1.366,32 per spese imponibili ed € 1.030,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre spese di CTP»; investita dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1244 del 21 maggio 2014, riformava parzialmente la decisione di primo grado, così provvedendo: «condanna [OSCURATO:SOCIETA]. [rimasta contumace], in proprio e quale mandataria dell’[OSCURATO:SOCIETA].-arch. [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere al Comune di Ceggia la somma di € 972.204,83 … condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese processuali sostenute», di seguito liquidate; questa Corte - Cass. Sez. 1, n. 30106 del 21/11/2018 - dichiarava inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA].; nel 2018 il Comune di Ceggia avviava un nuovo giudizio ex art. 702-bis c.p.c. per il riconoscimento della responsabilità solidale dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata condannata a pagare al Comune stessa in forza della citata sentenza della Corte d’appello veneta; la domanda non era fondata sulla posizione di progettista e direttore dei lavori dell’odierno ricorrente, bensì sulla sua qualità di membro dell’[OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], istituita con contratto stipulato in data 2 maggio 2003; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1827 del 4 ottobre 2018, così provvedeva: «… va osservato che la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] di Piave n. 517, passata in giudicato sul punto (v. pag. 8 sentenza appello), già condanna F.lli [OSCURATO:PERSONA], “in proprio e nella sua qualità di mandataria dell’[OSCURATO:SOCIETA]. -arch. [OSCURATO:PERSONA]”, al risarcimento dei danni tutti patiti dal Comune di Ceggia, per un importo pari alla somma di € 855.242,48.

E che tale pronuncia, quanto alla ritenuta responsabilità dell’ATI, abbia efficacia di giudicato anche nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di ulteriori e diverse indagini istruttorie, dipende dalla stessa natura giuridica dell’[OSCURATO:PERSONA] di imprese … nel diverso giudizio, in modo del tutto coerente con l’odierna qualificazione giuridica dei rapporti tra le parti, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata condannata, “in proprio e nella sua qualità di mandataria dell’[OSCURATO:SOCIETA]. -arch. [OSCURATO:PERSONA]”.

E, trattandosi di mandato con rappresentanza (v. anche infra), tale pronuncia fa stato anche nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], quale mandante.

La domanda del Comune di Ceggia proposta nel presente giudizio appare allora identica sotto tutti i profili, non solo soggettivo ma anche oggettivo sia quanto al profilo della causa petendi che del petitum , a quella oggetto della diversa causa dove è rimasta vittoriosa in base a pronuncia che già fa stato nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che l’azione proposta in questo giudizio deve ritenersi inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.»; oltre a dichiarare inammissibile la domanda del Comune, il Tribunale rigettava la richiesta svolta dallo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il debito era estraneo all’attività professionale oggetto di copertura assicurativa; in data 2 marzo 2020 il Comune di Ceggia notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto per il pagamento di Euro 883.054,89; il debitore proponeva opposizione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando l’efficacia nei suoi confronti del titolo azionato dall’ente locale (la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1244 del 21 maggio 2014); il Comune procedeva in executiviscon pignoramento immobiliare del 3 giugno 2020 in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., eccependo la non riferibilità del titolo esecutivo impiegato e l’impignorabilità dei beni ex art. 170 c.c.; respinta dal giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione della procedura, le due opposizioni venivano riunite; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1353 del 2 luglio 2021, rigettava le opposizioni; [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione e la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 497 del 6 marzo 2023, rigettava l’appello, confermando la pronuncia di primo grado; per quanto qui rileva, la Corte di merito così illustrava la propria decisione: «… la sentenza n. 1827/2018 del Tribunale di Venezia ha accertato - con statuizione su cui si è formato il giudicato - che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell’ATI Paccagnan - [OSCURATO:PERSONA], che è stata azionata dal Comune di Ceggia in via esecutiva nei confronti dell’odierno appellante, fa stato anche nei confronti di quest’ultimo.

A questa Corte è pertanto sottratto il potere di valutare se il titolo esecutivo ottenuto dal Comune nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. legittimi o meno l’esecuzione nei confronti del libero professionista che all’interno dell’associazione temporanea di imprese costituita per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di costruzione della scuola elementare “[OSCURATO:PERSONA]” ha assunto la veste di mandante, poiché detto accertamento è già stato compiuto da altro giudice con statuizione coperta da giudicato.

Ad ogni modo, non appare superfluo ricordare che l’associazione temporanea di imprese non costituisce una persona giuridica distinta dalle imprese riunite, ma è caratterizzata da un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente all’impresa “capogruppo”che è legittimata a compiere, con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’affare comune e produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti (Cass. n. 6757 del 17/05/2001).

È dunque coerente e funzionale rispetto a tale sistema che l’amministrazione, in caso di inadempimento del contratto di appalto, possa azionare le proprie pretese nei confronti della sola capogruppo, nella sua veste di rappresentante ex lege di tutte le imprese associate. … Nel caso di specie, il titolo esecutivo è stato pronunciato nei confronti dell’impresa capogruppo “in proprio e nella qualità”di rappresentante delle altre imprese associate, il che, dal punto di vista della logica formale, costituisce una pronuncia di condanna sia del rappresentante, sia del rappresentato. … Nel caso di specie, il titolo esecutivo è stato pronunciato nei confronti dell’impresa capogruppo “in proprio e nella qualità” di rappresentante delle altre imprese associate, il che, dal punto di vista della logica formale, costituisce una pronuncia di condanna sia del rappresentante, sia del rappresentato.… L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale … Date queste premesse, la decisione impugnata - laddove ha escluso che l’opponente abbia compiutamente assolto l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell’impignorabilità dell’immobile di sua proprietà conferito nel fondo patrimoniale - si sottrae a censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, in difetto di qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia, deve ritenersi che proprio e soltanto dall’attività professionale dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare ed è incontestabile che nell’eserciziodella professione rientri lo svolgimento delle funzioni di progettista e direttore dei lavori, che sono quelle per le quali egli ha partecipato alla costituzione dell’ATI che è risultata aggiudicataria dei lavori appaltati dal Comune di Ceggia e dalla cui inesatta esecuzione deriva la sua responsabilità in solido con l’impresa mandataria.»; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi; resisteva con controricorso il Comune di Ceggia; all’esito della camera di consiglio del 3/7/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione art. 3, comma 8, DPR. 34/2000 - violazione art. 13 dell’allora vigente L. 109/94»; il motivo si articola in due censure; con la prima il ricorrente contesta la legittimità dell’azione esecutiva promossa dal Comune di Ceggia nei suoi confronti, sostenendo che l’ATI ([OSCURATO:PERSONA] di Imprese) tra lui e la [OSCURATO:SOCIETA]. era di tipo “verticale” e, quindi, che la responsabilità doveva essere limitata alla sola impresa esecutrice (mandataria), sicché il titolo esecutivo azionato non poteva essere esteso automaticamente al mandante, in assenza di una responsabilità solidale; con la seconda si critica l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’accertamento per cui il titolo fa stato nei suoi confronti è già stato compiuto dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 1827 del 4/10/2018, passata in giudicato, perché «la valutazione circa la portata, la validità ed il perimetro del titolo esecutivo azionato rappresenta prerogativa che appartiene in via esclusiva al Giudice dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale è tenuto sul punto a compiere autonoma indagine»; la Corte d’appello ha diffusamente spiegato che la responsabilità nei confronti del committente delle imprese in ATI è solidale e che, in virtù della rappresentanza, collettiva, gratuita, irrevocabile e conferita ex lege all ’ impresa mandataria per la gestione dei rapporti (anche processuali), gli effetti degli atti si ripercuotono necessariamente sulla mandante; la decisione è conforme a legge, poiché all’[OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], istituita con contratto stipulato in data 2 maggio 2003, si applica il disposto dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 17/3/1995, n. 157, come sostituito dall’art. 9 del d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 65 e poi abrogato nel 2006, norma che stabiliva che «l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate»; inoltre, secondo la giurisprudenza, «Al mandatario di un’associazione temporanea d’impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto sicché l’appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l’offerta delle imprese riunite in associazione» (Cass. Sez. 1, 16/05/2018, n. 11949, Rv. 648563-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 6, 28/11/2011, n. 25204, Rv. 620607-01) e «Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese costituita per l’esecuzione di un subappalto, l’impresa mandataria è solidalmente responsabile con la mandante per le obbligazioni assunte da quest’ultima per l’esecuzione del contratto (Cass. Sez. 3, 21/10/2022, n. 31135, Rv. 666108-01)»; peraltro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il predetto mandato non ha una rilevanza soltanto interna all’associazione, ma ripercuote i suoi effetti all’esterno e nei confronti del committente, perché «il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria - , con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo» (Cass. Sez. 1, 30/08/2004, n. 17411, Rv. 576407-01); in relazione alla seconda censura, il ricorrente non contesta l’affermazione della Corte d’appello relativa alla formazione del giudicato sulla corretta interpretazione del titolo esecutivo, ma si limita a sostenere, infondatamente, che un’ulteriore valutazione spetterebbe al giudice dell’esecuzione; per come è formulata la censura è inammissibile, sia perché, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., manca qualsivoglia illustrazione delle argomentazioni poste a fondamento della stringata critica, sia perché, in base a noti principî, il riconoscimento di una res iudicatasulla natura della ATI e sulla responsabilità solidale dell’odierno ricorrente non può essere oggetto di ulteriore e diversa valutazione in sede esecutiva, essendo preclusa al giudice dell’esecuzione l’integrazione (e, a maggior ragione, la correzione) di una decisione definitiva adottata in sede di cognizione; col secondo e col terzo motivo, il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. … Violazione del giudicato esterno sotteso alla sentenza del Trib.

Venezia 1827/2018 in punto di estraneità del debito azionato all’attività professionale dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] in quanto trattasi di obbligazione di garanzia “volontariamente assunta”.

Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 Preleggi …» e «Violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. … Violazione dei principi di diritto desumibili dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8201 del 27.04.2020 …»; le suesposte censure -che riguardano i limiti dell’espropriazione forzata di beni in fondo patrimoniale - possono essere esaminate congiuntamente: il ricorrente sostiene l’impignorabilità degli immobili staggiti (inclusi in un fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia), in quanto il debito azionato non è collegato direttamente all’attività professionale, ma deriva da una garanzia volontaria assunta in qualità di mandante dell’ATI, come riconosciuto, con effetti di giudicato, dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1827/2018 (che ha escluso la copertura assicurativa), sicché, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, l’azione esecutiva è preclusa per crediti che sono solo indirettamente collegati all’attività professionale; i motivi sono infondati; come recentemente statuito da questa Corte (anche a risoluzione di un disallineamento giurisprudenziale), «In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all’espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia -da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all’incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità -del debito contratto, anche se questo è sorto nell’ ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, exart. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.» (Cass. Sez. 3, 12/12/2024, n. 32146, Rv. 673161-01); nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha affermato che è mancata «qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia» e che, di conseguenza, deve ritenersi che dall’attività professionale dell’odierno ricorrente derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare»; a fronte di tale motivazione, [OSCURATO:PERSONA] invoca inappropriatamente il giudicato esterno, atteso che la citata pronuncia del Tribunale di Venezia n. 1827/2018 ha sì stabilito che il debito non afferiva all’attività professionale e che, dunque, non poteva essere oggetto della copertura assicurativa, ma non ha affatto sancito che il debito contratto come mandante dell’ATI fosse quello di un mero garante, né che l’attività imprenditoriale svolta nell’ATI stessa fosse estranea ai bisogni della famiglia (nel significato fatto proprio dalla decisione di legittimità sopra citata); in conclusione, il ricorso va respinto e a tale decisione consegue la condanna delricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11400/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia n. 497 del 6/3/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 il Comune di Ceggia bandiva un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una nuova scuola elementare, nonché per la ristrutturazione di due piazze cittadine; con determinazione dirigenziale n. 40 dell’11 marzo 2003 l’appalto veniva aggiudicato alla costituenda associazione temporanea di imprese (ATI) tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (mandataria) e l’arch. [OSCURATO:PERSONA] (mandante); completati i lavori, la [OSCURATO:SOCIETA]. agiva per ottenere il saldo, ottenendo un decreto ingiuntivo (n. 587 del 29 dicembre 2005), poi opposto dal Comune, che svolgeva contestazioni sull’esecuzione dei lavori; il Tribunale di Venezia - Sezione di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, con la sentenza n. 517 del 25 novembre 2011, così provvedeva: «Accerta e dichiara che [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella sua qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. -arch. [OSCURATO:PERSONA], non ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali; dispone quindi la riduzione del prezzo del contratto di appalto e la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni tutti patiti dal Comune di Ceggia, come da narrativa; per l’effetto, condanna [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella sua qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. - arch. [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere al Comune di Ceggia la somma di € 855.242,48; [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella sua qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] -arch. [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice opponente, liquidate in € 14.500,00 per diritti, € 30.500,00 per onorari, € 1.366,32 per spese imponibili ed € 1.030,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre spese di CTP»; investita dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1244 del 21 maggio 2014, riformava parzialmente la decisione di primo grado, così provvedendo: «condanna [OSCURATO:SOCIETA]. [rimasta contumace], in proprio e quale mandataria dell’[OSCURATO:SOCIETA].-arch. [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere al Comune di Ceggia la somma di € 972.204,83 … condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese processuali sostenute», di seguito liquidate; questa Corte - Cass. Sez. 1, n. 30106 del 21/11/2018 - dichiarava inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA].; nel 2018 il Comune di Ceggia avviava un nuovo giudizio ex art. 702-bis c.p.c. per il riconoscimento della responsabilità solidale dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata condannata a pagare al Comune stessa in forza della citata sentenza della Corte d’appello veneta; la domanda non era fondata sulla posizione di progettista e direttore dei lavori dell’odierno ricorrente, bensì sulla sua qualità di membro dell’[OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], istituita con contratto stipulato in data 2 maggio 2003; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1827 del 4 ottobre 2018, così provvedeva: «… va osservato che la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] di Piave n. 517, passata in giudicato sul punto (v. pag. 8 sentenza appello), già condanna F.lli [OSCURATO:PERSONA], “in proprio e nella sua qualità di mandataria dell’[OSCURATO:SOCIETA]. -arch. [OSCURATO:PERSONA]”, al risarcimento dei danni tutti patiti dal Comune di Ceggia, per un importo pari alla somma di € 855.242,48. E che tale pronuncia, quanto alla ritenuta responsabilità dell’ATI, abbia efficacia di giudicato anche nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di ulteriori e diverse indagini istruttorie, dipende dalla stessa natura giuridica dell’[OSCURATO:PERSONA] di imprese … nel diverso giudizio, in modo del tutto coerente con l’odierna qualificazione giuridica dei rapporti tra le parti, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata condannata, “in proprio e nella sua qualità di mandataria dell’[OSCURATO:SOCIETA]. -arch. [OSCURATO:PERSONA]”. E, trattandosi di mandato con rappresentanza (v. anche infra), tale pronuncia fa stato anche nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], quale mandante. La domanda del Comune di Ceggia proposta nel presente giudizio appare allora identica sotto tutti i profili, non solo soggettivo ma anche oggettivo sia quanto al profilo della causa petendi che del petitum , a quella oggetto della diversa causa dove è rimasta vittoriosa in base a pronuncia che già fa stato nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l’azione proposta in questo giudizio deve ritenersi inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.»; oltre a dichiarare inammissibile la domanda del Comune, il Tribunale rigettava la richiesta svolta dallo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il debito era estraneo all’attività professionale oggetto di copertura assicurativa; in data 2 marzo 2020 il Comune di Ceggia notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto per il pagamento di Euro 883.054,89; il debitore proponeva opposizione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando l’efficacia nei suoi confronti del titolo azionato dall’ente locale (la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1244 del 21 maggio 2014); il Comune procedeva in executiviscon pignoramento immobiliare del 3 giugno 2020 in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., eccependo la non riferibilità del titolo esecutivo impiegato e l’impignorabilità dei beni ex art. 170 c.c.; respinta dal giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione della procedura, le due opposizioni venivano riunite; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1353 del 2 luglio 2021, rigettava le opposizioni; [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione e la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 497 del 6 marzo 2023, rigettava l’appello, confermando la pronuncia di primo grado; per quanto qui rileva, la Corte di merito così illustrava la propria decisione: «… la sentenza n. 1827/2018 del Tribunale di Venezia ha accertato - con statuizione su cui si è formato il giudicato - che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell’ATI Paccagnan - [OSCURATO:PERSONA], che è stata azionata dal Comune di Ceggia in via esecutiva nei confronti dell’odierno appellante, fa stato anche nei confronti di quest’ultimo. A questa Corte è pertanto sottratto il potere di valutare se il titolo esecutivo ottenuto dal Comune nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. legittimi o meno l’esecuzione nei confronti del libero professionista che all’interno dell’associazione temporanea di imprese costituita per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di costruzione della scuola elementare “[OSCURATO:PERSONA]” ha assunto la veste di mandante, poiché detto accertamento è già stato compiuto da altro giudice con statuizione coperta da giudicato. Ad ogni modo, non appare superfluo ricordare che l’associazione temporanea di imprese non costituisce una persona giuridica distinta dalle imprese riunite, ma è caratterizzata da un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente all’impresa “capogruppo”che è legittimata a compiere, con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’affare comune e produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti (Cass. n. 6757 del 17/05/2001). È dunque coerente e funzionale rispetto a tale sistema che l’amministrazione, in caso di inadempimento del contratto di appalto, possa azionare le proprie pretese nei confronti della sola capogruppo, nella sua veste di rappresentante ex lege di tutte le imprese associate. … Nel caso di specie, il titolo esecutivo è stato pronunciato nei confronti dell’impresa capogruppo “in proprio e nella qualità”di rappresentante delle altre imprese associate, il che, dal punto di vista della logica formale, costituisce una pronuncia di condanna sia del rappresentante, sia del rappresentato. … Nel caso di specie, il titolo esecutivo è stato pronunciato nei confronti dell’impresa capogruppo “in proprio e nella qualità” di rappresentante delle altre imprese associate, il che, dal punto di vista della logica formale, costituisce una pronuncia di condanna sia del rappresentante, sia del rappresentato.… L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale … Date queste premesse, la decisione impugnata - laddove ha escluso che l’opponente abbia compiutamente assolto l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell’impignorabilità dell’immobile di sua proprietà conferito nel fondo patrimoniale - si sottrae a censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, in difetto di qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia, deve ritenersi che proprio e soltanto dall’attività professionale dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare ed è incontestabile che nell’eserciziodella professione rientri lo svolgimento delle funzioni di progettista e direttore dei lavori, che sono quelle per le quali egli ha partecipato alla costituzione dell’ATI che è risultata aggiudicataria dei lavori appaltati dal Comune di Ceggia e dalla cui inesatta esecuzione deriva la sua responsabilità in solido con l’impresa mandataria.»; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi; resisteva con controricorso il Comune di Ceggia; all’esito della camera di consiglio del 3/7/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione art. 3, comma 8, DPR. 34/2000 - violazione art. 13 dell’allora vigente L. 109/94»; il motivo si articola in due censure; con la prima il ricorrente contesta la legittimità dell’azione esecutiva promossa dal Comune di Ceggia nei suoi confronti, sostenendo che l’ATI ([OSCURATO:PERSONA] di Imprese) tra lui e la [OSCURATO:SOCIETA]. era di tipo “verticale” e, quindi, che la responsabilità doveva essere limitata alla sola impresa esecutrice (mandataria), sicché il titolo esecutivo azionato non poteva essere esteso automaticamente al mandante, in assenza di una responsabilità solidale; con la seconda si critica l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’accertamento per cui il titolo fa stato nei suoi confronti è già stato compiuto dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 1827 del 4/10/2018, passata in giudicato, perché «la valutazione circa la portata, la validità ed il perimetro del titolo esecutivo azionato rappresenta prerogativa che appartiene in via esclusiva al Giudice dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale è tenuto sul punto a compiere autonoma indagine»; la Corte d’appello ha diffusamente spiegato che la responsabilità nei confronti del committente delle imprese in ATI è solidale e che, in virtù della rappresentanza, collettiva, gratuita, irrevocabile e conferita ex lege all ’ impresa mandataria per la gestione dei rapporti (anche processuali), gli effetti degli atti si ripercuotono necessariamente sulla mandante; la decisione è conforme a legge, poiché all’[OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], istituita con contratto stipulato in data 2 maggio 2003, si applica il disposto dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 17/3/1995, n. 157, come sostituito dall’art. 9 del d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 65 e poi abrogato nel 2006, norma che stabiliva che «l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate»; inoltre, secondo la giurisprudenza, «Al mandatario di un’associazione temporanea d’impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto sicché l’appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l’offerta delle imprese riunite in associazione» (Cass. Sez. 1, 16/05/2018, n. 11949, Rv. 648563-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 6, 28/11/2011, n. 25204, Rv. 620607-01) e «Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese costituita per l’esecuzione di un subappalto, l’impresa mandataria è solidalmente responsabile con la mandante per le obbligazioni assunte da quest’ultima per l’esecuzione del contratto (Cass. Sez. 3, 21/10/2022, n. 31135, Rv. 666108-01)»; peraltro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il predetto mandato non ha una rilevanza soltanto interna all’associazione, ma ripercuote i suoi effetti all’esterno e nei confronti del committente, perché «il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria - , con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo» (Cass. Sez. 1, 30/08/2004, n. 17411, Rv. 576407-01); in relazione alla seconda censura, il ricorrente non contesta l’affermazione della Corte d’appello relativa alla formazione del giudicato sulla corretta interpretazione del titolo esecutivo, ma si limita a sostenere, infondatamente, che un’ulteriore valutazione spetterebbe al giudice dell’esecuzione; per come è formulata la censura è inammissibile, sia perché, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., manca qualsivoglia illustrazione delle argomentazioni poste a fondamento della stringata critica, sia perché, in base a noti principî, il riconoscimento di una res iudicatasulla natura della ATI e sulla responsabilità solidale dell’odierno ricorrente non può essere oggetto di ulteriore e diversa valutazione in sede esecutiva, essendo preclusa al giudice dell’esecuzione l’integrazione (e, a maggior ragione, la correzione) di una decisione definitiva adottata in sede di cognizione; col secondo e col terzo motivo, il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. … Violazione del giudicato esterno sotteso alla sentenza del Trib. Venezia 1827/2018 in punto di estraneità del debito azionato all’attività professionale dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] in quanto trattasi di obbligazione di garanzia “volontariamente assunta”. Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 Preleggi …» e «Violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. … Violazione dei principi di diritto desumibili dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8201 del 27.04.2020 …»; le suesposte censure -che riguardano i limiti dell’espropriazione forzata di beni in fondo patrimoniale - possono essere esaminate congiuntamente: il ricorrente sostiene l’impignorabilità degli immobili staggiti (inclusi in un fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia), in quanto il debito azionato non è collegato direttamente all’attività professionale, ma deriva da una garanzia volontaria assunta in qualità di mandante dell’ATI, come riconosciuto, con effetti di giudicato, dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1827/2018 (che ha escluso la copertura assicurativa), sicché, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, l’azione esecutiva è preclusa per crediti che sono solo indirettamente collegati all’attività professionale; i motivi sono infondati; come recentemente statuito da questa Corte (anche a risoluzione di un disallineamento giurisprudenziale), «In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all’espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia -da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all’incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità -del debito contratto, anche se questo è sorto nell’ ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, exart. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.» (Cass. Sez. 3, 12/12/2024, n. 32146, Rv. 673161-01); nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha affermato che è mancata «qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia» e che, di conseguenza, deve ritenersi che dall’attività professionale dell’odierno ricorrente derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare»; a fronte di tale motivazione, [OSCURATO:PERSONA] invoca inappropriatamente il giudicato esterno, atteso che la citata pronuncia del Tribunale di Venezia n. 1827/2018 ha sì stabilito che il debito non afferiva all’attività professionale e che, dunque, non poteva essere oggetto della copertura assicurativa, ma non ha affatto sancito che il debito contratto come mandante dell’ATI fosse quello di un mero garante, né che l’attività imprenditoriale svolta nell’ATI stessa fosse estranea ai bisogni della famiglia (nel significato fatto proprio dalla decisione di legittimità sopra citata); in conclusione, il ricorso va respinto e a tale decisione consegue la condanna delricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d
Decreto Cassazione n. 21438/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris