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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11047/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 74, comma 3, 80, lett. a) e b) (in relazione all'art. 112 n. 4), D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 81, 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9).

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, un illecito traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina e crack) nel quartiere "Sperone" di Palermo, ed in particolare nella piazza di spaccio denominata "[OSCURATO:PERSONA]".

Tale attività investigativa aveva, peraltro, portato - ancor prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari - a diversi arresti in flagranza ed a sequestri di ingenti quantitativi di droga, alcuni dei quali effettuati presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, ritenuta una vera e propria "casa dello spaccio", ove, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espletato la sua attività delittuosa, alle dirette dipendenze del ramo operativo dell'associazione riferentesi alla famiglia Serio.

Per come emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati in carcere con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] - in precedenza già arrestato -, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato al sodalizio criminoso in qualità di stretto collaboratore del Serio, perfino diventandone una sorta di alter ego.

Dalle conversazioni captate, oltre che dall'effettuato sequestro di sostanza stupefacente presso la suddetta "casa dello spaccio", è stata ritenuta, inoltre, la sussistenza della gravità indiziaria anche in ordine all'avvenuta integrazione dello specifico reato-fine contestato all'indagato nell'ordinanza genetica, avente ad oggetto la detenzione a fine di spaccio e la cessione a terzi di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack (capo 9).

Il giudice del riesame ha, infine, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto, della recidiva - seppur aspecifica - gravante a suo carico, della palesata propensione al crimine in forma associata, oltre che della competenza acquisita nell'espletamento dell'attività di commercio della droga, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza.

Con il primo ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione.

Ritiene il ricorrente che l'impugnata ordinanza non sarebbe sorretta da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati, essendosi fondato il Tribunale del riesame su un giudizio meramente probabilistico, inidoneo a dimostrare la sua partecipazione alla compagine associativa, peraltro desunta dai pochissimi colloqui avuti con il Serio, in un ristretto arco temporale, all'interno della casa circondariale. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe apportato alcun contributo partecipativo, neanche marginale, al sodalizio criminoso ed alla realizzazione dei suoi reati- scopo, non risultando nessun rapporto permanente, o comunque, stabile con gli altri coindagati.

I dialoghi intercettati, inoltre, in quanto connotati da contenuti vaghi e generici, non consentirebbero di collegare la persona del ricorrente allo svolgimento di attività criminose, non essendo neanche univoco, in carenza di ulteriori riscontri obiettivi, il riferimento delle attività descritte alla cessione di sostanze stupefacenti.

Con il secondo motivo viene lamentato vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Ritiene il ricorrente che la motivazione espressa dal Tribunale del riesame con riferimento alla ricorrenza delle esigenze cautelari - in tutto conforme a quella originariamente resa dal G.I.P. nell'ordinanza genetica - avrebbe dovuto essere maggiormente rigorosa, stante l'avvenuto affievolimento di tali esigenze, derivante dall'ampio lasso temporale decorso dalla commissione dei reati (ottobre 2018) e dall'assoluta attuale mancanza di collegamenti tra la persona del ricorrente e l'ambiente criminale di riferimento.

Mancherebbe, cioè, una compiuta valutazione del requisito dell'attualità e della persistenza del pericolo di recidiva, invero solo desumibile dalla ricorrenza di elementi di fatto che, a dispetto del tempo trascorso, possano comunque dimostrare la permanenza e l'attualità del rischio di reiterazione di analoghe condotte delittuose, in primo luogo attestando la permanenza del vincolo associativo e l'attualità operativa del sodalizio.

A fronte di delitti ormai risalenti, peraltro commessi in un brevissimo arco temporale, il datato e aspecifico precedente gravante sull'indagato, unitamente al ruolo marginale e occasionale da lui ricoperto, non costituirebbero un reale ostacolo all'applicazione di una misura comunque più gradata, idonea a consentirgli di corrispondere alle esigenze di sostentamento proprie e della sua famiglia.

Gli potrebbe, in particolare, essere applicata la misura degli arresti donniciliari, eventualmente anche con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, alla stregua di quanto già disposto dallo stesso Tribunale del riesame in favore di coindagati trovantisi nella medesima, o perfino più grave, posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientrantj nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, per come nel prosieguo precisato, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 3.

In primo luogo non fondato è il motivo con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, nonché in ordine all'integrazione del reato-fine contestatogli al capo 9). [OSCURATO:PERSONA] rileva, in proposito, come l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, abbia fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite dalle conversazioni captate, da cui ha potuto evincere l'inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, ricorrendo ad una motivazione del tutto logica e congrua, immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

E' stata effettuata, in particolare, una diffusa rappresentazione del contenuto delle principali conversazioni ambientali cui ha preso parte il ricorrente, spiegandone, pur nel breve arco temporale di captazione, la loro fondamentale rilevanza indiziaria, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né contraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, giungendo a rappresentare le specifiche ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA], attraverso la sua condotta, fosse a pieno titolo partecipe dell'associazione criminosa, ed in particolar modo della specifica articolazione riferentesi alla famiglia Serio.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato, in modo dettagliato, come l'indagato fosse, a pieno titolo, soggetto intraneo al sodalizio criminoso, consapevolmente garantendo la sua presenza e la continuativa partecipazione alle attività illecite del gruppo, in particolar modo svolgendo attività - prevalentemente notturna - di cessione della droga presso la "casa dello spaccio", sita nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 3.

E' stato, altresì, particolarmente sottolineato il rapporto di stretta collaborazione avuto dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] - soggetto di vertice dell'associazione criminosa -, giungendo perfino a porsi come persona di sua assoluta fiducia, nonché vero e proprio alter ego, nel momento in cui costui era stato ristretto in carcere.

Per come emerso dalle intercettazioni effettuate presso la casa circondariale, i due avevano, infatti, diffusamente discusso su aspetti di natura squisitamente operativa, quali: la ripartizione dei proventi; i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di cessione della droga all'interno della "casa dello spaccio" (nella specie espressamente affermando, a inequivoca riprova dell'effettiva natura dell'attività prestata: «L'hai capito che ci chiudono la casa per spaccio e rischiamo una condanna di dieci anni l'uno?! E ci danno pure l'associazione!»); i turni, prevalentemente notturni, ricoperti dall'indagato; la gestione dei rapporti con i fornitori, l'andamento degli affari e la tenuta della contabilità.

Il Tribunale del riesame ha, altresì, valorizzato la circostanza del sequestro di stupefacente effettuato il 16 ottobre 2018 presso la "casa dello spaccio", ritenendo che esso, «ad un tempo, comprova la natura della sostanza smerciata, rende ragione della gravità indiziaria in ordine al fatto sub capo 9), dimostra la continuità dell'attività criminale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (nel c.d.

"turno lavorativo notturno") a servizio dell'associazione; condotta quest'ultima valevole, unitamente alla tenuta della contabilità, alla "ragionata" sostituzione del Serio a fondare altresì una oltremodo ragionevole probabilità della resa di un contributo, consapevole e volontario alla vita del sodalizio criminale, destinato a proiettarsi indefinitamente nel tempo, e, nella fattispecie, interrotta solo dall'arresto in flagranza dell'impugnante».E' da ritenersi, pertanto, del tutto logica e congrua l'effettuata valorizzazione degli indicati aspetti da parte del Tribunale del riesame, che ne ha conseguentemente dedotto l'inequivoca valenza indiziaria, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

4. Parimenti non fondata è anche la seconda doglianza del ricorrente, concernente vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata, nella ritenuta maggiore adeguatezza di una misura meno afflittiva della custodia cautelare in atto.

4.1. Per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato al capo 1) discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] si risolvano nella rappresentazione di errate valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e dì adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza, infatti, mostra la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile: dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui svolta nell'attività di controllo di una ben nota piazza di spaccio, posta a costante disposizione dei consumatori di droga; la recidiva, seppur aspecifica, da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato; la comprovata sua capacità di mettere a profitto la competenza acquisita nel commercio della droga alle dipendenze di un'organizzazione criminale, e ciò perfino al fine di consentirle di continuare a perpetrare gli illeciti pur a seguito dell'intervenuto arresto di alcuni suoi sodali.

4.2. Né appaiono di alcun conto, al fine della ritenuta sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, I.J13g9-- gli aspetti, invece dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], riguardanti il tempo decorso dalla commissione dei reati e le esigenze lavorative vantate da parte del ricorrente.

In proposito, infatti, appaiono del tutto congrue le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame, che - dopo aver evidenziato come la perpetrazione dei crimini da parte del ricorrente sia stata, comunque, interdetta solo dalla sua intervenuta restrizione cautelare - ha ricordato come il c.d. tempo silente assuma, ai presenti fini, una valenza meramente neutra e non rilevante, altresì osservando come non siano di nessun pregio le «attuali, documentate profferte di attività di lavoro lecite, tenuto conto del fatto che le condotte in contestazione maturano proprio in un torno di tempo in cui il prevenuto risulta occupato [...] sicché resta evidente come il lavoro ed il guadagno di redditi leciti non abbiano, nella fattispecie, esercitato alcuna efficacia dissuasiva dalla condotta e dalla ricaduta criminosa, ritenuta di fatto dall'impugnante uno strumento di locupletazione da affiancare a redditi di origine lecita, pur percepiti».

4.3. Del tutto priva di ogni fondamento, infine, è la - invero del tutto generica e aspecifica - doglianza con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la presunta sproporzione esistente tra la misura applicatagli e quella degli arresti domiciliari riconosciuta a coindagati asseritamente trovantisi in una posizione processuale identica, o perfino più grave, della sua.

5. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

6. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 74, comma 3, 80, lett. a) e b) (in relazione all'art. 112 n. 4), D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 81, 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9). 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, un illecito traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina e crack) nel quartiere "Sperone" di Palermo, ed in particolare nella piazza di spaccio denominata "[OSCURATO:PERSONA]". Tale attività investigativa aveva, peraltro, portato - ancor prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari - a diversi arresti in flagranza ed a sequestri di ingenti quantitativi di droga, alcuni dei quali effettuati presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, ritenuta una vera e propria "casa dello spaccio", ove, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espletato la sua attività delittuosa, alle dirette dipendenze del ramo operativo dell'associazione riferentesi alla famiglia Serio. Per come emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati in carcere con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] - in precedenza già arrestato -, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato al sodalizio criminoso in qualità di stretto collaboratore del Serio, perfino diventandone una sorta di alter ego. Dalle conversazioni captate, oltre che dall'effettuato sequestro di sostanza stupefacente presso la suddetta "casa dello spaccio", è stata ritenuta, inoltre, la sussistenza della gravità indiziaria anche in ordine all'avvenuta integrazione dello specifico reato-fine contestato all'indagato nell'ordinanza genetica, avente ad oggetto la detenzione a fine di spaccio e la cessione a terzi di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack (capo 9). Il giudice del riesame ha, infine, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto, della recidiva - seppur aspecifica - gravante a suo carico, della palesata propensione al crimine in forma associata, oltre che della competenza acquisita nell'espletamento dell'attività di commercio della droga, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione. Ritiene il ricorrente che l'impugnata ordinanza non sarebbe sorretta da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati, essendosi fondato il Tribunale del riesame su un giudizio meramente probabilistico, inidoneo a dimostrare la sua partecipazione alla compagine associativa, peraltro desunta dai pochissimi colloqui avuti con il Serio, in un ristretto arco temporale, all'interno della casa circondariale. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe apportato alcun contributo partecipativo, neanche marginale, al sodalizio criminoso ed alla realizzazione dei suoi reati- scopo, non risultando nessun rapporto permanente, o comunque, stabile con gli altri coindagati. I dialoghi intercettati, inoltre, in quanto connotati da contenuti vaghi e generici, non consentirebbero di collegare la persona del ricorrente allo svolgimento di attività criminose, non essendo neanche univoco, in carenza di ulteriori riscontri obiettivi, il riferimento delle attività descritte alla cessione di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo viene lamentato vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ritiene il ricorrente che la motivazione espressa dal Tribunale del riesame con riferimento alla ricorrenza delle esigenze cautelari - in tutto conforme a quella originariamente resa dal G.I.P. nell'ordinanza genetica - avrebbe dovuto essere maggiormente rigorosa, stante l'avvenuto affievolimento di tali esigenze, derivante dall'ampio lasso temporale decorso dalla commissione dei reati (ottobre 2018) e dall'assoluta attuale mancanza di collegamenti tra la persona del ricorrente e l'ambiente criminale di riferimento. Mancherebbe, cioè, una compiuta valutazione del requisito dell'attualità e della persistenza del pericolo di recidiva, invero solo desumibile dalla ricorrenza di elementi di fatto che, a dispetto del tempo trascorso, possano comunque dimostrare la permanenza e l'attualità del rischio di reiterazione di analoghe condotte delittuose, in primo luogo attestando la permanenza del vincolo associativo e l'attualità operativa del sodalizio. A fronte di delitti ormai risalenti, peraltro commessi in un brevissimo arco temporale, il datato e aspecifico precedente gravante sull'indagato, unitamente al ruolo marginale e occasionale da lui ricoperto, non costituirebbero un reale ostacolo all'applicazione di una misura comunque più gradata, idonea a consentirgli di corrispondere alle esigenze di sostentamento proprie e della sua famiglia. Gli potrebbe, in particolare, essere applicata la misura degli arresti donniciliari, eventualmente anche con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, alla stregua di quanto già disposto dallo stesso Tribunale del riesame in favore di coindagati trovantisi nella medesima, o perfino più grave, posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientrantj nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, per come nel prosieguo precisato, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 3. In primo luogo non fondato è il motivo con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, nonché in ordine all'integrazione del reato-fine contestatogli al capo 9). [OSCURATO:PERSONA] rileva, in proposito, come l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, abbia fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite dalle conversazioni captate, da cui ha potuto evincere l'inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, ricorrendo ad una motivazione del tutto logica e congrua, immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. E' stata effettuata, in particolare, una diffusa rappresentazione del contenuto delle principali conversazioni ambientali cui ha preso parte il ricorrente, spiegandone, pur nel breve arco temporale di captazione, la loro fondamentale rilevanza indiziaria, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né contraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, giungendo a rappresentare le specifiche ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA], attraverso la sua condotta, fosse a pieno titolo partecipe dell'associazione criminosa, ed in particolar modo della specifica articolazione riferentesi alla famiglia Serio. Il Tribunale del riesame ha evidenziato, in modo dettagliato, come l'indagato fosse, a pieno titolo, soggetto intraneo al sodalizio criminoso, consapevolmente garantendo la sua presenza e la continuativa partecipazione alle attività illecite del gruppo, in particolar modo svolgendo attività - prevalentemente notturna - di cessione della droga presso la "casa dello spaccio", sita nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 3. E' stato, altresì, particolarmente sottolineato il rapporto di stretta collaborazione avuto dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] - soggetto di vertice dell'associazione criminosa -, giungendo perfino a porsi come persona di sua assoluta fiducia, nonché vero e proprio alter ego, nel momento in cui costui era stato ristretto in carcere. Per come emerso dalle intercettazioni effettuate presso la casa circondariale, i due avevano, infatti, diffusamente discusso su aspetti di natura squisitamente operativa, quali: la ripartizione dei proventi; i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di cessione della droga all'interno della "casa dello spaccio" (nella specie espressamente affermando, a inequivoca riprova dell'effettiva natura dell'attività prestata: «L'hai capito che ci chiudono la casa per spaccio e rischiamo una condanna di dieci anni l'uno?! E ci danno pure l'associazione!»); i turni, prevalentemente notturni, ricoperti dall'indagato; la gestione dei rapporti con i fornitori, l'andamento degli affari e la tenuta della contabilità. Il Tribunale del riesame ha, altresì, valorizzato la circostanza del sequestro di stupefacente effettuato il 16 ottobre 2018 presso la "casa dello spaccio", ritenendo che esso, «ad un tempo, comprova la natura della sostanza smerciata, rende ragione della gravità indiziaria in ordine al fatto sub capo 9), dimostra la continuità dell'attività criminale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (nel c.d. "turno lavorativo notturno") a servizio dell'associazione; condotta quest'ultima valevole, unitamente alla tenuta della contabilità, alla "ragionata" sostituzione del Serio a fondare altresì una oltremodo ragionevole probabilità della resa di un contributo, consapevole e volontario alla vita del sodalizio criminale, destinato a proiettarsi indefinitamente nel tempo, e, nella fattispecie, interrotta solo dall'arresto in flagranza dell'impugnante».E' da ritenersi, pertanto, del tutto logica e congrua l'effettuata valorizzazione degli indicati aspetti da parte del Tribunale del riesame, che ne ha conseguentemente dedotto l'inequivoca valenza indiziaria, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 4. Parimenti non fondata è anche la seconda doglianza del ricorrente, concernente vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata, nella ritenuta maggiore adeguatezza di una misura meno afflittiva della custodia cautelare in atto. 4.1. Per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato al capo 1) discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] si risolvano nella rappresentazione di errate valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e dì adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza, infatti, mostra la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile: dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui svolta nell'attività di controllo di una ben nota piazza di spaccio, posta a costante disposizione dei consumatori di droga; la recidiva, seppur aspecifica, da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato; la comprovata sua capacità di mettere a profitto la competenza acquisita nel commercio della droga alle dipendenze di un'organizzazione criminale, e ciò perfino al fine di consentirle di continuare a perpetrare gli illeciti pur a seguito dell'intervenuto arresto di alcuni suoi sodali. 4.2. Né appaiono di alcun conto, al fine della ritenuta sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, I.J13g9-- gli aspetti, invece dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], riguardanti il tempo decorso dalla commissione dei reati e le esigenze lavorative vantate da parte del ricorrente. In proposito, infatti, appaiono del tutto congrue le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame, che - dopo aver evidenziato come la perpetrazione dei crimini da parte del ricorrente sia stata, comunque, interdetta solo dalla sua intervenuta restrizione cautelare - ha ricordato come il c.d. tempo silente assuma, ai presenti fini, una valenza meramente neutra e non rilevante, altresì osservando come non siano di nessun pregio le «attuali, documentate profferte di attività di lavoro lecite, tenuto conto del fatto che le condotte in contestazione maturano proprio in un torno di tempo in cui il prevenuto risulta occupato [...] sicché resta evidente come il lavoro ed il guadagno di redditi leciti non abbiano, nella fattispecie, esercitato alcuna efficacia dissuasiva dalla condotta e dalla ricaduta criminosa, ritenuta di fatto dall'impugnante uno strumento di locupletazione da affiancare a redditi di origine lecita, pur percepiti». 4.3. Del tutto priva di ogni fondamento, infine, è la - invero del tutto generica e aspecifica - doglianza con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la presunta sproporzione esistente tra la misura applicatagli e quella degli arresti domiciliari riconosciuta a coindagati asseritamente trovantisi in una posizione processuale identica, o perfino più grave, della sua. 5. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 6. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 11047/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris