CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01478/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione per plurimi fatti di minacce, percosse, lesioni personali, danneggiamento e violenza privata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità, è proposto fuori dei casi previsti (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) ed è, comunque, generico e versato in fatto; Considerato che il secondo motivo, proposto in punto pena (segnatamente, con riferimento all'entità della stessa, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla diminuente per la seminfermità ex art. 89 cod. pen.), è del pari generico ed assertivo; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]